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REGISTRO E BOLLO: IL TRATTAMENTO DEI DOCUMENTI ALLEGATI AD UN ATTO

Registro e Bollo: il trattamento dei documenti allegati ad un atto

La registrazione dell’allegato di un atto presenta delle rilevanze in termini di imposta di registro e imposta di bollo, che qui esaminiamo

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L’articolo 7 del Testo Unico dell’Imposta di Registro, abbreviato in TUR, stabilisce, in relazione ai documenti allegati ad un atto, le modalità di applicazione dell’imposta; nello specifico l’articolo 7 del TUR, al comma 7, stabilisce che “la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione”.

Quindi, la legge stabilisce che:

  • la richiesta di registrazione di un atto, implica la richiesta di registrazione dell’allegato all’atto;
  • anche l’allegato all’atto sconta l’imposta di registro, salvo alcune specifiche esclusioni.

L’allegato all’atto, oggetto di registrazione, non sconta l’imposta di registro solo quando si tratta:

  • di un documento che è parte integrante dell’atto registrato;
  • di planimetrie, disegni, fotografie, e simili;
  • di atti che non sono soggetti a registrazione.

Come puntualizzato dalla Circolare numero 18/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate, “al fine di evitare la doppia imposizione, inoltre, l’imposta non è dovuta se trattasi di allegazione di atti già registrati”.

I medesimi documenti, oltre a subire l’imposta di registro, sono soggetti anche all’imposta di bollo: sono soggetti a questimposta gli atti e i documenti tassativamente elencati dal DPR 642/72, per cui, per quanto riguarda l’allegato di un atto, la tariffa del bollo va evidenziata in base alla natura dell’allegato.

Tra le casistiche più comuni di allegato, possiamo evidenziare:

  • atti per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta o l'esenzione”, come definite dall’articolo 32 della Tariffa del DPR 642/72, che scontano la tariffa fissa di euro 16,00 per ogni esemplare del documento (se con meno di 100 pagine, in caso contrario euro 16,00 ogni cento pagine), da versare “all'ufficio del registro o con marche”.
  • tipi, disegni, modelli di ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori e lavori contabili di liquidatori e ragionieri”, come definiti dall’articolo 28 della Tariffa del DPR 642/72, che scontano la tariffa fissa di euro 0,52 per ogni esemplare del documento o ogni foglio (che si intende di quattro facciate), da versare “all'ufficio del registro o con marche”.
  • fatture, note, conti e documenti simili”, come definite dall’articolo 13 della Tariffa del DPR 642/72, che scontano la tariffa fissa di euro 2,00 per ogni esemplare del documento, da versare tramite “marche o bollo a punzone”.

L’imposta di bollo, salvo quanto espressamente previsto dalla Tariffa del DPR 642/72 per lo specifico documento, che dovrà essere consultata dal contribuente, in linea generale può versata tramite l’acquisto di contrassegno cartaceo, oppure in modo virtuale.

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