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NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SICUREZZA SOCIALE: LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Normativa internazionale di sicurezza sociale: la totalizzazione dei periodi assicurativi

Totalizzazione contributiva - Principio di territorialità - Totalizzazione contributiva e multipla

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La nostra epoca è caratterizzata da una mobilità lavorativa transnazionale che interessa sempre di più tutti i settori e tutte le attività lavorative.
 Questo fenomeno è un aspetto positivo della vita moderna in quanto, attraverso scambi di esperienze lavorative è possibile mettere a contatto diverse culture, razze e tradizioni, superando pregiudizi che quasi sempre sorgono a causa della mancata conoscenza fra le varie popolazioni.
Inoltre, con la sempre più estesa globalizzazione dei mercati e con la delocalizzazione delle imprese, i fenomeni migratori costituiscono un normale mezzo di distribuzione e di trasferimento di risorse umane nell’ambito della varie nazioni, soprattutto verso le aree più industrializzate del nostro pianeta.

Un freno a questo fenomeno di migrazione tecnologica, è sempre stato originato dal timore della perdita di benefici legati alla sicurezza sociale acquisiti dai lavoratori nel Paese di origine, soprattutto se questa migrazione interessa lavoratori provenienti da aree particolarmente evolute nell’ambito dell’assistenza e previdenza sociale.

Per questo motivo si è reso necessario disciplinare ed omogeneizzare sia sul piano giuridico che su quello previdenziale le diverse legislazioni sociali dei Paesi interessati a questi fenomeni migratori.

Gli strumenti giuridici utilizzati dai vari Stati sono quelli dei trattati e degli Accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.

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1) Efficacia nello spazio della legislazione sociale – principio della territorialità

Principio fondamentale della legislazione sociale è quello della territorialità, “lex loci laboris”; tale principio sancisce che la legge si applica nel luogo in cui avviene la prestazione, indipendentemente dalla provenienza del lavoratore.

Secondo tale premessa, si rende evidente che, qualora non ci fossero deroghe al principio generale, il lavoratore residente in Italia, non avrebbe particolari stimoli a varcare il confine nazionale per motivi di lavoro, in quanto si verrebbe a trovare privo della tutela, a lui data in loco, dalla Legislazione sociale italiana.

L’attuazione del mercato comune europeo prima e lo sviluppo di un mercato globale mondiale dopo, hanno determinato, in particolari casi, il superamento dei limiti posti all’efficacia nello spazio della legislazione sociale italiana, apportando alcune eccezioni al principio di territorialità. Ciò si è reso possibile nei paesi della CEE e in alcuni altri Paesi legati all’Italia da interessi economici di reciprocità.

La stipulazione di alcune convenzioni internazionali, ha previsto il superamento del principio della territorialità per quanto concerne la previdenza e l’assistenza sociale. Le convenzioni che interessano il nostro Paese riguardano gli accordi intrapresi con l’Europa e quelli con altre nazioni extraeuropee.

2) La totalizzazione contributiva

Un aspetto particolarmente importante nell’ambito degli accordi bilaterali riguarda la totalizzazione dei periodi assicurativi, per mezzo della quale è possibile perfezionare il diritto alle varie prestazioni previste nei vari Stati oggetto dell’accordo, utilizzando i periodi compiuti nell’altro Stato (nella ipotesi di totalizzazione semplice) oppure negli altri Stati contraenti (nelle ipotesi di totalizzazione multipla).

Questo strumento è molto importante nei confronti di quelle maestranze che per particolari motivi, hanno dovuto prestare la propria opera in Paesi diversi nel corso della loro esistenza lavorativa. Si pensi ad esempio ai lavoratori dipendenti d’imprese multinazionali, trasferiti in capo ad altre società consociate per poter addestrare le maestranze locali.

Questo fenomeno è frequente, quando si devono costituire aziende in luoghi scarsamente industrializzati, ove operano lavoratori con professionalità diverse da quella richiesta.

In base al principio della territorialità sopra enunciato, il lavoratore trasferito dovrebbe essere iscritto presso gli Istituti e gli Enti di previdenza e di assistenza, presso i quali svolge la propria attività. E’ inoltre noto che i rispettivi regolamenti prevedono, al fine di beneficiare delle varie prestazioni, di un certo periodo di permanenza nell’ambito di ciascun Istituto od Ente, per cui, un lavoratore itinerante in più Paesi, potrebbe non raggiungere la misura minima in ciascun Ente considerato separatamente, mentre invece potrebbe perfezionare il requisito alla prestazione, sommando i vari periodi.

In questi casi gli accordi prevedono una deroga al principio generale di territorialità, introducendo alcuni correttivi, come ad esempio il distacco e la proroga al distacco, periodi nei quali il lavoratore rimane iscritto presso gli Istituti originari, ed il criterio della totalizzazione, che come abbiamo anticipato, consiste nel considerare in modo fittizio i periodi di lavoro prestati in altri Stati che da soli non darebbero luogo ad alcuna prestazione.

La somma dei periodi assicurativi è fittizia, e si differenzia dagli istituti del trasferimento e della ricongiunzione in quanto le contribuzioni rimangono acquisite negli Istituti ed Enti dove a suo tempo erano stati versati.

La totalizzazione può riguardare tutte le assicurazioni previste dalla Legislazione sociale; nel settore pensionistico, questo istituto assume una specifica rilevanza.

Al fine di procedere alla totalizzazione è indispensabile avere maturato dei periodi di assicurazione presso gli Stati contraenti. Ogni singolo accordo disciplina la diversa durata dei periodi per i quali è possibile procedere alla totalizzazione; ad esempio i regolamenti CE non prevedono la possibilità di totalizzare periodi inferiori all’anno, mentre invece altri accordi come ad esempio il Brasile, il periodo minimo è di una settimana.

La totalizzazione non opera nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia già maturato autonomamente nello Stato presso il quale richiede la prestazione pensionistica, i requisiti previsti per la pensione.

3) La totalizzazione multipla

E’ possibile totalizzare solo ai fini pensionistici, periodi di lavoro effettuati in vari Stati, contemplati dagli accordi.
In virtù dell’applicazione della totalizzazione multipla è possibile conseguire un diritto di pensione per periodi prestati in Stati non legati tra loro da un accordo multilaterale.

Il calcolo delle prestazioni pensionistiche con il sistema del pro-rata.

I contributi versati negli altri Stati e oggetto della totalizzazione, vengono considerati ai fini del diritto delle prestazioni e non della misura.

Ogni Stato contraente si accolla, sotto un punto di vista finanziario, solo quella parte di prestazioni che corrispondono alle contribuzioni versate in detto Stato.
 Per eseguire il conteggio, lo Stato contraente che procede al calcolo dovrà fare ricorso alla procedura del calcolo del pro-rata che consiste nel calcolare una pensione teorica, considerando tutti i periodi, sia quelli totalizzati che quelli riferiti allo Stato contraente che procede al conteggio, come se fossero stati compiuti in base alla propria legislazione, al proprio regolamento ed al proprio sistema di calcolo.
 Ai periodi svolti presso gli altri Stati vengono attribuiti dei valori medi determinati sulla base delle retribuzioni ipotetiche che il lavoratore avrebbe percepite sul proprio territorio.

Determinata così la retribuzione teorica, si procedere alla riduzione dei periodi effettuati all’estero, moltiplicando detta retribuzione per una frazione che al numeratore riporta i periodi effettuati nello Stato che procede al calcolo ed al denominatore il totale di tutti i periodi.

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Commenti

Luca Celati - 05/05/2021

Gentile Dr. Rodella, Innanzi tutto, complimenti per l'eccellente sito e le dettagliate risposte. Ho da poco compiuto 60 anni e, per ragioni lavorative, essendo stata quasi tutta la mia carriera all'estero, ho circa 6 anni di contributi (tra INPS e gestione separata) in Italia, piu' o meno altrettanti alla National Insurance nel Regno Unito e 13 in Svizzera, dove vivo dal 2008. Sto anche considerando il cosiddetto riscatto leggero dei miei 6 anni (mi sembra il massimo sia 5) di università e Master anche se, in quest'ultimo caso, dovrei passare al sistema contributivo. Le mie due domande sono: 1) Mi sembra di ricordare che, se tra CH e IT arrivo a 20 anni, mi qualificherei per una pensione di vecchiaia, ancorchè in ragione dei contributi versati nei due paesi. 2) Dal punto di vista italiano, c'è un minimo di anni per ottenere prestazioni pensionistiche? chiedo questo poichè, se facesse la differenza, potrei decidere di cumulare i miei anni di NI in Italia anzichè in Svizzera. La ringrazio in anticipo per l'attenzione. Cordialmente, Luca Celati

Luigi - 12/10/2020

Buonasera volevo chiedere un informazione riguardo alla totalizzazione dei contributi versati all' estero. Ho lavorato all' estero dall' 80 all' 84 presso la siemens in Germania e precisamente a Monaco di Baviera. In italia sono dipendente di un importante societa' telefonica da circa 35 anni . Ho fatto domanda per la quota 100 e me la hanno rifiutata in quanto secondo inps io ho un contratto in Italia come fondo telefonico ( fondi speciali) e quindi per il cumulo dovevo aver svolto in Germania lo stesso identico lavoro es. tipo deutsche telecom. Domanda: ma con la quota 100 non viene superata questa legge discriminante e denigratoria dove valgono tutti i contributi esteri? La ringrazio

Dario Galetti - 22/05/2020

Gent.mo Rag.Rodella Sicuramente lei potrà aiutarmi ad uscire di questa difficile situazione. Allora, qualche anno fa ho chiesto che venisse considerato la mia storia contributiva che raggiungeva 43 anni e 10 mesi, risultato della somma dei 3 paesi dove ho lavorato con certa continuità. Italia, Argentina e Olanda. (Totalizzazione multipla?) Con questa totalizzazione potevo esercitare il diritto di avere la mia pensione Anticipata Italiana (pro rata) è così è stato. La sorpresa, negativa, stata grande al vedere la liquidazione INPS che secondo me ha sbagliato la categoria attribuita, VOCUM. Hanno solo calcolato in cumulo tutte gestioni in cui ho contributivo qui in Italia e niente più, tra l’altro pregiudicandone perché il sistema al calcolo considera la mia storia contributiva al estero che nel mio caso è molto sfavorevole. Non sarebbe la mia richiesta in Gestione VOS ? Non dovevano determinare la pensione virtuale e sucesivamente il pro rata italiano? Avrebbero utilizzato gli anni al estero per riconoscere il Diritto e anche la determinazione del tipo di calcolo (porzione retri/contributive) per la normativa Italiana e basta lì! E corretto il mio ragionamento? Il mio CAF di riferimento dice: sarebbe stato VOS se avessi chiesto la pensione di vecchi (?) A me non pare che il diritto alla totalizzazione distingua tra pensione di vecchia o anzianità. Grazie in anticipo di un suo esperto parere Dario

ALBERTO - 14/09/2019

Buongiorno, Mia figlia nata nel 1988 ha risieduto e lavorato regolarmente come dipendente in Francia nel triennio 2013/2016. Attualmente da circa un anno lavora in Italia. Alcuni mesi fa è stata presentata all'INPS tramite patronato la domanda di estratto contributivo internazionale. La richiesta risulta accolta ed evasa. Successivamente è stata presentata la richiesta di estratto conto certificativo (ecocert). Su tale documento risultano solo i contributi da lavoro dipendente maturati in Italia. Non risultano quelli maturati in Francia. Come si può fare per avere dall'INPS un estratto conto che contempli, oltre a quelli italiani, anche i contributi esteri? grazie Alberto

menchetti daniele - 05/08/2019

buongiorno rag,L Rodella.tra lavoro dipendente e gestione separata ho 36 anni di contributi versati inps,adesso lavoro da 2 anni in cina per una azienda cinese,ho 62 anni e 3 mesi,posso cumulare i 2 anni lavorati in cina per avere 38 anni e raggiungere quota 100?se devo pagare per questi 2 anni,come viene calcolato il prezzo?viene tenuto conto dello stipendio percepito in cina?o viene calcolato in altri modi ?grazie daniele

Adem Ibraimovic - 29/05/2019

Erg.Rag. L.Rodella Io ho lavorato con i contributi regolarmente versati 8 anni in Serbia e altri 14 anni in Bosnia ed Herzegovina. Mi sono trasferito in Italia nel anno 2004. e ho circa 13 anni contrubuti versati in Italia. Come ho 66 anni di eta e fra un anno compiero eta di fare la domanda per la pensione di vechiaia, ho fatto tramite patronato domanda al INPS per estratto contributivo internazionale. INPS a mandato una lettera al patronato chiedendomi di fare io la richiesta ai enti pensionistici della Serbia e della Bosnia per contributi versati a questi due stati. Come sono cittadino bosniaco ( adesso anche italiano ), sono andato nella sede di ente pensionistico bosniaco, a Sarajevo, dove mi hanno deto che la richiesta del tale documento deve venire dalla Italia ( dal INPS ) e che non accettano le richieste personali. La mia domanda e:se l'Inps e obligato fare ufficialmente la richiesta, dai stati esteri, del documento che dimostra i contributi versati al estero? Grazie!

Roberto S. - 25/03/2019

Gent.mo esimio Rag. L. Rodella, sottopongo alla Sua attenzione il caso di mia moglie. Ella ha lavorato in minore età per 10 mesi nel periodo 1980/81 in una ditta di trasporti in Svizzera. Nell'estratto contributivo AVS svizzero non risultano contributi relativi a quel periodo, in quanto la minore età del lavoratore non prevede il versamento contributivo da parte del datore del lavoro...mah... A questo punto domando : all'atto della domanda di totalizzazione dei contributi dalla Svizzera in Italia detti contributi non esistono, ok, però in realtà quelli realmente iscritti e presenti nell'estratto contributivo svizzero non verranno trasferiti in Italia, faranno solo parte di una certificazione di un PERIODO DI VERSAMENTO. Oppure sbaglio ? Dunque sembrerebbe che all'Inps basti sapere - via certificazione svizzera - che è stato prestato lavoro; ....e se nel caso si potessero in qualche altro modo certificare anche i 10 mesi prestati prima del 18° anno d'età ? Grazie per la risposta Saluti Roberto

MICHELE LETO - 04/02/2019

Egr. Rag. Rodella, saprebbe dirmi cortesemente se i contributi per lavoro effettuato all'estero (Svizzera per la precisione) possono essere cumulati per arrivare a quota 38 necessaria per QUOTA 100? Sulla circolare INPS relativa a quota 100 non si evince chiaramente se sono cumulabili o meno. La ringrazio in anticipo.

IONITA MAGDALENA - 20/09/2018

Egregio sig. Rodella Luigi, Mi chiamo IONITA MAGDALENA, e sono stata residente in Italia tra il 2002 e il 2009. Adesso lavoro in Romania e ho chiesto al mio datore di lavoro di riconoscere il periodo di lavoro in Italia, secondo le normative europee in vigore. Il mio datore di lavoro non sa se il periodo di disoccupazione in Italia rappresenta anzianità lavorativa. In Romania, il periodo di disoccupazione è considerata anzianità lavorativa. Sul' estratto conto previdenziale dall’INPS, per quanto riguarda la disoccupazione, viene specificato : „ settimane non utili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti, per il diritto alla pensione di anzianità” . Per questi motivi, per favore mi faccia sapere, per favore, se il periodo di disoccupazione in Italia rappresenta anzianità lavorativa. Voglio anche sapere cosa significa „numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente per riconoscere l’intero periodo”. Come posso sapere il periodo per cui sono stati pagati i miei contributi? Ho lavorato in Italia per due aziende diverse, e questo indice appare sul’estratto conto previdenziale. Vorrei anche chiedere come viene calcolata l’anzianità lavorativa per i periodi in cui ho lavorato, ad esempio, 59 giorni in agricoltura, tutto l'anno. Questi 59 giorni includono il sabato e la domenica? Se i contributi in agricoltura sono stati pagati per 59 giorni, la durata del anzianità lavorativa è di 11 settimane e 4 giorni, oppure di 8 settimane e 3 giorni? Per favore mi faccia sapere anche dove posso inviare una lettera ufficiale dove posso chiedere e ricevere le risposte scritte a tutte queste mie domande. Aggiungo che da circa un anno chiedo e aspetto di ricevere la seconda parte del pino nella busta, per accedere all'INPS on line, ma non mi arriva niente. Grazie mille e distinti saluti. Ofelia Ionita

FISCO E TASSE - 05/09/2018

Caro utente, per poter far fronte al gran numero di quesiti che ci pervengono quotidianamente sul “Lavoro Estero” abbiamo organizzato un servizio di risposta veloce al costo - in offerta - di 50euro + Iva che comprende: la risposta al quesito + un ebook a scelta tra i seguenti titoli: - Il Lavoro all'estero - 370 risposte in 460 pagine - Prezzo 24,90 - Incentivi per il rientro dei lavoratori dall'estero - Prezzo 14,90 Ti consigliamo pertanto di consultare tutte le risposte già pubblicate e se non trovi la risposta al tuo problema di valutare il nostro servizio di quesiti online: https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html La risposta ti verrà fornita entro 48 ore lavorative.

