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GREEN PASS: LE SANZIONI PER CHI NON HA IL GREEN PASS E ACCEDE A BAR, RISTORANTI ECC

Green pass: le sanzioni per chi non ha il green pass e accede a bar, ristoranti ecc

Ecco le sanzioni in caso di mancanza di green pass: 400 euro e fino a 10 giorni di chiusura per l'esercente a certe condizioni.

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Cosa si può fare con il Green pass?

Il Decreto Green Pass n. 105/2021 è stato convertito nella legge del 16.09.2021 n. 126, con modificazioni, pubblicata in GU del n. 224 del 18.09.2021.

Scarica il testo del Decreto Green Pass (Decreto legge del 23.07.2021 n. 105) coordinato con la legge di conversione del 16 settembre 2021, n. 126.

Tra le novità, si segnala:

  • estensione al 30 novembre 2021 della somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.
  • durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, elevata da 9 a 12 mesi (Leggi anche Green pass: inserita la categoria dei vaccinati guariti dal covid)
  • possibilità di effettuare il test molecolare eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, per ottenere il green pass.

Dallo scorso 6 agosto è possibile svolgere alcune attività al chiuso solo se si è in possesso di:

  • certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; (la disposizione non esclude la consumazione in piedi, se effettuata presso un tavolo diverso dal bancone).
    Una disposizione inserita in sede referente specifica che la condizione del possesso di una certificazione verde COVID-19 non si applica per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. 
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre, fiere, convegni e congressi;
    Una nuova disposizione inserita in sede referente, prevede che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento.
    Una norma inserita in sede referente specifica che, per i centri termali, sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
  • centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente8);
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, secondo una modifica, inserita in sede referente
  • concorsi pubblici. 

Sanzioni per mancanza di green pass in bar, ristoranti, musei, piscine ecc.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. 

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Durante l’iter di conversione in legge del DL 105 è stato inoltre specificato che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l’accesso all’evento. 

In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Per espressa previsione del DL del 16 settembre che ha apportato ulteriori novità in tema di green pass e lavoro si speCIfica che:

  • è tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture.
  • sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. 

Per approfondimenti sulle regole per il possesso del green pass in ambito lavoro leggi Green pass: nuovi obblighi per i datori di lavoro

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