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QUALI SPORT POSSO PRATICARE NELLE ZONE GIALLE, ARANCIONI E ROSSE?

Quali sport posso praticare nelle zone gialle, arancioni e rosse?

Dal 26 aprile in zona gialla è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi sport anche di squadra e di contatto nel rispetto delle linee guida vigenti.

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Sport nella zona gialla

Il Decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, pubblicato in G.U. n. 96 del 22.04.2021, introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, con tutte le date delle riaperture delle attività economiche e le nuove regole su spostamenti.

In particolare, a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, sarà consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Sport nella zona arancione

Nella sezione FAQ del sito del Governo, con le regole in vigore fino al 30 aprile, regole che potrebbe subire variazioni con l'entrata in vigore del nuovo decreto sugli spostamenti, le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. 

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. 

Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

Si precisa che la sezione FAQ del sito del Governo dal quale sono state attinte le informazioni qui riportate tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.
 Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Sport nella zona rossa

Nella sezione FAQ del sito del Governo, con le regole in vigore fino al 30 aprile, regole che potrebbe subire variazioni con l'entrata in vigore del nuovo decreto sugli spostamenti,  nella zona rossa le attività di:

  • palestre, 
  • piscine, 
  • centri natatori,
  • centri benessere 
  • e centri termali 

sono sospese, fatta eccezione per:

  • l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche 
  • e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

Inoltre, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. 

Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. 

Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. 

In una risposta successiva il governo specifica che è tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

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