GLORIA MARIA MARQUES - 20/08/2018

Buongiorno, sono la Sig.ra Gloria Maria Marques nata in Brasile a Rio de Janeiro il 18/06/1952, residente a Montichiari (Brescia) e dipendente pubblica nella sanità (fisioterapista). Leggendo su internet sono venuta a conoscenza del suo blog e ho preferito scriverle per chiederle informazioni. Il 18/06/2019 andrò in pensione (di vecchiaia) con 29 anni di contribuzione in Italia. In Brasile però ho 8 anni di lavoro con i relativi contribuiti versati in mio possesso. Secondo lei potrò avere il rateo di pensione dall'INPS brasiliana? Le aggiungo che ho ricevuto in data 17/07/2018 da parte dell'INPS di Brescia la risposta negativa in quanto i dipendenti pubblici non hanno diritto all'estratto contributivo internazionale. Ringraziandola dell'attenzione Distinti saluti Gloria Maria Marques

Luigi Rodella - 21/08/2018

Buongiorno, in merito al primo quesito, dovrebbe verificare la legislazione relativa alla sicurezza sociale in Brasile nella parte in cui si regola il diritto alle varie prestazioni. Invece, relativamente all'applicazione dell'accordo sulla sicurezza sociale Italia - Brasile, le riporto qui di seguito gli Enti/Istituti italiani interessati all'applicazione (dal sito Inps): "Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo si applica all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, all'assicurazione per la maternità, per la malattia e la tubercolosi e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In determinate condizioni si applica anche ai trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale, come i fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e altri regimi speciali di assicurazione di alcune categorie di lavoratori ex ENPALS, INPGI ed ex INPDAI." Mi pare che l'Inpdap non sia compreso. Saluti. Luigi Rodella

GLORIA MARIA MARQUES - 20/08/2018

Buongiorno, sono la Sig.ra Gloria Maria Marques nata a Rio de janeiro il 18/06/1952 abitante a Montichiari (Brescia), dipendente pubblica nella sanità (fisioterapista). Dovrò andare in pensione (di vecchiaia) il 18/06/2019 con 29 anni di contribuzione italiana. Avendo lavorato in Brasile per 8 anni versando i relativi contributi (in mio possesso) potrò avere il rateo di pensione dall'INPS del Brasile? Attendendo un vostro gentile riscontro Distinti saluti Gloria Maria Marques

LUIGI RODELLA - 09/08/2018

Buongiorno, io credo che ogni Stato debba liquidare il pro-quota sulla base dei contributi versati, applicando i propri Regolamenti e Statuti. Saluti. Luigi Rodella

Enrico Caruso - 07/08/2018

Buongiorno, ho lavorato e versato i contributi in Italia per 36 anni e tre mesi che, sommati con gli 8 e tre mesi lavorati in Spagna mi hanno dato diritto alla pensione anticipata Italiana che mi é stata assegnata proprio in questi giorni. Secondo la legislazione spagnola, l'anno prossimo (compiró 65 anni) avró diritto a chiedere e a ricevere la parte proporzionale della pensione spagnola. La mia domanda é: se la mia pensione Italiana supera in valore la massima che esiste in Spagna é vero che non mi daranno niente relativamente alla quota proporzionale per gli 8 anni lavorati in Spagna. Grazie mille Enrico Caruso

Giuseppe - 02/08/2018

buongiorno sig Rotella mi chiamo Giuseppe classe 1958 iniziando a lavorare nel 1973 a 15 anni, attualmente sono residente in Venezuela, sono inscritto all aire. Ho versato 39 anni di contributi in Italia e gli ultimi 4 anni in Venezuela terminando di versare il 30/09/2018, compiendo 42 anni e 10 mesi. 1) si puo fare il cumulo dei contributi 2) i versamenti del Venezuela deve essere certificata 3) la domanda lo posso fare in Italia 4) posso usufruire la pensione completa senza pagare le tasse in Italia 5) in quando tempo accetta la domanda 6) e necessario che rientro in Italia 7) lei mi puo fare la domanda della pensione mille grazie Giuseppe

LUIGI RODELLA - 09/08/2018

Buongiorno, 1) Credo che il cumulo contributivo non sia applicabile; l'Accordo sulla sicurezza sociale, stipulato tra l'Italia ed il Venezuela prevede la totalizzazione contributiva; il criterio di calcolo della prestazione in totalizzazione di solito è peggiorativo, ma non sempre, occorre verificare i contributi versati, le date, ecc. 2) I residenti in Venezuela, con periodi assicurativi in Italia devono presentare la domanda di pensione all'IVSS di Caracas, che trasmetterà la pratica alla Direzione Inps di Bari. 3) FISCALITA': l'articolo 18 della Convenzione ITALIA - VENEZUELA sulle doppie imposizioni prevede che le pensioni sono tassate solo nello Stato di residenza del soggetto. 4) Dovrebbe rivolgersi ai Patronati o venezuelani ovvero italiani. Saluti. LUIGI RODELLA

LUIGI RODELLA - 05/06/2018

Buonasera, in base a quanto evidenziato sul sito INPS relativamente alle Isole del Canale e Isola di Man, si dovrebbe fare riferimento a tutta la modulistica prevista per il Regno Unito. La domanda di pensione con il modello internazionale I/GB 7. Da nessuna parte si conferma l'utilizzo del formulario E 205; direi che, in linea di massima se non ne esistono altri, dovrebbe essere questo. Sempre sul sito rilevo che il Polo INPS competente per le Isole del Canale è quello di UMBRIA - PERUGIA via Canali, 1. Se non lo sanno loro......... Saluti. l.r.

saulo - 05/06/2018

Buon giorno ho lavorato due anni e tre mesi a Jersey (isola della manica). Sono due anni che ho fatto domanda tramite patronato. ma fino ad oggi senza nessun risultato positivo, jersey non fa parete di UK, la domanda di totalizzazione deve essere inviata in UK oppure a Jersey. Esiste il modulo E205in Jersey? INPS non riesce a darmi delle motivazioni valide di questo ritardo del Modulo E 205. Da informazioni ricevute a Jersey il modulo E 205 non esiste, secondo gli uffici competenti Italiani si. Con quei periodi di Jersey sarei già in pensione. Grazie Saluti Saulo Scotti

Luigi Rodella - 23/05/2018

Buongiorno, penso che l' Accordo sulla sicurezza sociale U.E. è stato stipulato, anche per evitare la doppia contribuzione. Se questa è avvenuta (non so per quale ragione) in linea teorica tale contribuzione (indebita) non dovrebbe dar luogo a prestazione (in quanto avviene già in uno dei due Stati). Credo inoltre che in assenza di un elemento causale, questi contributi (indebitamente versati/percepiti) dovrebbero essere restituiti. Come dicevo non conosco le regole tedesche; forse questi contributi sono prescritti...... Saluti. Luigi Rodella

Marina Maida - 19/05/2018

Gent.mo Rag. Rodella, la ringrazio per la risposta e Le pongo il seguente quesito: posso accettare fra tre anni l'inquadramento pensionistico propostomi dall'Ente Assicurativo tedesco o incorro in sanzioni in quanto percepisco già per lo stesso periodo una pensione in Italia ?

LUIGI RODELLA - 12/05/2018

Buongiorno, se ho ben compreso lei ha versato contributi in Germania per 5 anni. Ha fruito della pensione italiana (non in totalizzazione) e quindi non ha utilizzato i contributi tedeschi. In base a quanto specificato, questi 5 anni non sono quindi stati considerati né in Italia, ed ovviamente neppure in Germania. Non conosco la normativa tedesca però per i motivi sopra specificati, credo non possa esserci sovrapposizione. Saluti. Luigi Rodella

Marina Maida - 10/05/2018

Buonasera gent.mo Rag. Rodella ho lavorato con nomina MAE presso un Consolato Italiano in Germania ed ho lì contributi previdenziali dal 25.07.1975 al 11.11.1980. Questo periodo mi è stato riconosciuto in Italia senza avvalermi del dispositivo di totalizzazione. Dal 01.09.2015 sono in pensione qui in Italia e ritenevo di poter presentare al raggiungimento dell'età prescritta la domanda di pensione anche in Germania,visto che con 5 anni anni di contribuzione si ha diritto alla pensione minima in Germania. Da parte tedesca tale diritto mi è stato negato, in quanto il periodo in cui ho lavorato in Germania è già stato considerato in Italia . Ho fatto richiesta di rimborso dei contributi versati in Germania, ma tale istanza mi è stata rigettata. Ora ho fatto ricorso, in quanto non considero corretto che da parte tedesca non si provveda a rimborsare la parte di contribuzione effettuata con ritenute sui miei stipendi di allora. Vorrei sapere: 1) Mi può gentilmente confermare l'esistenza della norma che vieta la sovrapposizione di contributi previdenziali per lo stesso periodo lavorativo? Nelle Sue risposte ho trovato che in Italia non è previsto il rimborso dei contributi che non danno esito ad una prestazione, in Germania mi pare che esso sia previsto in casi particolari anche per cittadini appartenenti ad un paese dell'UE , con il quale la Germania ha in vigore un accordo in base alla normativa sulla sicurezza sociale intercorrente con i paesi dell'Unione Europea. La ringrazio fin da ora per la Sua risposta e Le invio i miei più Cordiali Saluti, Marina M.

Luigi Rodella - 12/04/2018

Buonasera, dobbiamo solo capirci sui termini; qui in Italia oggi lei può andare in pensione anticipata (introdotta dalla legge Fornero con D.L. 201/2011) in sostituzione della vecchia pensione di anzianità. Oppure può andare in pensione di vecchiaia; anche in questo caso le decorrenze sono state modificate dalla riforma Fornero (D.L. 201/2011). Se lei richiede la pensione qui in Italia la totalizzazione vale per tutti e due gli istituti (sia anticipata che vecchiaia). Se invece chiede la pensione presso l'Ente di previdenza Australiano, io credo che contributi italiani vengano sommati fittiziamente per perfezionare il requisito del "diritto" che, in base a quanto lei dice in Australia è di 67 anni. Saluti. Luigi Rodella

Lara - 12/04/2018

Buonasera, le sottopongo la mia situazione. Io e mio marito viviamo e lavoriamo da 10 anni in Australia. In Italia abbiamo rispettivamente 19 anni di contributi Inps io e 23 mio marito. In futuro , avvalendoci della possibilita^ di totalizzare i due periodi, e ipotizzando che rimarremo qui e che chiederemo la pensione dall Australia, e^ possibile accedere alla pensione anticipata di vecchiaia o il nostro diritto si potra^ far valere solo per quella di anzianita ^ ( la legge australiana per ora prevede il pensionamento a 67 anni ). La ringrazio sin d ora per la sua cortese risposta.

Saulo Gabriele Scotti - 30/01/2018

Buon giorno, sono due anni che l'INPS ha fatto la domanda per la totalizzazione dei contributi in UK, con documento rilasciato in originale da loro, ad oggi non si è ricevuto nessun riscontro de modello E 205 .Con quei due anni e tre mesi , sommati a quelli lavorati in Italia sarei già in pensione. Mi potrebbe consigliare come recuperare gli anni in UK. In attesa di una sua risposta. Cordiali saluti . Saulo Scotti.

Luigi Rodella - 07/02/2018

Buongiorno, io credo dovrebbe essere l'Inps a fornirle una risposta. Il polo competente per la Gran Bretagna e Irlanda del Nord è la Campania. Saluti. Luigi Rodella

francesco guido - 17/01/2018

Buongiorno, Le sottopongo la mia situazione per un suo parere sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, per mezzo della quale mi propongo di perfezionare il diritto alle varie prestazioni previste nei due Stati di Italia e Germania in cui ho lavorato. Il 28 febbraio 2023 avrò 63 anni e 6 mesi, sono di nazionalità italiana. In Germania mi hanno riconosciuto nell’estratto conto contributivo e nel modello E 205 D: 47 mesi di contribuzione per il lavoro effettuato 96 mesi per gli anni di studio in Italia (liceo ed università) In Italia dove ho iniziato a lavorare il 01.12.88 mi hanno riconosciuto nell’estratto conto contributivo: 313 mesi di contribuzione per il lavoro effettuato (comprensivi di periodi di Naspi e Cigs) 68 mesi di contributi volontari (da pagare entro il 28 febbraio 2023) Complessivamente Il 28 febbraio 2023 saranno 524 mesi. Il 28 febbraio 2023 applicando il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi avrò diritto alla pensione di anzianità? I 96 mesi riconosciuti nell’estratto conto contributivo tedesco per il periodo di studio in Italia valgono anche per l’Inps? Per il riconoscimento del periodo dii studi in Germania non ho pagato nulla, non è stato un “riscatto” della laurea ma un riconoscimento di contributi “figurativi” utili alla “Totalizzazione” nel sistema tedesco. Saranno riconosciuti e considerati utili alla “Totalizzazione” anche nel sistema italiano? Secondo quale normativa di riferimento? La ringrazio in anticipo per il suo interessamento e porgo i miei più cordiali saluti Francesco Guido 349 3899352

Luigi Rodella - 18/01/2018

Buonasera, L'Inps riporta; "Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda. Devono quindi essere accreditati i contributi figurativi e attribuire, ove spettanti, le maggiorazioni contributive previste dalle specifiche disposizioni legislative (come invalidità superiore al 74%, esposizione all'amianto, ecc.)." Quindi io credo che i 96 mesi riconosciuti nell'e.c. tedesco devono tenere conto delle regole del proprio ordinamento: io non sono a conoscenza delle regole che disciplinano l'Ente di previdenza tedesco, se fossero riscattati in Italia direi di si. Sulla base della sua affermazione, in Germania sono contribuzioni figurative valide (credo) per perfezionare il diritto. Io penso che dovrebbe sentire l'Inps. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

francesco guido - 29/01/2018

Buongiorno, grazie innanzitutto per il suo interessamento. Al Patronato non hanno saputo darmi una risposta. Ho fatto una ricerca ed ho trovato da solo la risposta. Per l'utilizzo dei periodi figurativi nella UE vale la circolare Inps 107 del 24 07 2007. I periodi non sono validi per il requisito dei 35 anni per l'anticipo della pensione. Possono perrò esser utilizzati per il "perfezionamento". Si precisa che il periodo di studi è un periodo figurativo perchè appartiene alla più ampia categoria degli Anrechnungszeit (termine usato nella circolare ). cordiali saluti F. Guido

Michele Ziliani - 14/08/2019

Buongiorno Francesco Guido, ho letto casualmente il suo quesito relativo ai periodi figurativi per studio in Germania. La questione è regolamentata dalla DECISIONE n. H6 emanata dalla Direzione Amministrativa della Commissione Europea il 16 dicembre 2010 (quindi posteriore alla Circolare n. 107/2007). I 2 esempi riportati sulla terza pagina della sopra citata Decisione H6, insieme al Considerando 2 sulla prima pagina, rispondono esaurientemente al suo quesito. Il problema è che nemmeno l'INPS conosce bene questo regolamento, quindi molto spesso non lo applica o lo applica in modo del tutto arbitrario (ovviamente sempre a proprio vantaggio).

L. Sturlese - 30/01/2021

Egregio signor Ziliani, ho letto il suo intervento sulla questione dei periodi figurativi di studio in Germania (Anrechnungszeit). Non comprendo però il senso della sua risposta. Mi potrebbe indicare esplicitamente se questi periodi devono essere riconosciuti dall'INPS in totalizzazione oppure se occorre riscattarli in Italia? Grazie

Kasim Suljic - 04/01/2018

buongiorno dott. Rodella per cortesia mi puo dare un consiglio cosa devo fare in quste situazioni. Mi spiego: sono cittadino bosniaco, ho lavorato in Bosnia circa 2 anni, in Croazia circa 8 anni, qui in Italia 25 anni dove ho fatto domanda Ape sociale. La Bosnia ha corisposto con i contributi invece Croazia ancora no, malgrado che sono avvisati tempestivamente da parte dell inps di Lecco come la Bosnia. Il risultato e she Istitutto ha rigettato la domanda proprio in mancanza contributi versati in Croazia ,perche mancano contributi almeno 30 anni. La domanda e di novo cosa devo fare? Vi rinngrazio in anticipo.

Luigi Rodella - 10/01/2018

Buonasera, io credo che per la Croazia si applichi il criterio della totalizzazione contributiva (vedi circolare INPS n. 95/2017). Forse lei dovrebbe rivolgersi al Polo INPS Regionale competente per territorio. Per la Croazia dovrebbe fare riferimento alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA - Sede Regionale INPS TRIESTE. Saluti. Luigi Rodella

paolo mezzanotte - 18/12/2017

nerrei sapere come posso fare per ricuperare i mei 18 mesi lavorati ne avrei bisogno p er arrivare a 42 anni e 10 mesi a luglio del 2018 grazie sono nato il 19 8 1952 grazie

Luigi Rodella - 19/12/2017

Buongiorno, se lei ha lavorato all'estero in un Paese extracomunitario può riscattare i periodi contributivi. Questo istituto è oneroso. Se invece i periodi sono stati lavorati in Paesi convenzionati i periodi possono essere totalizzati, con la procedura descritta in questo articolo. Saluti. Luigi Rodella

Silvia - 15/12/2017

Buonasera, Le scrivo perché vorrei sapere se è possibile chiedere il riscatto dei contributi versati in italia in quanto ho un caro amico che ha versato per 14 anni i contributi in Italia e successivamente si è trasferito in America per lavoro e non è più ritornato in Italia. Oggi è residente negli Stati Uniti, sposato con una americana e possiede la doppia cittadinanza. E'possibile chiedere il riscatto dei contributi versati in Italia? Grazie mille

Luigi Rodella - 15/12/2017

Buonasera, credo che la richiesta di riscatto (onerosa), possa essere fatta qui in Italia per il lavoro prestato all'estero in Paesi non convenzionati. (Veda meglio il sito Inps) Nei confronti degli Stati Uniti d'America esiste un Accordo sulla sicurezza sociale che prevede l'istituto della totalizzazione contributiva per i contributi Invalidità - Vecchiaia - Superstiti. Per ottenere la prestazione in Italia occorrono 52 settimane; parimenti se la richiede negli S.U. necessitano 78 settimane. La procedura è abbastanza complessa e la rimando al sito INPS (se richiede la prestazione in Italia) ed al sito americano relativo alla SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION (se richiede la prestazione USA). Saluti. Luigi Rodella

LUIGI RODELLA - 27/09/2017

Gentile Collega, anch’io credo che chi ha ottenuto la pensione anticipata, possa proseguire successivamente l’attività lavorativa senza subirne alcuna penalizzazione; mentre, relativamente alla possibilità di utilizzare i contributi versati in Ungheria per costituire un incremento alla prestazione pensionistica italiana mediante l’istituto del “supplemento” pensionistico, non sarei d’accordo, ciò in quanto i contributi totalizzati sono considerati utili esclusivamente al perfezionamento del diritto alla prestazione e non alla sua misura; nel caso in questione l’interessato ha già la pensione, per cui ritengo che questi contributi non possano essere più fatti valere qui in Italia, mentre in Ungheria probabilmente si, in base alla propria normativa interna, al momento in cui sussistono i requisiti minimi di anzianità contributiva per ottenerne la prestazione. In questa ultima ipotesi sarebbe però una autonoma prestazione. Saluti. Luigi Rodella

Sonia - 25/09/2017

Buonasera, le scrivo perchè sono una cdl inesperta in tema pensioni e la ammiro per le sue conoscenze. Ho questo caso per cui avrei bisogno di un confronto/conforto : dirigente italiano di azienda italiana che andrà in pensione nel 2018 per anzianità contributiva. dal 2018 dovrebbe lavorare per una società ungherese per la quale effettuerà delle consulenze. manterrà la residenza in italia. i temi sono: 1- il soggetto potrà lavorare? io direi di sì , mi pare che dal 2009 sia possibile per i pensionati continuare a dedicarsi ad attività lavorative sia in Italia che all'estero. E' corretto il mio ragionamento? 2- per i contributi che verranno "accreditati/versati" in ungheria lui potrà poi fare richiesta di totalizzazione in italia passati 5 anni dall'ottenimento della pensione? o visto che è già pensionato non ha diritto alla totalizzazione? se così fosse perderebbe i contributi versati in ungheria? 3- è indifferente che vengano riconosciuti come contributi da lavoro dipendente o da gestione separata ( immagino questo perchè la persona farà solo consulenze per una durata di circa 18 mesi ) La ringrazio infinitamente fin da ora. cordialmente, Sonia.

Marcello - 13/07/2017

Buongiorno dott. Rodella sono un dipendente con sistema contributivo e con 17 anni di contribuzione (prima occupazione 2000). Dal prossimo anno sarò localizzato in Argentina. Le pongo il seguente quesito: con la totalizzazione che consentirebbe il raggiungimento del requisito minimo in Italia, la misura della pensione contributiva sarà solo considerando i contributi versati in Italia fino al 2017? O si considereranno i contributi versati in Argentina? La pensione Argentina sarà solo quantificata sui periodi versati dal 2018? O considerando anche il periodo italiano dal 2000 Saluti

Rodella Luigi - 17/07/2017

Buongiorno, la "misura" terrà conto dei contributi versati in Italia, secondo le nostre regole interne, oltre ai contributi versati in Argentine, determinati in base alla loro disciplina. Se lei richiederà la prestazione in Argentina, per effettuarne il computo si dovrà tenere in considerazione questo criterio. Saluti. Luigi Rodella

Dalla Noce Primo - 08/06/2017

Buon giorno Dott. Rodella con la premessa che ho fatto una ricerca nel sito al fine di evitare di postare una domanda già formulata da un'altra persona, ma non ho trovato nulla e quindi, di seguito, espongo la mia: ho lavorato in Belgio da fine 1972 a metà 1974 circa come apprendista muratore in più frequentavo (proprio per contratto) una scuola due volte a settimana, con tutte le materie didattiche ed in più erano previste disegno e sviluppo del piano edile e, naturalmente, lettura e comprensione del piano di costruzione. Proprio per le carenze che avevo in francese scritto, al secondo anno sono stato bocciato e non ho potuto più frequentare quella scuola ma comunque sono rimasto a lavorare nella ditta, non so con quale qualifica forse manovale ma non ricordo bene. Ora sto cercando di ricongiungere tutti i periodi lavorati in Belgio ma dal dal frontespizio che mi è stato presentato non trovo traccia del periodo lavorato come apprendista. Ora la domanda è questa secondo Lei il suddetto periodo può essere riconosciuto ai fini pensionistici o il periodo di apprendistato non viene computato. La ringrazio per la pazienza che avrà nel leggermi e La prego di credere nei miei più distinti saluti.-

Rodella Luigi - 09/06/2017

Buongiorno, in base alla legislazione italiana, i periodi di lavoro come apprendista sono validi a tutti gli effetti; non saprei cosa prevede la legislazione sociale belga. In ogni caso è possibile che questi contributi, seppur dovuti, non siano stati correttamente recepiti dall’Ente di previdenza locale in Belgio. Errori come questo erano molto frequenti anche in Italia al tempo del versamento con le “marchette”. Infatti per gli apprendisti artigiani si applicava sul libretto delle marche, una unica marca annuale e, per diverse ragioni, non veniva conteggiata. Il mio consiglio è quello di rivolgersi all’Ente di previdenza straniero (anche tramite patronato), possibilmente supportando la richiesta con documentazione originaria. Saluti. Luigi Rodella

Dalla Noce Primo - 12/06/2017

Ringrazio del consiglio e della disponibilità.

