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TASSA RIFIUTI e riforma del processo tributario: giudice competente

MrDike

Utente
L'art. 9, comma 1, lett. a), del decreto di riforma del processo tributario ha apportato, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, alcune modifiche all'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, che individua le materie attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie, adeguando le relative disposizioni alle statuizioni della giurisprudenza costituzionale in materia di giurisdizione tributaria.

Più esattamente, all'art. 2 sono state espunte:
  • dal comma 1 le controversie inerenti alle "sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari";
  • dal comma 2, secondo periodo, le controversie "relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni (c.d. COSAP, n.d.r.), e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani".
Il caso: un cliente, nel mese di Gennaio 2017, riceve dall'Agente della Riscossione intimazione di pagamento per l'omesso pagamento di due prodromiche cartelle esattoriali, ove erano stati iscritti ruoli TARSU per gli anni 2003 e 2004 (la tassa era dovuta rispettivamente per gli anni 2001 e 2002).

Dovendo agire in via giudiziale per l'accertamento della prescrizione dell'Ente ad esigere le somme richieste, mi è sorta qualche perplessità circa la competenza del giudice (ordinario o tributario) da adire, soprattutto dopo aver letto la recentissima sentenza della CTP di Avellino n. 267/2017, pronunciata il 09/02/2017 e depositata il 23/02/2017, che ha trattato un caso analogo.

Più precisamente, la Commissione ha accolto il ricorso avverso due intimazioni pervenute nel 2016 (successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni citate) e riferite alla tassa rifiuti (TARSU) dovuta per gli anni 2002 e 2005, senza che fosse dichiarata alcuna incompetenza per materia.

Cosa ne pensate?
 

Rocco

Utente
La competenza in materia di TARSU è del giudice tributario. Pertanto devi proporre ricorso alla CTP e dunque il rito è quello tributario.
Saluti.
 
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