Enrico P - 07/06/2017

grazie Dottor Rodella per la celere risposta. Gentilmente Le chiedo ancora una cosa: ma se i contributi "extra" li versassi io all'INPS, avrebbero valore per la futura pensione italiana? Grazie.

Rodella Luigi - 09/06/2017

Buongiorno, credo che nella ipotesi di Paese convenzionato non sia possibile nè il riscatto e neppure la prosecuzione volontaria. Penso che in questo caso, si possano applicare solo gli istituti della totalizzazione ovvero del cumulo contributivo. Senta anche l'opinione dell'Inps. Saluti. Luigi Rodella

Rodella Luigi - 07/06/2017

Buongiorno, In relazione alla sua esposizione credo che lei non sia stato distaccato dall’Italia ma viene assunto direttamente dall’azienda straniera facente parte del gruppo italiano. In questa ipotesi non esiste la possibilità da parte del datore italiano di versare i contributi in Italia, in quanto manca l’elemento causale che è appunto il rapporto di lavoro subordinato. Tutto ciò premesso i contributi versati in Inghilterra, allo stato attuale possono essere totalizzati, in quanto tra i due Stati si applica ancora la Convenzione europea che prevede appunto questo istituto. Per esaminare meglio lo scenario futuro derivante dalla fuoriuscita della Gran Bretagna dall’U.E., la rimando ad un mio articolo pubblicato sulla rivista FISCALITA’ ESTERA n. 7-8 2016 – numero speciale (BREXIT: le ricadute previdenziali per i lavoratori espatriati). Concludendo: con queste premesse non potremo mai avere una duplicazione di contribuzione. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Enrico Pollero - 06/06/2017

Buongiorno dott. Rodella, sono un giovane dipendente di una societa privata italiana che dovrebbe mandarmi a lavorare nel Regno Unito con un contratto locale presso una società del gruppo. Sarei in aspettativa in Italia e pagherei in UK le tasse e i relativi contributi previdenziali . Se la società italiana continua a versarmi i contributi previdenziali ANCHE in Italia (contributi figurativi?) per tutti gli anni che lavorerò all'estero, posso dedurre che la pensione italiana sarà pari a come se non fossi mai stato all'estero? Oppure i contributi figurativi non varranno presi in considerazione dall'INPS perchè gli anni passati in UK avranno la priorità (e quindi avrò pensione italiana per gli anni lavorati in Italia + pensione inglese per gli anni lavorati in UK)? Grazie e cordiali saluti.

alma - 05/06/2017

Buongiorno, mio fratello si è trasferito da due anni in Romania e sta lavorando con contratto di assunzione. In Italia ha maturato circa 5 anni di contributi con lavori non continuativi. Ieri ha ricevuto una comunicazione dall'INPS di Roma in cui è invitato a presentarsi in una precisa sede entro una settimanaper compilare il modulo di cambio di stato contributivo altrimenti perde il diritto a vedere riconosciuti i contributi accumulati. Chiaramente date le sue scarse condizioni economiche gli risulta impossibile tale "impresa". Come deve muoversi? Ho chiamato più volte i varo call-center che rispondono per l'INPS ma nessuno ha saputo rispondermi. La ringrazio per la sua gentile risposta. ALma

Rodella Luigi - 07/06/2017

Gentile signora, forse ne io e neppure lei possiano sapere quale sarà la richiesta dell'Istituto; non è detto sia necessariamente di natura economica. Il mio consiglio è di prendere contatto con l'Inps. Saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 28/05/2017

Buonasera, credo che se lei richiede la prestazione in Italia, come avevo già detto lo scorso 5 giugno 2016, dovrà necessariamente utilizzare i contributi svizzeri. In merito alla possibilità di proseguire l'attività lavorativa in Svizzera, dovrebbe prendere visione delle regole locali. In Italia è possibile proseguire l'attività lavorativa, sia nell'ipotesi di prestazione pensionistica anticipata che per quella di vecchiaia. A fronte del nuovo lavoro ha diritto ad un supplemento, determinato secondo le nostre regole interne. In merito all'attività lavorativa svizzera, come dicevo, deve esaminare le regole svizzere in quanto l'Ente di previdenza italiano è escluso da questa vicenda. Saluti. Luigi Rodella

Raimondo - 31/05/2017

Grazie mille per il suo pronto riscontro

Raimondo K. - 27/05/2017

Gentile Dott. Rodella Ho 59 anni e 8 mesi , ho lavorato in Italia dal 13 settembre 1976 al 31 dicembre 2011 ( compreso il servizio militare ) Dal 1 gennaio 2012 mi sono trasferito in Svizzera dove lavoro per una societa’ Svizzera . Lei mi ha gia' risposto in un altra mail che per avere il diritto di pensione anticipata ci vogliono 42 anni +10 mesi + speranza di vita per cui andrei in pensione il 1 agosto 2019 ( data che verra' probabilmente differita per effetto del ricalcolo della legge che riguarda la speranza di vita ). So bene che alla determinazione del diritto si calcolano anche i contributi totalizzati in Svizzera . La mia domanda e' : se dovessi chiedere la pensione in Italia al 1 agosto 2019 o qualche mese dopo , posso continuare a lavorare in Svizzera fino al 23 settembre 2022 quando avro' raggiunto i 65 anni ed avro' diritto anche alla pensione Svizzera ( in Svizzera potrei smettere anche il 23 settembre 2020 a 63 anni ma sarei penalizzato di circa il 16% , ma di cio' non mi importa ). In poche parole posso prendere la pensione italiana e continuare a lavorare in Svizzera oppure fa fede per entrambe le nazioni il 23 settembre 2020 ( 63 anni esatti ) il giorno che smetterei definitivamente ??

Luigi Rodella - 22/05/2017

Buongiorno, Io credo che nel suo caso specifico non si debba utilizzare gli istituti della totalizzazione, nè del cumulo contributivo, in quanto lei ha già perfezionato il diritto alla prestazione, percependo appunto il trattamento pensionistico. Nel suo caso specifico si dovrebbe fare riferimento alla ricostituzione della pensione (art. 5 DPR 488-1968). La ricostituzione deriva generalmente dal riconoscimento, dopo il pensionamento di contributi che si collocano temporalmente in data anteriore, rispetto al momento della pensione stessa. Nel suo caso specifico, lei può legittimamente ricorrere a questo istituto a condizione che si tratti di Paese convenzionato; inoltre la contribuzione non conteggiata non deve aver generato una prestazione pensionistica del tutto autonoma nel Paese estero. Saluti. Luigi Rodella

Giovanni Giacobbe - 21/05/2017

Egregio Sig. Rodella, Successivamente alla mia andata in quiescenza ho svolto attività lavorativa da dipendente in Spagna per complessivi 3 anni e 3 mesi. La mia domanda è: avendo già compiuto i 65 anni, posso richiedere all' INPS la totalizzazione dei contributi versati in Spagna e, conseguentemente, il ricalcolo della pensione? Ringrazio e la saluto cordialmente.

Marco - 05/05/2017

Buongiorno Dott. Rodella. Mi chiamo Marco ho 39 anni e 19 anni di contributi versati in Italia. Ho letto da internet che i requisiti minimi per conseguire la pensione in Italia fanno riferimento ad un periodo minimo di almeno 20 anni di contributi versati.(tranne particolari situazioni).Conferma? Qualora fosse così,dato che avrei intenzione di recarmi in Spagna a lavorare, i contributi lì versati possono essere sommati ai 19 italiani (o meglio l'italia li ritiene validi come fatti qui?).Ultimo quesito: Versando contributi sia in italia che in Spagna, come sarà calcolata la pensione al raggiungimento dei requisiti? (intendo dire un' unica pensione oppure 2 distinte pensioni per ciascun paese in cui ho versato i contributi?).Grazie sin da ora per le risposte e complimenti per la preziosa consulenza offerta.

Rodella Luigi - 05/05/2017

Buonasera, si le confermo che per perfezionare il diritto alla pensione di vecchiaia necessitano 20 anni di contributi ed una età anagrafica per gli uomini di 42 anni + 10 mesi (per il 2016). Se lei in futuro decidesse di lavorare in Spagna, i contributi ivi versati potrebbero essere totalizzati ovvero cumulati con i contributi italiani (per meglio vedere l'istituto del cumulo contributivo la rimando alla circolare Inps 71/2017). Lei in ogni caso per ogni periodo lavorato, non verserebbe i contributi sia qui che in Spagna, li verserebbe o in Italia ovvero in Spagna. La pensione verrebbe calcolata con il criterio del pro-rata; ogni Ente di previdenza liquiderebbe il trattamento in base alle proprie regole, limitatamente ai contributi versati in quella Cassa. Saluti. Luigi Rodella

Rodella Luigi - 30/03/2017

La ricongiunzione è onerosa, la totalizzazione ed il cumulo sono gratuiti. L'istituto del cumulo è stato ridefinito dall'articolo 1 comma 195 della legge 232/2016. Saluti. Luigi Rodella

Giuseppe Ricci - 30/03/2017

buona sera signor Rodella per il cumulo bisogna pagare

Rodella Luigi - 29/03/2017

In Italia per la pensione anticipata nel il triennio 2015/2018 sono necessari 42 anni + 10 mesi di anzianità contributiva. I contributi versati in Venezuela possono essere cumulati o totalizzati per cui lei avrebbe 42 anni e sei mesi. Dovrebbe attendere di perfezionare il requisito. Saluti. Luigi Rodella

Giuseppe Ricci - 27/03/2017

buona sera signor Rodella al momento vivo in Venezuela residente ho terminato di versare i contributi in Italia nel Giugno 2014 lavoro dependente per un totale 39.5 anni da luglio 2014 sto lavorando in Venezuela con i contributi in Venezuela 3 anni e nello stesso momento sto studiando al universita sono del 1958 quale conveniente per andare in pensione il piu presto possibile fare la congiunzione di contributi o il riscatto della laurea (ho iniziato a lavorare a 15 anni) saluti Giuseppe

Luis - 15/03/2017

Buongiorno Dott. Rodella, ho lavorato dal 77 al 2002 in Venezuela, dal 2003 sono tornato in Italia iscrivendomi al Fondo Volo. In Venezuela sono già in pensione, in Italia ancora no, cosa mi consiglia? totalizzare o portare la pensione venezuelana in Italia? Grazie

Rodella Luigi - 17/03/2017

Credo che se lei ha già una pensione in Venezuela, dovrà poi richiedere la prestazione in Italia limitatamente ai contributi versati al fondo volo. Saluti. l.r.

Silvano - 02/03/2017

Buonasera dott. Rodella Sono un insegnante di scuola media, ho fatto domanda di pensione nel mese di gennaio per uscire dal lavoro il 1 Settembre 2017 con 42 anni e 10 mesi di contributi versati ed ho 65 anni compiuti. Nell'anno 1973 avevo lavorato con libretto di lavoro regolare a londra per 6 settimane. Siccome nella ricostruzione di carriera mi mancano 23 giorni per poter essere regolarmente collocato in pensione, ho fatto da tempo richiesta in UK della totalizzazione di tale periodo lavorativo. Il tutto si è dimostrato un grande calvario! Dopo ripetuti errori degli uffici competenti mi è arrivato dall 'inghilterra un pdf nel quale mi viene riconosciuto il lavoro svolto nell'anno 1973, ma non mi arriva il modello E205UK che attesta specificatamente il servizio svolto. Senza questo modello, mi hanno detto che non mi accettano la domanda di pensione. L'inps ha già richiesto per ben 2 volte l'invio da parte inglese di tale modello ma a tutt'oggi non mi è arrivato. Da un impiegato del patronato con sede a londra ho saputo, giorni fa, che devo mettere domanda di pensione in inghilterra per poter avere tale modello. Sarà vero? Per me e per l'inps è assurdo! Lei cosa ne pensa? Cosa mi consiglia di fare dal momento che tra 15 giorni scade la possibilità di allegare il modello suddetto alla mia domanda di pensione? La ringrazio per la risposta, Silvano

Rodella Luigi - 06/03/2017

Buongiorno, è una situazione un pò complessa e credo il mio contributo possa rivelarsi minimo. In ogni caso, esaminando la circolare Inps n. 88/2010, al punto 8 disciplina i periodi di totalizzazione inferiori all'anno; nello specifico prevede: ".... In base alla norma citata, tuttavia, i periodi di assicurazione inferiori ad un anno compiuti in uno Stato devono essere presi in considerazione da parte dell’istituzione o delle istituzioni degli altri Stati membri presso le quali l’interessato può far valere almeno un anno di assicurazione, sia per accertare il raggiungimento del diritto a prestazione in virtù della legislazione applicata da dette istituzioni, che per il calcolo della pensione teorica (articolo 52, paragrafo 1, lettera b, punto i), del regolamento di base)". Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Rodella Luigi - 26/02/2017

Se applica il criterio della totalizzazione contributiva, ogni Ente di previdenza nazionale, dovrà calcolare pro-quota quanto di propria spettanza, secondo le proprie regole. L'Inps in Italia dovrebbe applicare il criterio contributivo. Per poter fare il calcolo (limitatamente all'Italia) è necessario avere tutti gli estratti conto contributivi. Per avere informazioni più dettagliate riguardo alla Svizzera, dovrebbe rivolgersi all'Inps Regionale Lombardia. Saluti. Luigi Rodella

Michele - 24/02/2017

Buon sera :Dott.Rodella Ho lavorato 9anni ed un mese in Svizzera avevo 17 anni e 6 mesi al raggiungimento di 19 anni ho 18 mesi. Sono stato assunto nelle nelle ferrovie dello stato dal 30 ottobre 1987,ad oggi ho quasi 32 anni compreso scivolo per il lavoro gravoso che faccio. totale 41 anni posso andare in pensione anticipata (precoci) se si quando e cosa potrei percepire come pensione al mese. Grazie: MICHELE

Rodella Luigi - 23/02/2017

In effetti esaminando tutti i suoi precedenti commenti è sicuramente un comportamento poco chiaro da parte dell'Istituto. Sicuramente ha fatto bene a ricorrere..... Saluti. l.r.

Calogero - 22/02/2017

Buona sera Dott.Rodella, ieri sera sfoglio ne mio fascicolo INPS, e trovo una bella sopresa, devo restituire 1400 euro, io ho avuto la pensione il 7/2011 e mi chiedono da restituire questa somma dal dal 1/7/2012 a 31/3/2017, devo restituire 12 rate a 116 euro al mese in poche parole mi restano 44 euro, ma sono normale queste persone, io non ho fatti i conti l'anno fatto loro, questo pero' e' un vizio dell'inps, comunque adesso ho fatto ricorso e dopo vediamo. Distinti saluti

Giulio Adamo - 22/02/2017

ho ricevuto da Inghilterra il modulo E205UK nel quale oltre alle settimane lavorate sono riportate anche altre settimane segnate a parte come "Pre-16 credits" e "Juvenile credits" che non mi aspettavo, A che titolo le ho ricevute? Saranno valide a fini della mia eta' pensionistica in Italia? Grazie

Rodella Luigi - 24/02/2017

Egregio signor Giulio, I contributi "pre 16 credit" si riferiscono sicuramente a periodi lavorativi, svolti in Inghilterra quando lei era studente. Forse questi contributi possono essere fatti valere ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni previdenziali in U.K. (questo non lo so in quanto non conosco le norme previdenziali locali), però qui in Italia il discorso è diverso in quanto la circolare INPS 107/2007, escluderebbe la possibilità di totalizzare questi contributi ai fini della pensione di anzianità (oggi vecchiaia). Nulla però diceva per la pensione di vecchiaia, né a me risulta che che altre norme specifiche, abbiano disciplinato questo argomento. Leggendo però la prima parte della citata circolare, io credo che se all'estero, viene considerata attività lavorativa (un pò come il nostro apprendistato), e quindi contribuzioni valide, non vedo perché non possano essere considerati validi ai fini delle prestazioni per la pensione di vecchiaia qui in Italia. In merito ai contributi "Juvenile credits" credo che pur non essendo citati nella circolare sopra menzionata, valga analogo discorso. Ovviamente queste ultime considerazioni sono strettamente personali e lei dovrebbe verificarle alla sua Sede Inps di competenza. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Rodella Luigi - 24/02/2017

Mi scuso, rileggendo ho notato di aver commesso un errore: riporto il testo corretto: "......questi contributi ai fini della pensione di anzianità (oggi pensione anticipata)....." Saluti. Luigi Rodella

Calogero - 21/02/2017

mi scuso non avevo messo la frase (estero) da parte organismo assicuratore estero

Calogero - 21/02/2017

Buona sera Dott.Rodella,ho lavorato in Sizzera per 29 anni, rientro in Italia nel 2005, alla fine del 2010 faccio domanda di pensione, con circa 9 anni di contributi Italiani e 29 configurativi Svizzeri, mi accettano la pensione nel 2013, mi danno gli arretrati di 21000 euro si sono presi circa fra inpef e inps 8550 euro con 501 euro al mese, e lascio stare, nel 2015 a luglio mi traggono dal trattamento di famiglia 36 euro per un anno intero dopo torna normale la pensione, e lasciamo stare, adesso gennaio 2017 mi arriva la pensione svizzera 1000 euro, INPS cosa fa mi riduce la pensione a 160 euro da febbraio, questa sera entro nel sito INPS e vedo che dal dal 1/7/2012 al 31/3/2017 devo restituire 1.471.21 euro e li devo restituire ogni mese per 12 rate a partire da maggio, il motivo sono: (state riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spentanti a seguito della concessione della pensione da parte di organismo assicuratore, belle parole ecc. ecc.) le faccio presente che io sono uno che pago tutto quello che devo, pero' quando un ufficio mi fa queste cose prenderei le persone responsabili e li mandavo a zappare, io non ho chiesto un prestito una misera pensione. mi scuso se mi sono sfocato un po. distinti saluti

Antonio - 09/02/2017

Buongiorno, sono un appartenente al comparto difesa-sicurezza. Ho un quesito da porle. Noi del comparto difesa-sicurezza, possiamo riscattare gli anni lavoro civile con il cd. "cumulo gratuito" introdotto dalla legge stabilità 2017 che richiama una norma della legge stabilità 2013 che lo ha istituito ( Legge 228/2012 art. 1 commi da 239 a 246). Mi pare di capire che al nostro comparto, il cumulo gratuito non può essere applicato per i differenti sistemi pensionistici. E' esatto?? In alternativa è possibile effettuare l'istituto della totalizzazione.?? Per ultimo che differenza c'è tra i due istituti ovvero il più penalizzante. Grazie per il tempo che vorrà dedicarmi.

Rodella Luigi - 09/02/2017

Buonasera, questa rubrica dovrebbe riguardare le problematiche connesse al lavoro estero; in ogni caso le fornisco la mia opinione su questo argomento poco approfondito. In base alla recente normativa, credo che il cumulo contributivo sia più interessante rispetto alla totalizzazione contributiva, grazie alle modifiche introdotte dalla recente Legge di Bilancio. Queste le differenze più significative che ho colto: Sia cumulo che totalizzazione si possono applicare sia alla pensione di vecchiaia che con quella anticipata (prima valeva solo per totalizzazione). Con la totalizzazione il computo è sempre con il criterio contributivo, mentre con il cumulo no. Con la totalizzazione si devono rispettare le cd. speranze di vita, con il cumulo no, in quanto permette la decorrenza della pensione secondo la disciplina post-Fornero, dunque senza una finestra di attesa e con accesso a pensione dal mese successivo a quella della maturazione dei requisiti. Io credo che le differenze sostanziali siano queste. Saluti. Luigi Rodella

Marco - 01/02/2017

Salve Dott.Rodella.Complimenti per il suo blog davvero utile e ben fatto. Gradirei porle il seguente quesito. ho 38 anni e da 19 anni presto servizio nelle forze dell'ordine italiane. Avrei intenzione di intraprendere un nuovo lavoro a Tenerife (Spagna) e pertanto immagino di maturare l'età pensionabile con questo nuovo lavoro come dipendente. Le domande sono le seguenti: * Gli attuali 19 anni di contributi possono essere totalizzati con i futuri anni di contributi spagnoli? * Ai fini del diritto alla pensione dovrò far riferimento ai requisiti italiani oppure a quelli vigenti in Spagna? *Come avviene il calcolo finale della/delle pensioni? e nel caso di unione di contributi dei diversi anni fatti in Italia e Spagna, è prevista una ''penalizzazione'' rispetto a chi maturerebbe il diritto in uno solo dei due paesi? Grazie infinite per la sua risposta e per la disponibilità.

Rodella Luigi - 02/02/2017

Buongiorno, Rispondo alle sue domande: 1. I 19 anni lavorati in Italia possono essere totalizzati con i prossimi anni che dovrà lavorare in Spagna. 2. Ai fini del diritto dovrà fare riferimento alla legislazione presente nello Stato in cui richiederà la prestazione. 3. Il calcolo avviene pro - quota, in base ai rispettivi contributi versati in ogni Stato ed alla legislazione di ciascuno Stato. Non mi pare siano previste penalizzazioni in tal senso. Saluti. Luigi Rodella

ELISA SOFFRITTI - 23/01/2017

Salve, stavo cercando di capire una cosa e mi sono imbattuta nel Suo Blog e, magari mi può aiutare. Il 6 Maggio 2016 ho richiesto la disoccupazione, in seguito a licenziamento per giusta causa(stipendi non pervenuti da dicembre 2015), rientrando nella NASPI, mi è stato detto dall'ufficio CGIL della mia città, che vengono conteggiati i contributi versati nei 4 anni precedenti la richiesta, ovvero, nel mio caso da Maggio 2012. Da Aprile 2012 a marzo 2014 compreso, mi trovavo in Germania a lavorare come cameriera, con regolari contratti da 01Aprile 2012 a 15Febbraio 2013, dal 15marzo 2013 al 15 Giugno 2013, e da 01ottobre 2013 al 30marzo 2014 per un totale di 19mesi circa. Al rientro in Italia, ho un contratto dal 26 Giugno 2015 al momento delle dimissioni, 6maggio2016 per un totale di 10 mesi circa. Secondo il calcolo dei contributi dei 4 anni precedenti io ho maturato 29 mesi circa, pertanto avrei diritto a 14 mesi e mezzo di disoccupazione, mentre l' INPS mi ha conteggiato solo i 10 mesi lavorati in italia, e pagato pertanto solo 5 mesi di disoccupazione. Cosa posso fare? E' vero che i contributi versati in Germania possono essere conteggiati o no? Ho tutte le buste paga e pensavo di andare all' Inps con i documenti a richiedere gli ulteriori mesi. Grazie in anticipo

Rodella Luigi - 24/01/2017

Gentile signora: io credo che ai fini del diritto alla prestazione, valgono i contributi versati in Germania. Esaminando il sito Inps relativo all'Indennità di disoccupazione/Naspi, l'Istituto precisa: REQUISITO CONTRIBUTIVO Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili: • i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale); Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa: • i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione. La Germania è uno Stato per il quale vige l'Accordo UE di sicurezza sociale. Dovrà quindi far presente alla sua sede Inps, le disposizioni diramate dall'Istituto stesso. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Michele Lanzani - 20/01/2017

Buongiorno Dott. Rodella, possiedo la doppia cittadinanza Italo/americana. sono nato nel 1958 e nel settembre 1977 mi sono arruolato per 4 anni nella Marina Militare Americana, regolarmente congedato nel sett 1981. ( per il servizio militare italiano sono stato dispensato dal compiere la ferma di leva in quei anni obbligatoria ottenendo il congedo illimitato) dal 1982 rientrato in Italia lavoro regolarmente e i miei contributi ai fini pensionistici sono versati dalla società italiana per cui lavoro. è possibili riscattare i 4 anni di servizio militare che ho svolto in America e integrarli nella mia pensione che andrò a percepire qui in Italia? non riesco a trovare nulla all'interno del sito INPS a riguardo. qualcuno mi accennava di questa possibilità di integrazione a livello contributi figurativi e non contributivi, mi andrebbe bene lo stesso ma come faccio? ho sentito un patronato qui in Italia ma mi hanno liquidato molto velocemente senza darmi risposte concrete. grazie per un suo riscontro c. saluti Michele

Luigi Rodella - 20/01/2017

Io credo che il riscatto del servizio militare, relativamente all'Italia, debba riguardare il servizio prestato presso le Forse Armate Italiane. Non conosco se questa norma è presente nella legislazione sociale americana. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Emmanuele DiBenedetto - 19/01/2017

Avro' 70 anni e ho lavorato oltre 40 anni negli USA, raggiungendo il massimo dei contributi, e massimo consentido della Soc. Sec. USA. Ho lavorato inoltre per 13.5 anni in Italia, con i propri contributi INPS. 1) E' possibile, e se si come, trasferire alcuni crediti USA in Italia per raggiungere il minimo del 20 anni contributivi ? 2) In tal caso riceverei 2 pensioni separate ? Sono cumulabili ? Grazie

Luigi Rodella - 20/01/2017

A mio giudizio lei non avendo maturato la pensione in Italia può totalizzare i contributi american; in ogni caso la prestazione verrà erogata dall'Italia, in quanto la domanda di totalizzazione viene fatta all'Inps. Le consiglio comunque di verificare alla sua sede Inps gli adempimenti tecnici, in quanto questa ipotesi è abbastanza inusuale. Saluti Luigi Rodella

Carlos - 18/01/2017

Buongiorno! Dott. Rodella , Ho lavorato 6 anni e sei mesi in Brasile. Con l'accordo bilaterali Italia - Brasile, vorrei sapere quante settimane vieni calcolate questi anni fatti all'estero?

Luigi Rodella - 20/01/2017

Buongiorno, l'accordo Italia - Brasile prevede la totalizzazione anche per una settimana lavorativa, per cui nel suo caso lei potrà totalizzare l'intero periodo. Saluti. Luigi Rodella

Calogero - 14/01/2017

Mi preoccupa questo...+ speranza di vita!!!! Infatti penso che ...la prestanome Fornero.... vuole che non prendiamo la pensione...ok!!! Viva l' Italia.!!!!!Spero che risponda alla mia rabbia...moderata in questo commento!

Rodella Luigi - 16/01/2017

Io credo che il sistema della previdenza sia molto complesso e debba essere sottratto alla ingordigia elettorale dei vari partiti. Purtroppo la ministra Fornero ha dovuto fare il "lavoro sporco", anche perchè troppi avevano fatto della previdenza un carrozzone elettorale, già in epoca remota ai tempi della vecchia D.C. Io comprendo molto bene il suo disappunto, però ritengo che le regole della previdenza debbano tenere in considerazione dei rigidi schemi attuariali-statistici, che ben poco si sposano con le promesse dei vari partiti che si alternano nello schema politico. Come tutti abbiamo potuto vedere l'aver largheggiato regalando eccessive contribuzioni figurative, ha contribuito a rendere il sistema previdenziale quasi al collasso; un esempio è il caso degli esodati. Tante promesse fatte senza poterle rispettare. In merito alle speranze di vita, non è detto che questo criterio debba necessariamente essere penalizzante, stante il fatto che oggi c'è una inversione di tendenza, generata dalla minor assistenza sanitaria. E questo aspetto non è sicuramente incoraggiante. Concludendo questo suo (mio) sfogo, penso che dovremmo sempre di più riferirci a persone competenti, senza farci troppo irretire da slogan. Per generare le basi di un sistema previdenziale equilibrato sono indispensabili decenni e le regole per mantenerlo in equilibrio, devono essere sempre permanenti. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Daniele - 14/01/2017

Buonasera Sig. Rodella, durante la mia vita lavorativa ho versato 4 anni di contributi ai fini pensionistici in Spagna, 11 anni in Italia e 3 in Germania. Mi è stato recentemente proposto dalla societá tedesca per la quale lavoro di trasferirmi in USA presso un’azienda dello stesso gruppo. Sto valutando questa opportunitá e sono alquanto preoccupato in quanto sul sito INPS ho letto che nell’accordo bilaterale Italia USA “Non è prevista la possibilità di totalizzare periodi assicurativi maturati in Stati diversi da Italia e Stati Uniti”. Potrebbe cortesemente confermarmi dunque l’impossibilitá di una totalizzazione multipla con altri Paesi UE (Spagna e Germania nel mio caso) e suggerirmi le possibili alternative? Saluti, Daniele

Rodella Luigi - 16/01/2017

Buongiorno signor Daniele, in effetti le confermo che secondo l'accordo sulla sicurezza sociale ITALIA-USA, non è possibile totalizzare periodi assicurativi versati in Stati diversi dall'Italia e dall'Usa. Mentre la totalizzazione multipla è prevista tra Italia - Germania - Spagna, in questo caso escludendo i contributi USA. Allo stato attuale è difficile per me poter dare dei consigli, in quanto nessuno di noi può sapere quanti anni dovrà lavorare in America. Forse, alla fine della sua attività lavorativa lei potrà verificare se i contributi versati in Usa, potranno generare un trattamento previdenziale a se stante. Saluti. Luigi Rodella

Daniele - 17/01/2017

Buonaser Sig. Rodella, grazie per il gentile riscontro, condivido le sue considerazioni. A beneficio di altri utenti in analoga situazione vorrei condividere un articolo molto interessante su questo stesso sito web che descrive l'opzione del "distacco" proprio negli USA: https://www.fiscoetasse.com/blog/lavoratori-italiani-negli-usa-aspetti-normativi-previdenziali-fiscali/. Ottimo spunto anche nel mio caso, verificheró se esiste una opzione analoga in Germania. Saluti, Daniele

Calogero - 07/01/2017

Buongiorno sig Rodella, ho 51 anni e lavoro a Londra da 26 anni, ho 1 anno di contributi in Italia + 1 anno di militare! A quanti anni potrò avere la pensione?

Rodella Luigi - 07/01/2017

Credo che una risposta certa non possa essere data in quanto non conosciamo il futuro dato relativo alla speranza di vita. PENSIONE ANTICIPATA - Dal 2019 sono necessari 42 anni + 10 mesi + speranza di vita. Lei al 31.12.2016 ha 26+1+1= 28 Per perfezionare il requisito (42,10-28) = 14 anni + 10 mesi + speranza di vita. Andremmo ad ottobre del 2031 + speranza di vita. (credo che lei a quell'epoca avrebbe 65 anni + 10 mesi) PENSIONE DI VECCHIAIA Sarebbe 66 anni + 7 mesi + speranza di vita. Forse la pensione anticipata le sarebbe più favorevole, però sono calcoli molto approssimativi perché manca un dato. Saluti. Luigi Rodella

Calogero - 14/01/2017

In poche parole......non arriverò alla pensione!!!!Viva M5s....solo loro potranno cambiare tutto....giovani....M5S!!!!!

gianluca - 03/01/2017

Salve mi chiamo Gianluca e vorrei chiederle un informazione sulla mia futura pensione...ma se io adesso ho 15 anni di contributi e facciamo finta che mi trasferisco in francia e trasferisco la residenza li e rimango li fino alla pensione ma come sarà il calcolo ...con le totalizzazioni e la pro rata mi calcolano gli anni di contributi italiani e francesi per poter andare in pensione però per quanto riguarda l'importo mi pagano solo i contributi versati in francia?.. e se è cosi perchè succede?...e una fregatura?...quindi se funziona così la cosa migliore è farsi 20 anni di contributi in italia e poi il resto farli in francia così in questo modo avrò sia la pensione italiana per i 20 anni sia la pensione francese per gli anni versati in francia....che ne dice lei?..grazie..saluti

Rodella Luigi - 04/01/2017

La totalizzazione contributiva non è sicuramente una fregatura, ma una opportunità resa a favore dei lavoratori migranti che a causa delle varie attività svolte nel corso della propria vita lavorativa, sempre in Stati diversi (convenzionati), non possono perfezionare i requisiti pensionistici in ogni singolo Stato. Tutto ciò premesso, rispondendo alla sua domanda, se se applica la totalizzazione, ogni Ente statale corrisponde la prestazione in base ai contributi versati ed al proprio regolamento e statuto. In sostanza si applica il principio del pro-rata temporis. Qualora, invece si dovesse optare per due prestazioni distinte in ogni singolo Stato, questa seconda possibilità esclude la prima (totalizzazione). Non saprei cosa altro aggiungere perchè sono due aspetti pensionistici completamente diversi. Saluti. Luigi Rodella

francesco - 12/12/2016

Buongiorno Dott. Luigi Rodella, vorrei porle un quesito riguardo un lavoratore giapponese in italia,che oltre ad avere contributi inps, nel paese di origine paga i contributi obligatori ai fini pensionistici.( kokumin nenkin ) percepira due pensioni separate? o puo ricongiungere i contributi? cordiali saluti francesco

Rodella Luigi - 12/12/2016

Buongiorno signor Francesco, ho trattato questo argomento sulla rivista FISCALITA' ESTERA N. 9/2015 PAG. 27. Tra Italia e Giappone c'è un accordo sulla sicurezza sociale ratificato dall'Italia il 18/6/2015. L'accordo prevede che in caso di distacco la contribuzione debba essere esclusiva in capo al distaccante per 5 anni; è comunque prevista la possibilità di proseguire oltre il termine quinquennale con le varie autorizzazioni. In base a quanto lei mi riferisce, trovo anomala la doppia contribuzione. Mentre invece il citato accordo non prevede l'istituto della totalizzazione contributiva. Cercando di rispondere alla sua domanda, non è possibile totalizzare i contributi per due motivi; il primo perchè l'accordo non lo prevede, il secondo perchè per i periodi di versamento sono coperti sia dall'Italia che dal Giappone. Avrà quindi due trattamenti previdenziali distinti, in base alle regole di ciascun Stato. La rimando al mio articolo. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Enrico - 08/12/2016

Difatti,informandomi all'Inps, i 10 mesi sono stati considerati nel calcolo della mia pensione italiana come periodi validi per raggiungere la totalizzazione contributiva in regime comunitario (italiani ed esteri), con categoria pensionistica VOS.. L'unica lacuna,rimane la non monetizzazione di tali periodi da parte dell'ente tedesco. Colgo l'occasione per augurarLe un sereno Natale La ringrazio di cuore. Enrico

Enrico - 06/12/2016

Buongiorno Rag. Rondella, nel 1973 ho lavorato per 10 mesi in Germania in una fabbrica locale,versando i dovuti contributi. ora,avendo 65 anni,ho innoltrato domanda di pensione tramite inps,l'ente tedesco mi rispode che,i 10 mesi non sono validi per nessun accredito pensionistico,non avendo superato l'anno solare. Praticamente è stata respinta la domanda con possibilita di ricorso! Posso in alternativa, chiedere la liquidazione dei miei contributi versati,rinunciando a tutto? Godo tutt'ora di una pehsione lavorativa italiana come lavoratore dipendente! Grazie e cordiali saluti

Rodella Luigi - 06/12/2016

Buongiorno signor Enrico, non conosco le leggi previdenziali tedesche, però ritengo che 10 mesi di versamenti non possono far maturare una prestazione previdenziale. In merito al fatto del rimborso, ribadisco che non sono a conoscenza se in tali circostanze l'ente di previdenza restituisce i contributi, qui in Italia non avviene per cui questi versamenti vanno a "solidarietà". I 10 mesi potevano essere utilizzati per l'istituto della totalizzazione contributiva, anche se la norma prevede per l'UE la possibilità di totalizzare periodi di lavoro superiori ai 12 mesi, nonostante ciò l'istituzione che effettua la totalizzazione (in questo caso l'Inps), deve prendere in considerazione i periodi di assicurazione inferiori ad un anno. Devo però rilevare che in base ai suoi chiarimenti, lei non può utilizzare questo istituto in quanto in Italia percepisce già un trattamento pensionistico. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

MIchele. Ditommaso - 31/10/2016

Sono il sig. MIchele DItommaso ho 65anni ho versito contributiva Inés Italia per 12 anni cerca 150000 euro por mi sono trasferito in messico doe ho versato contributi per 20 anni posso uniré i contributi per póterti chiedere la pensione anticipará all. Italia actualmente vivo in Italia grazie

Rodella Luigi - 02/11/2016

Egregio signore, Il Messico è un Paese extracomunitario nei confronti del quale esiste un accordo di sicurezza sociale ratificato il 24.3.1999, e si applica, limitatamente alla trasferibilità, in Italia o nel Messico, delle pensioni acquisite, rispettivamente, a carico del Messico o dell'Italia. Non avendo un accordo sulla sicurezza sociale relativo al versamento dei contributi, non c'è neppure la possibilità di utilizzare l'istituto della totalizzazione contributiva, che rammento è completamente gratuito ed offre l'opportunità all'assicurato di fare valere i contributi versati all'estero ai fini del diritto alla prestazione pensionistica. Tutto ciò premesso, allo stato attuale lei ha due possibilità: quella di fruire della pensione di vecchiaia quando in Italia perfeziona il requisito e di percepire il trattamento messicano secondo le loro regole. La seconda possibilità è quella di riscattare i contributi versati in Messico. Le rammento che il riscatto è oneroso e sicuramente venti anni sono un esborso notevole. Saluti. Luigi Rodella

Enrico - 06/12/2016

Buongiorno Rag. Rondella, nel 1973 ho lavorato per 10 mesi in Germania in una fabbrica locale,versando i dovuti contributi. ora,avendo 65 anni,ho inoltrato domanda di pensione per quel periodo, tramite inps. L'ente tedesco mi rispode che,i 10 mesi lavorati,non danno validità a nessunaccredito pensionistico,non avendo superato l'anno solare. Praticamente è stata respinta la domanda con possibilità di ricorso Posso in alternativa, chiedere la liquidazione dei miei contributi versati,ho devo rinunciare a tutto? Godo tutt'ora di una pensione lavorativa italiana come lavoratore dipendente Grazie e cordiali saluti Enrico .

Andrea - 27/10/2016

Buongiorno Rag. Rondella Sono un ragazzo di 29 anni dal 2008 lavoro in una snc di mia propietà versando regolarmente i contributi. Ora sto aprendo un negozio a lugano (svizzera) e inizio a pagare i contributi li. le mie domande sono due: La prima; se la mia attività andrà male e tra un anno torno in italia a lavorare nella mia precedente attività,i contributi svizzeri saranno riconosciuti ? la seconda: se la mia attività andrà bene e lavorerò in svizzera fino alla pensione i miei 8 anni di contributi italiani saranno riconosciuti? grazie mille in anticipo

gabriele - 19/10/2016

La infastidisco di nuovo per caso con 16 anni 1 mese in Italia prima del dicembre 1992 sempre la famosa legge Amato al compimento di 66 anni 7 mesi la mia pensione di vecchiaia quanto sara' questo importo come ex dipendente pubblico impiego Oppure sono sempre obbligato ad unire le pensioni italiana con quella Portoghese anche non manifestandosi il bisogno . cordiali saluti un importo anche non preciso ma orioentativamente solo italiano.

Rodella Luigi - 19/10/2016

Io credo che i diritti perfezionati all'ora rimangono acquisiti. In merito agli importi non saprei proprio fornirle una indicazione. Saluti. l.r.

GABRIELE - 17/10/2016

Carissimo sono un Italiano residente in Portogallo da circa 27 anni ,adesso mi trovo in una confusione totaleperche' io posseggo in Italia come ex impiegato ENPAS poi inpidap 16 anni 1 mese di servizio come ex operatore tecnico di compiuter. dal 1 settembre 1970 al 30 settembre 1986 cioe' prima del 1992 vedi leggi AMATO quindi diritto alla minima pubblico impiego in Italia. poi posseggo in Portogallo circa 22 anni quindi anche qui diritto alla minima portoghese visto che ne servivano solo 15 per il portogallo. mi damona che succede mi daranno due minime come penso sia giusto visto che i requisiti li raggiungo in ogni paese sensa aiuto dell'altro. non so' cordiali saluti

Rodella Luigi - 17/10/2016

Io credo lei debba fruire di due trattamenti separati, avendo perfezionato il diritto in ciascuno dei due Stati. Saluti. Luigi Rodella

GABRIELE - 17/10/2016

La ringrazio di vero cuore ma sa' gli Italiani che stiamo fuori anche nella Comunita' europa che poi tanta comunita' non e' siamo un poco dimenticati dal nostro Governo. buone cose per levi Grazie mille

Mark Steven - 01/10/2016

Buongiorno Rag. Rondella, complimenti per la sua rubrica che trovo molto istruttiva. Sono un italoamericano con 20 anni di contribuzione presso la Social Security e da 17 anni lavoro in Italia come dipendente settore privato. In Italia ho iniziato a lavorare nel 1999. Maturando anche 20 anni di contribuzione italiana avrò diritto a due pensioni autonome. Le chiedo potrò usufruire della totalizzazione per il diritto a pensione anticipata? Io penso di si e la mia quota italiana in pro-rata sara calcolata con il sistema contributivo. Gradire un suo commento in merito. Grazie mille e buon lavoro. Saluti, Mark

Luigi Rodella - 05/10/2016

Egregio signor Mark, la ringrazio molto per i complimenti. In merito alla sua problematica ritengo che i contributi versati in U.S.A. possono essere totalizzati in Italia ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione anticipata. Per ulteriori approfondimenti dovrà consultare il sito Inps sulla totalizzazione contributiva USA. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Claudio T. - 05/09/2016

Buongiorno Dott. Luigi Rodella, vorrei sapere siccome ho sostenuto un colloquio con azienda francese che non ha sedi in italia, mi vorrebbero assumere presso la loro sede di Marsiglia, per svolgere l'attività di vendita del loro prodotto nel mercato italiano a società italiane. Io manterrei la residenza in Italia. La mia preoccupazione è in merito al pagamento delle tasse, le pagherei in Francia ed anche in Italia ? E per i contributi Inps ? La società francese li pagherà in Francia all'ente francese o potrebbero pagarli all'Inps ? Ringrazio in Anticipo Claudio

Rodella Luigi - 05/09/2016

Egregio signor Claudio, se lei rimane residente fiscale in Italia, qui dovrà pagare le imposte anche sui redditi di lavoro prodotti in Francia. A fronte della duplice imposizione avrà diritto a fruire di un credito d'imposta determinato in base all'articolo 165 del Tuir. Per la previdenza in Italia dovrebbe avere una sede di lavoro; in tal caso la società francese potrebbe iscriversi all'Inps, in quanto si dovrebbe dar attuazione al principio di territorialità, previsto per le contribuzioni previdenziali: i contributi si versano dove si svolge il lavoro (Italia). Unica deroga a questo principio rimane il distacco; in questa ipotesi lei viene assunto da ditta francese, versa i contributi in Francia. Devono però esserci tre figurare: distaccante (azienda straniera), distaccato (lavoratore) distaccatario (datore che fruisce le prestazioni); tenga presente che il distacco non è illimitato e dura max 24 mesi, salvo eventuale proroga. Io credo che forse questa non è la situazione applicabile al suo caso in quanto, non c'è una impresa fruitrice della prestazione, ma le imprese sono molte. Forse l'azienda straniera potrebbe iscriversi all'Inps in Italia, facendo riferimento ad una sede italiana; in assenza di quest'ultima ritengo ci si possa riferire all'abitazione del lavoratore. Se lei rimane iscritto all'Ente di previdenza francese, i contributi versati in Francia, possono essere fatti valere in Italia con l'istituto della totalizzazione. Parimenti se la ditta Francese si iscrive all'Inps in Italia, non c'è problema. Qualora si dovesse optare per questa ultima soluzione, la ditta francese dovrebbe nominare un referente in Italia per svolgere tutti gli adempimenti previdenziali ed elaborare il LUL; se datore non alcuna sede in Italia, non è sostituto d'imposta. E' un quadro un pò complesso. Saluti. Luigi Rodella

Ugo Mantova - 26/08/2016

Grazie tante !!!!!

Ugo Mantova - 17/08/2016

Gentile Rag. Luigi Rodella, Grazie della risposta, Le chiedo cortesemente se è possibile avere il link della pagina dell'INPS che tratta l'argomento. La ringrazio ancora. Cordiali saluti, Ugo Mantova

Luigi Rodella - 18/08/2016

Buongiorno, i riferimenti sono: ARGENTINA - INPS www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=7273 SALUTI. LUIGI RODELLA

Ugo Mantova - 03/08/2016

Gentile Rag. Luigi Rodella, Sto diventando "matto" tra patronati ed INPS. La Mia situazione è la seguente: Cittadino Italiano Servizio Militare fatto in Argentina dal 29/01/1974 al 21/03/1975. Lavoro in Argentina dal 16/06/1975 al 29/09/1976 (ANSES). Lavoro in Italia dal 01/05/1977 al 31/1271977 (INPS). Lavoro in Italia da Dicembre 1977 ad oggi (ex Enpals). Secondo Me posso andare in pensione con la legge Fornero ad Ottobre 2016, ma all'Inps mi dicono ogni volta una cosa diversa, c'è un livello di impreparazione notevole nei Loro funzionari. Mi potrebbe aiutare?. Grazie, Cordiali Saluti Ugo Mantova

Luigi Rodella - 05/08/2016

Egregio signore, a mio giudizio, secondo l'accordo italo - argentino, la totalizzazione si applica per l'Italia sui contributi dovuti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, all’assicurazione per la maternità, per la malattia e la tubercolosi, all’assicurazione per gli assegni familiari e all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si applica, altresì, a determinate condizioni, ai trattamenti di previdenza sostitutivi (Fondi Speciali di Previdenza gestiti dall'Inps e altri regimi speciali di assicurazione relativi a determinate categorie di lavoratori ex-Enpals, Inpgi, ex-Inpdai) della suddetta assicurazione generale. In merito al servizio militare rammento che l'Inps così dispone "I contributi utili ai fini della totalizzazione sono quelli obbligatori, figurativi (servizio militare, disoccupazione, ecc.), da riscatto e da contribuzione volontaria." Quindi nel suo caso, ai fini del perfezionamento del diritto alla prestazione previdenziale, qui in Italia, secondo il nostro regime interno, valgono questi contributi in totalizzazione. In merito all'incompetenza riscontrata presso le Sedi Inps, credo che l'addetto, dovrebbe solo leggere nel sito dell'Istituto, questo tema, che è sicuramente trattato in modo esaustivo. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Ugo Mantova - 16/02/2017

Da: Ugo Mantova 03/08/2016 alle 17:20 e da Luigi Rodella 05/08/2016 alle 14:14 Salve Dott.Rodella.Complimenti per il suo blog davvero utile e ben fatto. In merito al quesito sopra elencato dopo 11 mesi l'INPS così Mi risponde: il periodo di servizio militare svolto in Argentina non può essere accreditato dall’INPS perché la legislazione di sicurezza sociale italiana prevede che il sistema pensionistico valorizzi i periodi di servizio militare svolto al servizio del Ministero della Difesa italiano. Cordiali saluti, cid:[email protected] Direzione Centrale Convenzioni Internazionali e Comunitarie Servizi per le Prestazioni in Regime Internazionale. Mi chiedo se è valido il principio di reciprocità e Io sono Cittadino Italiano perché non ho diritto ai contributi figurativi. Grazie, Cordiali Saluti, Ugo Mantova

Luigi - 31/07/2016

Buongiorno, anch'io ho lavorato in Germania e anche se per diverso tempo i contributi sono stati versati purtroppo per un totale di 7 settimane suddivise in diversi periodi. L'Inps tedesco me li ha trasferiti all'inps italia come 1+1+1 mesi totale 3 mesi come da estratto conto Inps aggiornato. Come periodo contributivo l'inps italia mi calcola 3 mesi quindi circa 12 settimane o guarda l'effettivo periodo che risulta lavorato (7 settimane ) ? Grazie.

Luigi Rodella - 05/08/2016

Si in effetti, credo che la mia precedente risposta fornita al signor Andrea, possa valere anche in questa ipotesi. Luigi Rodella

Andrea P - 27/07/2016

Buon giorno, ho lavorato per 10 mesi in Germania, all'inps facendone richiesta anno trasferito i contributi dalla germania. la mia domanda e contano come contributi figurativi per l'accesso alla pensione anticipata? qualcuno mi a detto che contano come figurativi ma non per l'importo.. grazie

Luigi Rodella - 05/08/2016

Egregio signor Andrea, Ritengo che lei per trasferimento volesse intendere totalizzazione contributiva. La totalizzazione, prevista sia dalla normativa comunitaria e dagli accordi e convenzioni bilaterali stipulati dall’Italia in materia di sicurezza sociale, è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione. In base ai regolamenti comunitari il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione è pari ad un anno (52 settimane), mentre nel caso degli accordi e convenzioni bilaterali questo periodo è stabilito in misura diversa dai singoli accordi e convenzioni. In ogni caso, l'Istituzione che effettua la totalizzazione deve prendere in considerazione i periodi di assicurazione inferiori ad 1 anno (52 settimane): • per accertare il diritto alla prestazione richiesta; • per il calcolo del trattamento pensionistico, qualora ai sensi della legislazione dello Stato in cui detti periodi sono stati maturati, non sorga il diritto ad alcuna prestazione (articolo 57 regolamento n. 883/04). In altri termini affinchè si possa configurare l'istituto della totalizzazione in U.E. è indispensabile avere almeno un anno (52 settimane) di versamenti in quel Paese dell'Unione. Però se questo non avviene, l'Ente di previdenza che liquida la pensione (in questo caso l'Inps per l'Italia) si prende carico di questi contributi non totalizzabili in quanto inferiori alle 52 settimane, e li tiene in considerazione per il "diritto" (significa il perfezionamento al requisito pensionistico) per poter percepire la prestazione previdenziale. Mentre per la misura (significa l'entità della sua pensione), l'Inps in Italia ne tiene conto, se in Germania 10 mesi non danno diritto ad alcuna pensione; parimenti se in Germania 10 mesi, dessero diritto ad una prestazione previdenziale, in Italia questi 10 mesi non vengono computati ai fini della misura, ma solo del diritto. Saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 26/07/2016

Egregio signore, non posso rispondere in quanto non ha fornito necessarie informazioni: Lei in Italia oltre avere la previdenza integrativa, dovrebbe avere anche la previdenza ordinaria. In merito al Regolamento e/o Statuto del fondo di previdenza non posso sapere se dopo il riscatto è possibile proseguire il versamento. Non si può sapere se conviene il sistema di previdenza integrativa italiana rispetto a quella americana, in quanto si dovrebbero conoscere a fondo le norme del fondo italiano e della previdenza statale americana, le imposte che gravano sui rispettivi sistemi, i contributi da destinare, eccetera. La percentuale dei contributi a carico di quale datore di lavoro, italiano o americano?? Sappia che io non conosco il sistema previdenziale americano. Saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 26/07/2016

Preciso che in Italia i contributi previdenziali INPS per impiegato ammontano a 37,65% di cui 9,19% a carico dipendente; per un max. annuo di circa 100 mila €. Saluti. Luigi Rodella

Ferdinando - 26/07/2016

Gentile Sig. Rodella, c'è la possibilità che io ottenga un trasferimento presso la nostra sede/consociata negli USA. Immagino per una questione di visto di dover essere assunto direttamente dalla sede americana. La domanda che Le pongo riguarda i contributi pensionistici; attualmente sono iscritto ad un fondo di categoria in cui vengono versati TFR ed una % dello stipendio. Siccome la mia idea iniziale è quella di restare lì qualche anno, secondo Lei, conviene continuare a versare in questo fondo (naturalmente se possibile, visto che essendo licenziato dalla sede italiana avrei diritto al riscatto totale di quello versato finora), versare all'INPS o utilizzare SSA americana e poi chiedere la totalizzazione? Inoltre, mi saprebbe indicare quale % di contributi viene attualmente applicata a carico del datore di lavoro in modo da fare due conti per vedere su quale ammontare di stipendio convenga trasferirsi? Grazie Saluti

Claudio S. - 20/07/2016

Gentile Dott. Rodella, innanzi tutto le faccio i complimenti per la sua rubrica. Le scrivo per descriverle la mia situazione e chiederle un consiglio. Lavoro e verso regolarmente i contributi da 8 anni in Italia e mi è stato offerto un contratto di lavoro di 5 anni in Svizzera, al termine dei quali potrei tornare nel Belpaese. Verserei nelle casse svizzere circa 13.000 euro all'anno. Attualmente ho un lordo di 45k euro. Ho capito leggendo il suo articolo che avrei diritto alla totalizzazione ma non mi sono chiare alcune cose: 1. Che fine faranno i soldi versati in Svizzera? 2. Mi verranno dati al termine del contratto? Oppure la Svizzera mi pagherà una parte della pensione? 3. Gli anni di lavoro in Svizzera verranno sommati agli 8 maturati in Italia per raggiungere l'età pensionabile. Dovrò sostenere un costo per questa operazione, o comunque una qualsiasi spesa (ad esempio di compensazione) quando inizierò nuovamente a lavorare in Italia? La ringrazio molto, un saluto cordiale Claudio

Luigi Rodella - 22/07/2016

Egregio signor Claudio, i contributi versati in Svizzera rimarranno acquisiti presso l'Ente di previdenza locale. Al momento in cui lei perfezionasse i requisiti pensionistici in Italia, i contributi svizzeri verrebbero liquidati in base al criterio del pro-rata, secondo le regole svizzere. Gli anni di iscrizione presso l'Ente di previdenza, svizzero, sono utili per determinare il diritto alla prestazione in Italia, infatti, detti contributi,vengono sommati fittiziamente a quelli italiani per determinare il diritto al percepimento della pensione qui. La totalizzazione è completamente gratuita. Saluti. Luigi Rodella

Nicoletta Adda - 15/07/2016

Gentile Sig. Rodella, Vivo in Inghilterra da piu' di 30 anni e mi sto avvicinando all'eta' pensionabile. Ho anche dei contributi versati in Italia prima di trasferirmi qui, validi ai fini pensionistici (regolarmente documentati su estratti conto INPS). Mi potrebbe dire cosa dovrei fare per riscuotere un giorno la pensione per tali contributi versati in Italia e se dovrebbero essere totalizzati con quelli versati qui in Inghilterra oppure tenuti separatamente. La ringrazio anticipatamente della sua cortese risposta. Cordiali saluti.

Luigi Rodella - 22/07/2016

Gentile signora Nicoletta, I contributi versati in Italia, se in misura temporale superiore alle dodici settimane possono essere totalizzati in U.K. per acquisire il diritto alla prestazione locale. Parimenti a livello di misura, verranno liquidati dall'Italia secondo il principio del pro-rata temporis. Considerando il problema Brexit, le consiglierei di fare immediatamente la domanda di totalizzazione. Saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 22/07/2016

Gentile Signora Nicoletta, mi scuso ma ho commesso un errore nella mia precedente risposta, deve leggere 52 settimane in luogo di 12, per cui la frase è: I contributi versati in Italia, se in misura temporale superiore alle cinquantadue settimane possono essere totalizzati in U.K. per acquisire il diritto alla prestazione locale. Saluti. Luigi Rodella

gianluca - 08/07/2016

salve una delucidazione. Sia io che mia moglie abbiamo versato contributi per 15 anni. Principalmente la maggiorparte all'INDAP e ora all'INPS (all'INPS non risultano ancora i nostri versamenti INDAP spero che sistemino al più presto). Ora vorremmo trasferirci in Spagna. E' possibile trasferire i contribuiti versati in Italia alla Spagna? O conviene terminare i 20 anni di contributi prima di trasferirsi per ricevere dall'Italia in futuro la pensione minima? Se mi può illuminare ne sarei veramente grato Gianluca

Luigi Rodella - 08/07/2016

Egregio signore, per fornire una risposta concreta, si dovrebbero fare delle ipotesi. Cercando di essere pratico, se voi avete deciso di trasferirvi in Spagna, potrete utilizzare in futuro l'istituto della totalizzazione contributiva. Come avrete potuto rilevare nel mio articolo, al momento in cui deciderete di richiedere la prestazione previdenziale nell'ambito dell'U.E., i versamenti fatti nell'altro Stato sono utili a determinare il diritto alla prestazione nello Stato dove la prestazione è stata richiesta, Quindi, se da questo momento e sino alla fine della vostra attività lavorativa decidete di operare in Spagna tutti gli anni di contributi versati in Italia saranno utili a determinare il diritto alla prestazione in Spagna (secondo le regole spagnole). La misura della pensione effettivamente spettante viene calcolata in proporzione ai periodi di assicurazione maturati in Spagna in base al principio pro-rata temporis. Il calcolo del pro rata si ottiene applicando all'importo teorico il coefficiente di riduzione determinato dividendo il numero delle settimane spagnole per il totale delle settimane spagnole ed ed estere. Parimenti, se la prestazione decidete di richiederla in Italia, il pro rata si determina applicando il coefficiente di riduzione determinato dividendo il numero delle settimane italiane per il totale delle settimane italiane ed estere. La totalizzazione è gratuita. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

bruno - 20/06/2016

buona sera mi chiamo bruno vivi e lavoroin olanda ho 60 anni a ottobre lavoro dal 2002 sempre assicurato si puo unire le mie settimane contributive in italia e quelle dell'olanda o vceversa?le sttimane contributive sono come qui in italia ?grazie

Luigi Rodella - 22/06/2016

Se lei richiede il trattamento previdenziale qui in Italia, i contributi versati in Olanda possono essere totalizzati qui in Italia, al fine di ottenere il diritto alla prestazione. La misura previdenziale verrà corrisposta pro-quota da ciascun Ente di previdenza, in base alle proprie regole interne. Saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 16/06/2016

La domanda deve essere presentata all'Inps. Trattandosi di procedure particolarmente lunghe in quanto sono interessate due Nazioni, sarebbe forse opportuno attivarsi in anticipo. Saluti. Luigi Rodella

Franco - 16/06/2016

Buongiorno, ho 37 anni ed attualmente in disoccupazione (Naspi) avendo un po' di tempo ho deciso di portare i documenti attestanti il lavoro all'estero al sindacato per il ricongiungimento dei contributi ai fini pensionistici, con quelli dell'INPS. Ho fatto bene o dovevo aspettare? Si paga qualcosa? Grazie Franco

Luigi Rodella - 16/06/2016

Egregio signor Franco, se la documentazione attestante l'attività lavorativa si riferisce a periodi di lavoro svolti in UE oppure in Paesi extra UE convenzionati, è possibile utilizzare l'istituto della totalizzazione contributiva, che è gratuito; parimenti, se l'attività lavorativa è stata svolta in Paesi non convenzionati, è possibile il riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero; in questo secondo caso l'istituto è oneroso. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Franco - 16/06/2016

Buon pomeriggio dottor Rodella, il paese è in UE, quindi è sempre l'inps a svolgere il tutto? Farlo ora oppure dopo è lo stesso? GRazie ancora

Franco - 15/06/2016

Buonasera, ho 37 anni attualmente in disoccupazione, ho approfittato del tempo libero per consegnare al sindacato i documenti che attestano gli anni di lavoro svolto all'estero in UE e quello del militare di leva per sommarli a quelli attuali ai fini pensionistici... Vorrei chiedervi se ci sono costi da sostenere e se ho fatto bene a presentarli ora o ae era meglio aspettare. Grazie mille Franco

Cristian s. - 10/06/2016

Gentile dott. Rodella avrei bisogno del suo aiuto ho lavorato in francia negli ultimi due anni fino a che ho avuto un incidente sul lavoro il quale il medico legale mi ha riconosciuto l inabilita lavorativa e di conseguenza il licenziamento da parte del datore di lavoro, tornato in Italia mi è stato detto detto di presentare la domanda ss3 pensione ordinaria di inabilita , il problema è questo , sa se i giorni di infortunio valgono per il riconoscimento della pensione , e in più quale è l ente francese che dovrebbe fornirmi il totale dei giorni lavorati in francia .... l inps ha inviato una richiesta ma dopo sei mesi non hanno avuto ancora una risposta magari sapendo l ente giusto potrei recarmi di persona o sollecitare la ringrazio

Luigi Rodella - 11/06/2016

Egregio signore, Per la pensione di inabilità in Italia sono necessari almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di anzianità assicurativa e contributiva, accreditati nel proprio estratto conto contributivo Inps, di cui 156 contributi settimanali (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione di inabilità. Dal computo dei contributi settimanali nel quinquennio per la sussistenza del requisito sono esclusi i cosiddetti periodi neutri, ossia i periodi di malattia. In mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti, anche in presenza delle condizioni di invalidità (con percentuale superiore al 66%), non è possibile richiedere l’erogazione della pensione di inabilità. Io personalmente ritengo che i periodi di infortunio non si escludano dal computo. L’Inps deve fare riferimento alla cassa francese a lei applicata. Per esaminare i poli Inps competenti occorre andare nel sito Inps; alla fine della scheda informativa di ogni Paese sono indicate le sedi Inps competenti alla trattazione delle domande delle prestazioni (per Francia veda il sito Inps Piemonte). Ad esempio la Cassa CRAM TOULOSE il Polo specializzato è Inps La Spezia. L’Inps dovrà inoltre esaminare tutta la materia anche in relazione al REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004. Su questa complessa materia, non sono competente, però è importante comprendere se l’Inabilità è un istituto esportabile (significa che viene trattato in Italia); sulla base di un certo orientamento si direbbe invece che non sia esportabile e dovrebbero valere i criteri francesi, luogo dove lei ha subito il danno. Considerando anche il suo stato di salute, credo che questo aspetto dovrebbe essere affrontato in modo serio dall’Inps, perché l’Istituto è sicuramente l’unico punto di riferimento sul quale lei può fare affidamento. Saluti. Luigi Rodella

Raimondo K. - 06/06/2016

Molte grazie Cordiali saluti Raimondo K.

Luigi Rodella - 05/06/2016

Egregio signore, i requisiti per perfezionare il diritto alla pensione anticipata nel 2019 per gli uomini sono sono: 42 anni + 10 mesi + speranza di vita. Per cui lei andrà in pensione il 1 agosto 2019; tale data verrà probabilmente differita per effetto del ricalcolo sulla emananda legge che riguarda appunto la speranza di vita. (rimangono qualche marca a suo favore relativa al periodo 13.9.1976 - 30.9. 1976). Alla determinazione del diritto si calcolano i contributi totalizzati in Svizzera. Saluti. LUIGI RODELLA

Raimondo K. - 04/06/2016

Volevo precisare della pensione anticipata non di quella di anzianita' che non esiste piu'.

Raimondo K. - 04/06/2016

Gentile Dott. Rodella Ho 58 anni e 9 mesi ho lavorato in Italia dal 13 settembre 1976 al 31 dicembre 2011 ( compreso il servizio militare ) Dal 1 gennaio 2012 mi sono trasferito in Svizzera dove lavoro per una societa' Svizzera . Considerando che i sommano gli anni di lavoro quando potro' andare in pensione in Italia ( penso di anzianita' ) ? anche se in Svizzera devo continuare fino all'eta' di 65 anni ( settembre 2022) La ringrazio e la saluto cordialmente

Barbara Delprete - 03/06/2016

Gentile dottor Rodella, la mia situazione contributiva è la seguente: - 3 anni di contributi INPS in Italia - 3 anni di contributi INPDAP in Italia - 3 anni di Gestione Separata in Italia - 3 anni di lavoro dipendente in Inghilterra Quando verrà il momento della pensione potrò sommare tutti questi periodi, oppure dovrò procedere a ricongiungimenti vari? In particolare se restassi a lavorare in Inghilterra, mi riconoscerebbero i 9 anni (cui potrei eventualmente aggiungere il riscatto dei 4 anni di laurea) fatti in Italia? E se invece tornassi in Italia, mi riconoscerebbero i contributi versati in Inghilterra? Grazie per la risposta che mi vorrà fornire. Barbara Delprete

Luigi Rodella - 05/06/2016

Gentile signora Barbara, se lei richiede la prestazione pensionistica in Italia, i contributi versati in Inghilterra, quelli italiani sia alla gestione separata che alla gestione ordinaria possono essere totalizzati. Non conosco le regole previdenziali inglesi. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 28/05/2016

Buongiorno signore, se lei non utilizza lo strumento della totalizzazione contributiva, mediante il quale avrebbe potuto essere agevolato nel richiedere la prestazione qui in Italia, per beneficiare di due trattamenti pensionistici distinti (quello americano e quello italiano) dovrà verificare gli specifici Regolamenti riferiti ai due Istituti di previdenza (quello italiano e quello americano). Qui in Italia si va in pensione con il sistema retributivo, con quello contributivo e con quello misto; la prestazione pensionistica può essere di vecchiaia, pensione anticipata (ex anzianità). Per quanto riguarda gli USA non conosco le regole; in linea di massima riterrei che tre anni sono un pò pochi per richiedere qualsiasi prestazione, salvo appunto utilizzare i contributi versati con il sistema della totalizzazione contributiva. Saluti. Luigi Rodella

Alexander - 25/05/2016

Buongiorno Dott. Rodella, io invece ho lavorato per 3 anni negli Stati Uniti e ora sto lavorando qui in italia da circa 20 anni e inoltre mi sono sistemato qui definitivamente. La mia domande è, potrò richiedere (quando sarà il momento) ambedue le pensioni italiana e quella americana, visto che ho ambedue le cittadinanze/passaporti cioè italiana e americana ? molte grazie

Federica Gambelli - 21/05/2016

Buongiorno, ho lavorato per 5 anni negli Stati Uniti e poi sono tornata in Italia. Posso beneficiare della totalizzazione contributiva solamente o posso richiedere il rimborso dei contributi prima? Grazie in anticipo, Saluti.

Luigi Rodella - 23/05/2016

Buogiorno signora, al momento in cui richiederà la prestazione previdenziale potrà usufruire dell'istituto della totalizzazione contributiva. Se i contributi sono stati versati in Usa, dovrà verificare se è possibille richiedere la restituzione presso l'ente di previdenza americano; sappia che qui in Italia non è possibile richiederne la restituzione. Saluti. Luigi Rodella

Josè Luis - 08/05/2016

per cortesia. vorrei sapere se qualcuno mi può dare delle informazioni riferite a congiungimento della mia pensione da Argentina a Italia. sono Argentino e dal 1990 sono e lavoro in Italia e stò cercando di portarmi gli anni che ho lavorato in Argentina qui in Italia, mi segue la cisl ma sono più di due anni che non riesco ad avere un riscontro positivo. C'è qualcosa che sbaglio ma non so quale. Qualcuno può darmi un consiglio o indirizzarmi ad un sito dove potere ottenere delle risposte?Vi ringrazio

Luigi Rodella - 09/05/2016

Tra Italia e Argentina c'è Accordo sulla sicurezza sociale che prevede la totalizzazione contributiva con almeno 52 settimane di contributi. Il polo Inps specializzato è: DIREZIONE PROVINCIALE INPS VENEZIA DORSODURO 3519/I 30123 VENEZIA La modulistica da utilizzare è IT/ARG 3 La consiglio di prendere bene visione del sito INPS, dove questa materia viene trattata in modo specifico. Eventualmente, qualora non potesse andare a Venezia prenda contatto con la Sede Inps a lei più vicina. Non mi sembra una pratica particolarmente complessa. Saluti. Luigi Rodella

Roberto Lolli - 29/03/2016

Buona sera mia moglie è nata in Australia 10/10/1962 e all'età di 17 anni ha iniziato a lavorare per 10 anni prima di trasferirsi in Italia dove dal 1990 ha iniziato a lavorare e tuttora lavora .I dieci anni lavorati in Australia posso recuperarli ai fini pensionistici ? E come fare ? La ringrazio anticipatamente

Luigi Rodella - 30/03/2016

Buon giorno, c'è un Accordo di Sicurezza Sociale, stipulato tra l'Italia e l'Australia entrato in vigore 1/10/2000. Questo accordo prevede l'istituto della totalizzazione contributiva (veda il mio articolo). In merito alle informazioni specifiche su questo istituto, le fornisco uno stralcio del sito Inps. L'Accordo si applica alle persone che siano, o siano state, residenti in Australia e/o possano far valere periodi di contribuzione accreditata in base alla legislazione italiana. Si applica, altresì, quando previsto, ai familiari a carico e ai superstiti. Il periodo minimo di contribuzione, necessario per totalizzare in Italia, è stabilito come segue: a) per la pensione di vecchiaia: 1 anno; b) per la pensione anticipata/prepensionamento: 1 anno; c) per la pensione di anzianità/anticipata: 15 anni; d) per l’assegno d’invalidità: 1 anno; e) per la pensione d’inabilità: 1 anno; f) per l'assegno privilegiato d’invalidità: 1 anno; g) per la pensione privilegiata d’inabilita: 1 anno; h) per la pensione ai superstiti: 1 anno. Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dall’Australia in regime di convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione del link del Department of Human Services, Istituzione di sicurezza sociale australiana. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia sono totalizzati, ove necessario, con i periodi di residenza in Australia, a condizione che in Italia siano state versate almeno 52 settimane di contributi da lavoro effettivo. Non è prevista la possibilità di totalizzare periodi assicurativi maturati in Stati diversi da Italia e Australia. (Totalizzazione multipla) Ai fini della totalizzazione sono utili anche i periodi di residenza in Papua Nuova Guinea, in quanto equiparati ai periodi di residenza in Australia. Saluti. Luigi Rodella

Roberto Lolli - 06/04/2016

La ringrazio tantissimo

Mariagrazia - 29/03/2016

Buongiorno sig. Rodella, ho 47 anni e ho lavorato negli ultimi 2 anni in Germania e precedentemente in Italia dove risultano circa 15 anni di contributi fondo volo + Inps. Premesso che il mio obiettivo sarebbe quello di arrivare almeno ad una totalizzazione di 20 anni di contributi tra italiani e tedeschi ed essendo al momento disoccuppata in Italia, ho pensato di fare domanda in Germania per fare una prosecuzione volontaria in modo di arrivare a raggiungere lì lo scaglione minimo per la pensione che è di 5 anni, ovviamente quando raggiungerò il requisito dell'età. Il mio quesito è dunque il seguente: secondo lei con un totale di 5 anni di contributi obbligatori e volontari versati in Germania, maturo anche il diritto di arrivare alla fatidica soglia dei 20 anni in Italia? Grazie anticipatamente per la sua risposta

Luigi Rodella - 29/03/2016

Gentile signora Mariagrazia, la contribuzione volontaria in Italia è utile a perfezionare i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica. Quelli versati in Germania, non saprei; in linea di principio direi di si. Per avere maggiore sicurezza dovrebbe contattare l'Ente di previdenza tedesco e poi successivamente l'Inps. Non vorrei che sostenesse inutili costi. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 29/03/2016

Gentile signora Mariagrazia, Ad integrazione della mia precedente risposta, volevo inoltre evidenziare che il Regolamento CE 883/2004 del 29/4/2004 in merito alla totalizzazione l'articolo 6 pag. 20 prevede che: "Articolo 6 Totalizzazione dei periodi Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina: − l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni, − l'ammissione al beneficio di una legislazione, o − l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima, al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica." A mio giudizio si dovrebbe leggere così: L'istituzione competente italiana (Inps), la cui legislazione dispone l'ammissione al beneficio di una legislazione (in questo caso si tratta della pensione di vecchiaia) al maturare di periodi di assicurazione, tiene conto dei periodi di assicurazione (in questo caso prosecuzione volontaria), maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro (in questo caso sono stati versati in Germania) come si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica. Io credo che applicando questa interpretazione, probabilmente questi contributi dovrebbero valere anche in Italia ai fini della totalizzazione contributiva. Questo argomento viene inoltre trattato anche nel successivo articolo 61 (pag. 68) del citato Regolamento, però non vedrei ulteriori impedimenti. Saluti. Luigi Rodella

michela - 09/03/2016

Grazie. Michela

Paola - 09/03/2016

Buongiorno signor Rodella, Io sono una ricercatrice che ha lavorato con assegni di ricerca in Italia per 5 anni ed ero iscritta alla gestione separata. Da circa 1 anno e mezzo sto lavorando come ricercatrice in U.K e l'universita' mi paga i contributi su uno schema pensionistico universitario. Siccome ho intenzione di tornare in Italia entro massimo 2 anni, vorrei sapere se ha senso che mi faccia prelevare dallo stipendio il mio contributo pensionistico qui (ovvero se potro' richiedere questi contributi in futuro) oppure se e' meglio rinunciare e versarmi privatamente i miei contributi su un sistema privato. La ringrazio molto per il suo aiuto. Paola

Luigi Rodella - 10/03/2016

Buona sera signora Paola. Io non conosco il sistema previdenziale inglese e neppure questo molto specifico. Posso dire che in Italia la gestione separata è obbligatoria per cui non è possibile derogare. Mentre in Italia tutta la previdenza integrativa ha la caratteristica della volontarietà, fermo restando specifiche regole stabilite dai Fondi, qualora il soggetto abbia deciso di aderirvi. Se lei dice "è meglio rinunciare", devo desumere che questo sistema rientra in un ambito volontario. Tutto ciò premesso, per stabilire se aderire o rinunciare, occorre conoscere altri fattori ed elementi valutativi collegati alle prestazioni future, alla deducibilità dei contributi, alla tassazione delle rendite future (se sono rendite), alla possibilità di riscatto oppure alla prosecuzione volontaria qualora venisse meno l'elemento causale, alla durata dei versamenti... eccetera. Molte di queste informazioni si possono desumere dagli Statuti e dai Regolamenti dei Fondi; altre informazioni si possono ricavare dal sistema di tassazione locale nazionale vigente in U.K. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

michela - 02/03/2016

Buon giorno,signor Rodella. Mia madre,vive qui da 20anni e ha la cittadinanza italiana.Ha versato contributi per 13 anni ,e in Romania per 22.E nata a febbraio 1952. Ha fatto la domanda di pensione a novembre 2015(donne a 63anni e 9 mesi).In quanto con il reddito contributivo non arriverebbe a 300€,ha chiesto l'integrazione al trattamento minimo (500€). Per averne il diritto,uno dei requisiti è di non superare insieme al coniuge 19000€.È qui che sta il problema.Mamma risulta sposata in Romania con un uomo che non vede da 20anni.Premetto che da noi non esiste la separazione legale.Non ha nessun contratto con lui,pertanto non può chiedergli dei suoi redditi. Domanda è :non può (deve)essere l'Inps a dover richiederli all'ente pensionistico rumeno,per stabilire,in base al cumulo dei redditi ottenuto se non supera la suddetta cifra?! Eventualnente mamma potrebbe fare la richiesta in Romania ma non so se all'Inps accetterà. Grazie per un eventuale chiarimento.

Luigi Rodella - 04/03/2016

Gentile signora, il suo quesito è molto specifico. Ritengo lo dovrebbe affrontare con l'Istituto. Io credo che se in base alla legislazione locale rumena, l'ipotesi da lei evidenziata configura ancora un nucleo familiare, l'Inps potrebbe richiedere all'Ente di previdenza straniero una dichiarazione di responsabilità, come ad esempio E 411. In alternativa l'Istituto potrebbe richiederle una autocertificazione. L.R.

Anna - 02/03/2016

Gentile Dott. Rodella, ho lavorato in Austria 5 anni, in Germania 2 anni e 5 anni in gestione separata in Italia. Per il momento la mia intenzione e' di lavorare all'estero in paesi convenzionati e restarci. Quando/se arrivera' il momento della pensione che alternative ho? Avro' la possibilita' in alternativa alla totalizzazione dei contributi, a ricevere dall'Italia con i 5 anni di contributi in gestione separata una pensioncina supplementare? In base alla legge Fornero penserei di si', in base alle informazioni telefoniche pare di no. Inoltre.. Siccome adesso pagherei il minimo sindacale per il riscatto degli anni universitari svolti in Italia, mi puo' convenire riscattarli (non certo per andare in pensione prima, ma per aumentare la pensioncina italiana o europea? o raggiungere i requisiti minimi per la pensione in un paese convenzionato?) La ringrazio,

Luigi Rodella - 04/03/2016

Gentile signora Anna, Ritengo sia fattibile totalizzare i contributi all'estero in Paesi Ue, con quelli versati in Italia alla gestione separata dell'Inps, ai fini del perfezionamento del diritto. Questo lo ribadisce anche l'Istituto; le riporto lo stralcio delle disposizioni: " CHI PUÒ TOTALIZZARE...... Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:....... alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;" Relativamente alla misura, ogni Ente liquiderà la prestazione in base alle loro regole ed ai contributi versati. Per il riscatto della laurea qui in Italia, il beneficio economico pensionistico è proporzionale all'importo dei contributi versati, anche in considerazione che la prestazione le verrà liquidata con il sistema contributivo. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 26/02/2016

Buongiorno signora. Nei suoi confronti è possibile utilizzare l'istituto della totalizzazione contributiva, come ho evidenziato in questo articolo. Quando richiederà la prestazione pensionistica potrà far valere gli anni di lavoro svolti in USA. Questi anni valgono per perfezionare il requisito del diritto. Sotto l'aspetto pratico dovrà prelevare la modulistica sul sito INPS; oppure recarsi presso gli uffici dell'Istituto ovvero presso un patronato. Saluti. Luigi Rodella

fulvia scarpino - 25/02/2016

ho lavorato negli stati uniti circa 13 anni poi ho conosciuto un italiano e mi sono trasferita in italia da25 anni. si possono riconoscere qui quei contributi ?dove

giuseppe - 23/02/2016

salve, ho lavorato 9 mesi in svizzera tra il 1979-80. mi si dice ,che essendo periodi inferiori a 2 anni posso tenerli in conto come contributi italiani , e non aspettare i 65 anni di età. Io alla fine dicembre 2015 e considerando anche tale periodo ho 36 anni di contributi. Le risulta anche a lei questa procedura. grazie

Luigi Rodella - 24/02/2016

Egregio signor Giuseppe, dovrebbe leggersi la circolare INPS n. 88/2010, alla quale la rimando. Le allego uno stralcio significativo. "L’articolo 57 del regolamento n. 883/2004 conferma il periodo assicurativo minimo di un anno per effettuare il cumulo. Infatti, detta disposizione precisa che l’istituzione competente, alla quale viene richiesta la prestazione, non deve concedere alcuna prestazione, se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata non raggiungono un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto è acquisito, in virtù di tale legislazione (articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di base)." Saluti. Luigi Rodella Ai fini dell’articolo in esame, per "periodi" si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che consentono di beneficiare della prestazione (periodi utili per il diritto) o ne aumentano la misura (periodi utili per la misura). In base alla norma citata, tuttavia, i periodi di assicurazione inferiori ad un anno compiuti in uno Stato devono essere presi in considerazione da parte dell’istituzione o delle istituzioni degli altri Stati membri presso le quali l’interessato può far valere almeno un anno di assicurazione, sia per accertare il raggiungimento del diritto a prestazione in virtù della legislazione applicata da dette istituzioni, che per il calcolo della pensione teorica (articolo 52, paragrafo 1, lettera b, punto i), del regolamento di base).

antonio - 21/02/2016

salve. Lavoro attualmente in Italia presso il ministero della Giustizia da 21 anni. Ho anche 4 anni e mezzo di lavoro in azienda privata. Avendo attualmente la mia famiglia in Guatemala, starei pensando di trovare lavoro laggiù. Vorrei sapere se gli anni lavorati qui in Italia potrei riscattarli con quelli eventuali in Guatemala per ottenere una pensione. Grazie

Luigi Rodella - 22/02/2016

Buongiorno. Io credo che in prospettiva, quando lei chiederà le prestazioni pensionistiche all'Inps, gli anni lavorativi riferiti all'attività svolta in Guatemala, potranno essere riscattati qui in Italia. Saluti. Luigi Rodella

Roberto - 14/02/2016

Buonasera sig. Rodella, sono titolare di una impresa in Italia sono amministratore Unico di una società unipersonale; alla fine del 2013 mi sono recato in Brasile per lavoro e sono stato inquadrato come dipendente presso una azienda Brasiliana, ho interrotto in Italia il pagamento dei contributi previdenziali in quanto residente all'estero , lavoratore dipendente all'estero ed iscritto all'AIRE ; alcuni mesi fa Equitalia mi richiede il pagamento dei contributi Inps non pagati e proprio non capisco come possano pretendere che io debba pagare tali contributi in qualità di amministratore unico, avente tale carica non retribuita come da statuto, residente e lavoratore dipendente all'estero, può darmi un consiglio su come comportarmi ?

Luigi Rodella - 14/02/2016

Egregio signore, non sono un esperto di lavoro autonomo, però credo che siano dovuti i contributi previdenziali all'Inps, derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa (individuale, familiare o societaria). Il contributo è dovuto se c'è un'esercizio di attività che implica l'abitualità ma non la continuità, nè l'esclusività. Ritengo inoltre che debba esserci la prevalenza (tempo impiegato in rapporto al reddito percepito). Queste dovrebbero essere le linee guida da approfondire per il versamento dei contributi qui in Italia. Saluti. Luigi Rodella

corrado - 13/02/2016

Egregio dot. Rodella, sono impiegato da lavoro dipendente e ad oggi ho versato 8 anni di contributi in Italia.ora mi si apre la possibilità di un trasferimento a Malta.vorrei capire come funziona (e se funziona) il meccanismo della totalizzazione in questo caso se per ipotesi proseguissi il mio percorso lavorativo fino alla pensione a Malta. La ringrazio. La ringrazio.

Luigi Rodella - 14/02/2016

Egregio signor Corrado, Per le persone che possono far valere periodi di lavoro in Stati comunitari – quali Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e, dal 1° luglio 2013, Croazia - l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri. La contribuzione estera viene presa in considerazione per verificare i requisiti richiesti per il diritto, come se fosse contribuzione versata in Italia. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana. Analogamente, le Istituzioni competenti degli Stati esteri determineranno il diritto alle prestazioni a loro carico, se necessario, tenendo conto della contribuzione accreditata in Italia. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Giuseppe - 08/02/2016

buon Giorno signor Rodella io sono del anno 1958 lavorando ancora qualche mese posso andare in pensione grazie Giuseppe

Luigi Rodella - 07/02/2016

Buona sera signor Giuseppe, tra Italia e Venezuela c'è un accordo sulla sicurezza sociale che prevede appunto la totalizzazione contributiva. Tutto ciò premesso in base alle scarne informazioni da lei fornite posso dirle che questi contributi potranno essere utili a perfezionare il requisito di pensione di vecchiaia se lei ha una età anagrafica di 66 anni e sette mesi; parimenti per l'anzianità i requisiti per il 2016/2017 sono 42 anni più 10 mesi. Allo stato attuale lei ha 42 anni e mezzo. Forse dovrebbe lavorare ancora qualche mese. Saluti. Luigi Rodella

Giuseppe Ricci - 07/02/2016

dottor Rodella con 39.5 anni di contributi in Italia e 3 anni di contributi in Venezuela iniciando a lavorare da 15 anni si puo andare in pensione saluti Giuseppe

Luigi Rodella - 20/01/2016

Egregio signor Gaetano, la circolare Inps da Lei citata, si riferisce specificatamente alla possibilità di totalizzare i periodi lavorati in Germania ed in Inghilterra; esamina specifici casi, come ad esempio quello da Lei citato che riguarda "credit student". Questa circolare si riferiva alle ipotesi di pensioni di anzianità, quando all'epoca il requisito era di 35 anni. Nulla diceva per la totalizzazione utile ad acquisire il diritto alla prestazione di vecchiaia, nè a me risulta che altre norme specifiche abbiano disposto in tal senso. Il fatto di non aver preso in considerazione quelle ipotesi, non è detto che il periodo compiuto dai giovani in Gran Bretagna come "credit student", possa essere considerato lavoro subordinato, e quindi totalizzabile. Occorre verificare se all'estero c'era retribuzione e se questo periodo fosse considerato come attività lavorativa (un pò come il nostro apprendistato). Vorrei ricordare che anche qui in Italia c'è stato un lungo contenzioso con gli ALLIEVI FIAT di Torino; si sosteneva che questa figura potesse essere assimilata all'apprendistato in quanto c'era una retribuzione (L. 25.000 il mese che per fine anni sessanta era interessante); in tutte queste cause, mi risulta che la società fosse risultata vincente, per cui questi tre anni di studio non sono stati riconosciuti ai fini contributivi. Questo mio esempio vuOle dire che prima di tutto occorre comprendere come fosse realmente il lavoro (o lo studio) in U.K. perchè, trarre conclusioni da una circolare che non affronta specificamente il problema, mi pare un pò superficiale. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

andrew lewis - 04/03/2021

In merito alla sua interpretazione ed esempio. Secondo lei i cosiddetti 'student credits' se non assimilati al lavoro con retribuzione possono essere utilizzati come figurativi non retribuiti e comunque conta per arrivare ai 42 anni e 10 mesi per la pensione di anzianità anticipato? Io mi trovo con 88 settimane in INPS denominati 'Estero:figurat.generico' e vorrei capire se riesco ad utilizzare per arrivare a 42 anni e 10 mesi? Grazie Andy

Gaetano - 19/01/2016

Egregio dott. Rodella, avrei bisogno del suo autorevole parere su un accredito figurativo a me attribuito in UK e che l' INPS sembra non volere convalidare. Si tratta di 50 settimane di "Pre 16 Credits" per un periodo lavorativo a Londra dal 1978-80. Allora ero studente universitario. Ora, essendo prossimo alla pensione di vecchiaia, stò facendo la totalizzazione di tutti i periodi accreditatimi nella CEE, vorrei capire come va intesa la Circolare l'INPS n. 107 del 24/7/2007 dove, nel citare il regolamento CEE n. 1408/71, afferma sia di non convalidare periodi figurativi che la legislazione italiana non riconosce ai fini della concessione della pensione di anzianità, ma che invece gli stessi periodi saranno validi per quella di vecchia come sarà la mia per raggiunti limiti d’età. Ringrazio Cordiali saluti Gaetano

Gino Principato - 16/11/2015

Egregio dott. Rodella, Prima di tutto vorrei darle i miei complimenti per i chiarimenti esposti in una materia cosi spigolosa e complicata come la previdenza. La mia domanda (relativa alla totalizzazione in regime internazionale) è la seguente: Sono nato nel 1953. Ho 17 anni contributi nel Regno Unito, tutti pre 31.12.1995. Ho fatto il servizio militare in Italia (1974-75) essendo di doppia cittadinza. Al momento i miei contributi in Italia sono:- 18 anni versati nella Gestione Separata. 65 settimani come dipendente. La mia intenzione sarebbe di perfezionare i 20 anni di contributi sotto la gestione separata cosi ottenendo il diritto autonomo alla pensione di vecchiaia nell agosto 2019 all'eta di 66 anni e 7 mesi.. La mia domanda è la seguente :- I 17 anni maturati nel UK insieme con il servizio militare mi darebbe il diritto al calcolo retributivo essendo tutto pre 31.12.1995. Tuttavia il diritto perfezionato nella gestione separata sarà calcolato con il contributivo. In parole poveri, da una parte ho il diritto al calcolo retributivo con la totalizzazione che poi sarà negato con il calcolo impostato dal regime della gestione separata. Considero il mio caso "un borderline" che credo costituerà un problema all'atto di chiedere la pensione. Per cortesia le chiedo di chiarire la mia situazione previdenziale. Distinti saluti. Gino

Luigi Rodella - 20/11/2015

Buongiorno, io credo che se lei utilizza l'istituto della totalizzazione contributiva il calcolo viene fatto con il sistema contributivo. Saluti. Luigi Rodella

Paolo - 16/10/2015

Buongiorno, sono un libero - professionista con 39 anni di contribuzione (parte con ente professionale, parte ex INPDAP, ora INPS). Desidererei trasferirmi in Spagna, pur continuando a operare anche in Italia. In base all'art. 14 del trattato Italia - Spagna, effettuando consulenze presso locali di proprietà di altri professionisti riterrei di dover versare quanto percepito in Spagna. Iniziando a versare contributi in Spagna, potrei chiedere la ricongiunzione dei contributi versati in Italia presso l'ente previdenziale spagnolo, in modo da ottenere la pensione secondo le regole in vigore in Spagna, pagata direttamente dalla cassa spagnola? La ringrazio infinitamente

Luigi Rodella - 10/10/2015

Egregio signor Antonio De Maio, in merito all'aspetto previdenziale occorre fare riferimento all'articolo 13 Regolamento base 883/2004 che prevede: Se il lavoratore svolge l'attività in più Stati membri è soggetto alla Legislazione dello Stato di residenza del lavoratore (Olanda) se in tale Stato esercita una parte sostanziale di attività; parimenti è soggetto alla Legislazione dello stato in cui ha sede il datore di lavoro (Italia) se non esercita parte sostanziale della sua attività nello Stato di residenza. Dovrà compilare attestato A1 relativo all'unicità della legislazione applicabile. Questo dicono i "sacri testi;" trattandosi di argomento un pò delicato è bene prendere contatto con la Sede Inps competente. A livello fiscale, se il lavoratore è residente fiscale in Olanda dovrà pagare le tasse in loco secondo le leggi locali (che io non conosco), parimenti dovrà pagare le imposte in Italia sul reddito qui prodotto. Saluti. Luigi Rodella

Antonio De Maio - 09/10/2015

Egregio dott. Rodella, una azienda con sede legale ed operativa in italia vorrebbe assumere come lavoratore dipendete, un signore residente in Olanda il quale, per le sua mansioni, opererà per la maggior parte del tempo in Olanda e in giro per l'europa. Quanto innanzi premesso,Le chiedo: come ben inquadrare tale rapporto ai fini degli obblighi previdenziali e fiscali cadenti sul sostituto di imposta? nel caso di specie trattasi di lavoratore comunitario dipendente di azienda italiana che , pur avendo la volontá di trasferire la propria residenza in italia, vivrá sicuramente piû di 183 giorni presso la sua abitazione olandese con la propria famiglia, La ringrazio.

Luigi Rodella - 25/09/2015

Egregio signore, La ringrazio molto per i complimenti. A mio giudizio, la totalizzazione tiene conto del periodo utile alla maturazione del diritto (13 anni + 6 mesi). Mentre invece tutti gli anni lavorati in Italia (29) saranno utili al colcolo della prestazione italiana (misura). A parte l'Ente di previdenza U.K. calcolerà il pro-rata riferito al periodo estero. L'anzianità contributiva massima per il 2015 è: 41 anni + 6 mesi (anni di contribuzione)PENSIONE ANTICIPATA; 66 anni + 3 mesi (anni di età anagrafica) PENSIONE VECCHIAIA Saluti Luigi Rodella

Emilio Turri - 24/09/2015

Egregio Rag. Luigi, prima di tutto complimenti per il sito veramente utile e fonte di preziose informazioni. La mia domanda (relativa alla totalizzazione in regime internazionale) è la seguente: Per un lavoratore dipendente che abbia maturato (nel 2015) in ordine cronologico: 20 anni (gestione INPS) 15 anni (estero-UK) 9 anni (gestione INPDAP-enti locali) (i 20 anni INPS sono stati ricongiunti sotto INPDAP nel recente passato) Al raggiungimento della età anagrafica richiesta (superiore a 62 anni), richiedendo la totalizzazione dei periodi esteri per il raggiungimento del diritto alla pensione nel 2015, gli anni esteri verranno considerati nella loro totalità (15 anni) o saranno considerati solo quelli necessari al raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità (nel 2015: 42 anni e 6 mesi) quindi 13 anni e 6 mesi? Questo dovrebbe variare l’importo della pensione annua effettiva calcolata in regime internazionale con il sistema del pro rata (variando il denominatore della frazione risultante). E’ l’anzianità contributiva massima attualmente prevista dalla legge italiana correlata al quesito su esposto? In tal caso quale è questo valore? La ringrazio per la gentile attenzione. Emilio

Francesco - 15/09/2015

Grazie sign Rodella è stato gentilissimo.......

Francesco - 13/09/2015

Dott, rodella, ho lavorato nel 2007 in Islanda per circa 6 mesi. alla fine del rapporto di lavoro ho ricevuto dalla ditta italiana, che aveva la sede in islanda la documentazione con il riepilogo dei versamenti da loro fatti. vorrei gentilmente sapere se sono ancora in tempo per riscattarli in Italia e se vado incontro a sanzioni per ritardata dichiarazione. La documentazione è tutta scritta in Islandese e non c'ho mai capito nulla. Grazie per la sua disponibilità. Distinti Saluti Francesco

Francesco - 13/09/2015

Mi scusi dimenticavo, se in Italia non posso riscattarli,posso richiedere il rimborso dei contributi allo stato Islandese?

Luigi Rodella - 14/09/2015

Egregio Signor Francesco, il riscatto dei contributi in Italia è possibile. Non ci sono sanzioni per un eventuale ritardo nella presentazione della domanda. Per quanto riguarda il rimborso dei contributi in Islanda deve verificare l'ente di prevedenza locale. Sappia che in Italia non è possibile. Saluti. Luigi Rodella

Francesco - 01/05/2016

buon giorno signor rodella, tramite sindacato ho provato a riscattare il periodo contributivo, ma dalla sede INPS di AG dicono che non è possibile. gentilmente potrebbe potrebbe indirizzarmi a quale normativa devo far riferimento per poter caricare questo periodo contributivo. grazie

Luca L. - 13/09/2015

Gentile Dott. Rodella, Mi trovo in una situazione analoga a quella del Sig. Roberto Arpaia (post del 21/05/15) con 3 anni di contributi in Spagna (2005/2008) ed attuale impiego in Italia. Mi è chiaro che il totale degli anni lavorati è calcolato utilizzando la totalizzazione dei contributi (Italia+Spagna), mentre per l'ammontare lordo della pensione in Italia si calcola la proporzione rispetto agli anni versati in Italia. E' corretto? E, in analogia a questo, ho diritto anche ad una pensione Spagna? La ringrazio.

Luigi Rodella - 14/09/2015

Egregio signor Luca, Le confermo quanto da lei evidenziato. In Spagna avrà diritto ad una prestazione se la legislazione locale lo prevede. Deve quindi contattare l'ente di previdenza spagnolo. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Gaspare - 10/09/2015

Dott. Rodella, ho lavorato per quattro mesi in Germania nel 1972 (ero anche minorenne) periodo non scolastico (estivo). L'8 di ottobre del 1973 sono stato assunto in Italia e sto lavorando fino ad ora. A fine anno raggiungo solo in Italia 42 anni e 3 mesi di contributi. Con le leggi attuali dovrei andare in pensione con 42 anni e 6 mesi di contribuzione. Se sommo quei mesi della Germania arrivo all'obbiettivo di 42 e 6 mesi, si possono ricongiugere?

Luigi Rodella - 15/09/2015

Egregio signor Gaspare, io credo che la totalizzazione contributiva non si possa applicare in quanto i periodi di lavoro svolti all'estero sono inferiori ai 12 mesi. Qualora venga meno questa possibilità, si dovrebbe fare riferimento all'istituto del riscatto contributivo per periodi di lavoro prestati all'estero. Il riscatto è senza limiti temporali; i contributi riscattati sono utili al diritto ed alla misura. La documentazione da fornire alla domanda: certificato di cittadinanza italiana, documentazione con data certa, utile a provare il rapporto di lavoro (vedi corc. Inps 183 del 30.7.90). Il riscatto è oneroso. Dovrebbe in ogni caso contattare la sua sede territoriale Inps. Saluti. Luigi Rodella

Claudia - 28/08/2015

Mi sfugge una sola cosa.. va bene la totalizzazione.. ma se io in italia non avrei più intenzione di rientrare (vivo e lavoro in Inghilterra da anni) posso invece riscattarsi gli anni di contributo pagati in Italia prima che partisse?

LUIGI RODELLA - 29/08/2015

Gentile signora Claudia, il riscatto dei contributi è previsto per coprire dei periodi non versati come ad esempio omissioni contributive, laurea, servizio militare, ecc.; alcune volte è oneroso (riscatto laurea), altre volte è gratuito (servizio militare). Nel suo caso specifico i contributi le sono stati versati in Italia e quindi per questo periodo non possono ovviamente essere riscattati. Per il periodo estero vale, come le dicevo, la totalizzazione contributiva, essendo il lavoro svolto in un Paese convenzionato. Se il Paese non fosse convenzionato, sarebbe possibile la prosecuzione volontaria (onerosa) ovvero il riscatto (oneroso). Se lei voleva intendere rimborso dei contributi, anziché riscatto, questo in Italia non è possibile. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 24/08/2015

Egregio signor Luca, tra l'Italia e gli Stati Uniti è stato sottoscritto un accordo sulla sicurezza sociale, entrato in vigore 1.1.1986, che prevede tra l'altro, l'istituto della totalizzazione contributiva. Questo istituto, gratuito, consente al lavoratore che ha lavorato in Nazioni convenzionate, di poter utilizzare i versamenti versati nell'altra Nazione al fine di richiedere il diritto a percepire il trattamento pensionistico nella Nazione ove si presenta la domanda di pensione. Ad esempio se in Italia, al momento in cui lei richiede il trattamento, i requisiti fossero: 68 anni + 1 mese età anagrafica; 44 + 4 mesi età contributiva e lei avesse compiuto l'età anagrafica prevista avendo però 25 anni di lavoro in Italia, 19 anni + 4 mesi in Usa; potrebbe fruire del trattamento in Italia sommando fittiziamente i contributi americani. Il calcolo della pensione verrebbe fatto pro-quota secondo le regole presenti in ognuna delle due Nazioni. Il periodo minimo di contribuzione necessario per totalizzare, ai fini della prestazione italiana, è di 52 settimane; per l'Usa è di 78 settimane. La domanda dovrà essere presentata secondo la modulistica prevista dall'Accordo (dovrà poi contattare l'Inps, se la prestazione la richiede in Italia) . Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Luca - 22/08/2015

Gentilissimo sig. Rodella: lavoro come infermiere in ospedale da 25 anni. Ho in previsione di trasferirmi negli Stati Uniti con la mia famiglia entro un paio d'anni (il tempo per sistemare tutte le cose burocratiche). Che fine faranno i 25 anni lavorati in Italia? C'è modo di congiungerli con gli anni futuri di lavoro negli USA, o c'è un numero minimo di serviizo in Italia per poterlo fare? C'è il rischio che vadano tutti persi o in parte? Grazie.

juliano - 25/07/2015

salve vorrei sapere come comportarmi per una questione che non riesco a capire bene. mio padre ha lavorato fino al 87 in brasile totalizzando 13 anni e 4 mesi, poi in italia, dove siamo residenti ad oggi 15 anni. nel 2007 mio padre è andato in pensione prendendo l'assegno sociale e successivamente abbiamo fatto richiesta in brasile che gli si venga versata la pensione per quei 13 anni. la pensione gli è arrivata. nel frattempo ho scoperto che potrei chiedere la pensione in italia per 20 anni con la convenzione italia brasile. la mia domanda è: come verrà calcolata? continuerà a percepire quella del brasile ed in italia per differenza di quella di 20 anni? mi spiego meglio si prenderanno i 15 anni italiani 5 anni brasiliani e si arriva a 20 :pensione italiana di vecchiaia e quella che prende dal brasile? la ringrazio anticipatamente per la risposta juliano

Luigi Rodella - 26/07/2015

Non riesco a comprendere bene: se in Italia suo padre ha versato 15 anni di contributi, come può averne 20 ? La convenzione riguarda la possibilità di totalizzare per ottenere il diritto alla prestazione; in Italia rimangono solamente 15 anni. Saluti. l.r.

Luigi Rodella - 23/07/2015

Se lei ritorna a lavorare in Italia, i periodi versati in Inghilterra possono essere fatti valere in Italia, al momento in cui lei richiedesse qui la prestazione, secondo il diritto italiano, determinato applicando l'istituto della totalizzazione contributiva. Sempllicemente significa che ai fini del diritto si sommano fittiziamente i periodi contributivi lavorati in Inghilterra con quelli italiani; in questo modo lei potrà perfezionare il requisito del diritto alla prestazione previdenziale quando in italia lo maturerà in base alle regole italiane. Mentre invece il calcolo della misura (quanto dovrà percepire), verrà fatto singolarmente da ogni Stato e lei potrà percepire il trattamento che è dato dalla somma dei due trattamenti individuali maturati in ciascuno stato. Saluti. Luigi Rodella

Ilario F. - 21/07/2015

Egregio signor Rodella, Sono un un italiano di 49 anni e dall'eta di 25 mi sono trasferito in inghilterra(lavoro nella ristorazione) e sin dal primo giorno ho versato tasse in uk.La mia domanda é:avrei intenzione di tornare in italia,ma per l'eta pensionistica verrano presi in considerazione tutti i miei contributi versati in ighilterra?Tenga conto che in italia,ho lavorato per pochissimi anni ma senza aver versato contributi.

Ryan Carabello - 08/06/2015

Egregio signor Rodella, Se un italiano ha vissuto e lavorato in America per anni in passato, poi è diventato invalido e ha iniziato a ricevere una pensione dal governo degli Stati Uniti di sicurezza sociale; ma non ha mai lavorato in Europa, e adesso vuole migrare da l'Italia in un altro stato UE, come il Belgio, ma ha bisogno di assicurazione sanitaria li, egli può ottenere una qualche forma di riconoscimento dei suoi periodi di lavoro negli Stati Uniti per essere utilizzato per fornire lui diritto all'assistenza sanitaria in Belgio ? Grazie mille in anticipo.

Luigi Rodella - 04/06/2015

Egregio signor Alfredo, la contribuzione versata in Italia, potrà essere usufruita, al fine della determinazione del diritto alla prestazione pensionistica (nel rispetto del regolamento U.K.), in base al principio della totalizzazione contributiva, valido per le Nazioni dell'Unione Europea. Inoltre, su questi sei anni, avrà diritto a beneficiare della prestazione pro-quota, pagata dall'Inps, sempre al momento in cui richiederà la prestazione pensionistica. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Alfredo - 03/06/2015

Gentile Dott. Rodella ho avuto un offerta di lavoro come infermiere in UK, in caso di trasferimento prenderei in considerazione di andare a vivere lì per il resto della mia vita, volevo sapere se posso "portarmi" li gli 6 anni di contributi versati in italia e con quale modalità questo sarebbe possibile. La ringrazio cordialmente

Luigi Rodella - 28/05/2015

Egregio signor Luca, occorre verificare le disposizioni contenute nella legislazione sociale presente in ciascuno dei due Stati (Francia e U.K). In Italia questo non è possibile in quanto si utilizza il criterio della totalizzazione contributiva. Saluti. Luigi Rodella

luca martin - 25/05/2015

Spett.le Fisco e Tasse, Vorrei sapere, ma nel caso di una contribuzione pensionistica versata dal 1998 al 2002 in Francia ed Inghilterra per due anni rispettivamente, è possibile richiederne il rimborso o l'unica via è la totalizzazione? Grazie. Luca Martin

roberto arpaia - 21/05/2015

Gent.le Dottore, io ho lavorato per 2 anni (2006-2007) in spagna con regolare contratto per una società spagnola, rientrando poi in italia dove attualmente vivo e lavoro. Come far valere quel periodo ai fini pensionistici italiani? grazie mille, cordialmente Roberto

Luigi Rodella - 22/05/2015

Egregio Signor Roberto, i due anni di contributi relativi al lavoro svolto in Spagna, potranno essere "TOTALIZZATI" in Italia, ai fini del perfezionamento del "diritto" alla prestazione INPS; relativamente alla "misura", l'Ente di previdenza spagnolo liquiderà pro-quota, la parte di propria competenza, in base alla propria legislazione previdenziale. Lei deve tenersi tutta la documentazione che riguarda il periodo di lavoro in oggetto. Al momento in cui dovrà richiedere la prestazione pensionistica, dovrà presentare domanda di pensione con modello VO/10 1 BIS UE, presso la Sede Inps di sua competenza (di residenza). Le rammento che il Polo Inps specializzato per la Spagna è la Liguria - Direzione provinciale Imperia. Saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 09/04/2015

Egregio Dottore, Le trasmetto l'informazione fornita dall'Inps inerente la totalizzazione contributiva per i periodi di lavoro prestati in Usa. Le evidenzio inoltre che il polo competente INPS per l'Usa è: INPS REGIONALE SICILIA - PALERMO VIA FRANCESCO LAURANA, 59. DOMANDA L’interessato deve presentare la domanda di pensione sui modelli appositamente predisposti, disponibili nel sito INPS alla sezione Moduli > Convenzioni Internazionali: il Mod. IT/USA/1 (COD. CI263) – Domanda di prestazioni pensionistiche per residenti in Italia; il Mod. US/ITALY 1 (COD. CI264) – Domanda di prestazione italiana per residenti negli Stati Uniti; il Mod (U.S.A.) allegato COD. CI261 - Documentazione da allegare alla domanda di prestazione italiana - (da compilarsi in allegato al modello US /Italy 1). I residenti in Italia devono presentare le domande di pensione in convenzione con gli Stati Uniti attraverso uno dei seguenti canali (vedi circolare INPS n. 164 del 27.12.2011): WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo attraverso il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione SERVIZI ON LINE; Patronati; Contact Center Integrato - attraverso il numero verde 803.164. Successivamente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione con le modalità sopra indicate, devono produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, anche nel caso in cui venga richiesta la sola pensione estera, senza dover applicare l’Accordo: sarà cura di tale Sede trasmettere la domanda all'Istituzione estera. Per la presentazione delle domande di pensione, per la richiesta di informazioni e per ogni altra eventuale necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli Enti di Patronato, riconosciuti dalla legge, che sono abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche di natura previdenziale e assistenziale. ----------- Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Francesco Infante - 08/04/2015

Gentile Dr. RODELLA , sono Francesco Infante e volevo sottoporre il mio quesito ! Ho lavorato per circa sette anni negli USA e circa 31 anni come dirigente chimico nel laboratorio di analisi dell'ospedale del sistema sanitario nazionale. Adesso ho 64 anni e dovrei andare in pensione fra circa tre anni. Potrebbe dirmi come posso recuperare i contributi versati negli USA ? Grazie in anticipo !

PAROLA - 26/03/2015

Egregio Dottore Rodella Scusate ma una ultima questione il credito da detrarre dalle imposte italiane è limitato al importo delle imposte francese o è totale annulando quelle italiane ringraziandovi ancora cordiali saluti Gérard PAROLA

PAROLA - 26/03/2015

Egregio dottore Rodella Vi ringrazio molto anche se visto il nivello delle imposte italiane credo che potro stare in Italia solo 182 giorni all'anno Peccato Grazie ancora Cordiali saluti Gérard PAROLA

Luigi Rodella - 25/03/2015

Egregio signor Gerard Parola, la tassazione delle pensioni è disciplinata dalla Convenzione Italia-Francia; prevede che le pensioni francesi erogate ad un residente fiscale italiano sono tassate, per regola generale, solo in Italia (e viceversa, nel caso di pensionato residente fiscale francese); tuttavia le pensioni erogate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati. Ricadono nel secondo paragrafo anche le pensioni di vecchiaia. Questa interpretazione, che ci riconduce al principio di tassazione concorrente, (duplice imposizione con credito imposta in Italia) , trova conforto nella sentenza della Corte di Cassazione Civile. sez V sentenza n. 1550 del 3 febbraio 2012. La saluto molto cordialmente. Luigi Rodella

PAROLA - 25/03/2015

buongiorno sono francese pensionato con pensioni di tipo "sicurezza sociale" francese obligatoria al 100% vorrei diventare residente italiano piu di 183 giorni all'anno dovro pagare le imposte in Italia sulle pensione francese o solo pagare in Francia dove sono reogate vi ringrazio in anticipo cordiali saluti Gérard PAROLA

Luigi Tommasino - 17/01/2015

Egregio dott. Rodella, sono un residente A New York e lavoro come Assistant Professor all'università da circa due anni. Continuo a pagare in Italia un fondo pensione Poste Vita. Vorrei sapere se questi contributi sono detraibili dalle mie tasse americane, grazie agli accordi Italia-USA Saluti e cordialità Luigi Tommasino

Sara - 07/01/2015

Egregio dott. Rodella, temo le sia sfuggito il mio post del 05 gennaio. Riesce a chiarirmi le idee? La ringrazio anticipatamente per il cortese riscontro. Cordiali saluti

Luigi Rodella - 06/01/2015

Egregio avvocato, io credo che questo argomento debba essere approfondito meglio con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, direttamente ovvero tramite il Delegato di riferimento, presente nel suo territorio. In linea di massima leggendo il Regolamento Generale della sua Cassa, rilevo che i contributi versati non possono essere restituiti (articolo 4 comma 1). Mentre invece lei avrà diritto ad una prestazione quando compirà 65 anni, avendo versato 9 anni di contributi. Infatti il comma 2 del già citato articolo 1 prevede che: "Gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età e maturato più di cinque anni ma meno di trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e che non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione ovvero della totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione calcolata con il criterio contributivo, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo". Secondo quanto ho potuto desumere dal sito dell'ambasciata d'Italia in Brasile, anche i professionisti hanno diritto alla totalizzazione contributiva, essendoci un accordo tra i due Stati in tal senso. Questo aspetto lo dovrà lei meglio approfondire con il suo Ente di previdenza; se questo aspetto fosse possibile, a lei non costerebbe nulla e sarebbe poi lei a fruire della prestazione al momento in cui perfezionerebbe i requisiti pensionistici. Forse per tale prestazione non potrà ingrassarsi, ma meglio di niente.... Saluti. Luigi Rodella

roberto - 05/01/2015

Buon giorno, sono un ex avvocato. dopo aver versato 9 anni di contributi alla cassa forense, ho lasciato l'Italia per trasferirmi in brasile, dove attualmente vivo e dove ho intenzione di passare il resto dei miei giorni. Vorrei sapere se c'è la possibilità di far dirottare i contributi già versati alla cassa, nel sistema pensionistico brasiliano, perché non vorrei che eventuali totalizzazioni o riscatti andassero a riempire ulteriormente le tasche di chi già si è ingrassato, per anni, a mie spese. Nonostante la profonda stima e rispetto che nutro nei confronti di quest'ente, che tanto mi ha dato nei primi anni del mio percorso lavorativo, credo che l'abrogazione dell'articolo 21 della legge 576/80 avrebbe, quanto meno dovuto prevedere esenzioni e casi particolari, principalmente nei casi di trasferimento all'estero. Se conosce qualche percorso normativo che mi possa permettere di riavere ciò che è mio, La prego di indicarmi la via. Cordiali saluti e complimenti per l'interessantissimo blog

Sara - 04/01/2015

Buonasera, sono socio unico di una piccola società con sede in Italia ma vivo da poco in Olanda. Lavoro esclusivamente online. La mia unica fonte di reddito proviene dalla suddetta società. Vorrei iscrivermi all'AIRE ma ci sono alcuni dubbi che vorrei sciogliere per capire se sia conveniente regolarizzare subito la mia posizione (visto che non sono ancora sicura di volermi fermare per più di un anno): - Attualmente verso i contributi all'Inps. Potrò continuare a farlo e quindi essere soggetta a previdenza italiana (godendo ad ex. di indennità di maternità dall'Inps)? - Come dovrò comportarmi relativamente al pagamento delle tasse? C'è il rischio che debba pagare più tasse vivendo all'estero? Grazie mille Saluti

Gilberto - 28/12/2014

Dott. Rondella ho un'offerta di lavoro da una società negli Emirati Arabi dove non esistono contributi pensionistici nè un accordo bilaterale con l'Italia. Visto che ho circa 17 anni di contributi (7 in Francia e 8 in Italia) pensavo di riscattare gli anni di lavoro negli Emirati se e quando tornerò in Italia. Mi risulta però che l'importo da corrispondere all'INPS sia pari al 33% del mio reddito annuale negli Emirati che potrebbe essere superiore a 300000 euro. In pratica dovrei corripondere all'INPS circa 100000 euro all'anno che onestamente mi sembra una cifra spropositata. E' corretto ? C'è un limite massimo ai contributi INPS ? Eventualmente posso riscattare gli anni di lavoro negli Emirati prima di raggiungere i 70 anni di età.

Luigi Rodella - 29/12/2014

RISCATTO. Credo che la percentuale contributiva oggi, sia determinata a percentuale, che effettivamente è del 33%; prima del 1996 invece si doveva determinare la riserva matematica, aspetto che sicuramente penalizzava quelli che facevano la domanda molto vicini alla percezione del trattamento pensionistico. Se nei suoi confronti si applica il sistema contributivo, ritengo che i massimali sui quali si versano i contributi siano adeguati a tali valori; per il 2015 non è ancora stato determinato, mentre invece per il 2014 la retribuzione max era di € 100.123,00. PROSECUZIONE VOLONARIA. Io personalmente ritengo che trattandosi di un Paese non convenzionato, possa valere anche la prosecuzione volontaria, presso l'Inps qui in Italia; non conosco gli ultimi periodi da Lei lavorati ma sicuramente dovrebbe risultare più vantaggiosa (meno onerosa) per Lei. Verifichi con l'Inps competente, se tale procedura è applicabile.

roberto garizio - 06/12/2014

buongiorno sono cittadino italiano di 51 anni e ho cotizzato 20 anni in italia e 15 anni in spagna,attualmente vivo e lavoro come autonomo in brasile, la mia domanda è se mi converrà di più economicamente totalizzare questi 35 anni ( 20 +15) o se sarebbe meglio prendere 2 pensioni minime per separato ( cioè la italiana per i 20 anni e la spagnola per i 15 anni (che sono il minimo indispensabile in spaña). grazie. roberto.

Pierpaolo Mottola - 29/11/2014

Buonasera, e complimenti davvero per le risposte tecniche. Le chiedevo: un avvocato italiano autonomo che ha versato contributi alla Cassa Forense dal 2001, allorqnado si trasferisce in Spagna con residenza anagrafica e fiscale, esercitando la professione autonomamente in Spagna ed iscrivendosi all'istituto di previdenza spgnolo, si vedrò ricongiungere i contributi e gli anni italiani con quelli spagnoli ? Grazie.

Rodella Luigi - 30/11/2014

Egregio avvocato, occorre verificare il Regolamento dei due Enti di Previdenza, quello italiano e quello spagnolo. Tutto ciò premesso, ritengo che forse sarebbe opportuno verificare oltre che l'istituto della ricongiunzione (onerosa), anche quello della totalizzazione contributiva. (gratuita). Quest'ultima opera sicuramente in Italia, e ritengo anche per l'Estero, per le Casse di previdenza Ue. Sarebbe comunque opportuno che lei prendesse visione dello Statuto e del Regolamento del Fondo di previdenza forense. La ringrazio per i complimenti. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

maurizio nardò - 11/10/2014

Buongiorno Dottore, mia moglie è prossima alla pensione di vecchiaia, contributi dal 1991 ad ora, ed ha i 3 anni antecedenti lavorati negli U.S.A. Vorrei sapere se la totalizzazione economicamente conviene; a me parrebbe che sia così solo nel caso che i 3 anni, essendo antecedenti al 1995, vengano valutati dallINPS a sistema retributivo prime del calcolo pro-rata: è così? Grazie del suo utile blog. Cordiali saluti. Maurizio Nardò

FRANCESCO - 21/08/2014

Buongiorno mi scuso del disturbo, ma non sapendo a chi rivolgermi ho preferito scrivere per avere delle informazioni utili. Sono Francesco,un appartenente dell'arma dei carabinieri in servizio. Io in data 25 Gennaio 2008 ho fatto richiesta specifica e ho trasmesso istanza di totalizzazione di contributi assicurativi di lavoro estero e precisamente " contributi Tedeschi ", poichè mi hanno consigliato di fare istanza di totalizzazione e non di ricongiunzione e non so se ho fatto bene. Pratica inviata alla sede inpdapdi trapani e successivamente inoltrata alla sede Palermo per competenza Tale richiesta e stata presentata gennaio 208 e trasmessa dal centro nazionale amministrativo Chieti che e il nostro referente amministrativo e la stessa amministrazione ha trasmesso la pratica al centro inpdap trapani, la stessa sede inpdap a sua volta in data 10 Novembre 2009 trasmetteva la mia pratica alla sede inpdap " Palermo " poichè è di competenza per i contributi esteri. Io da quella data non ho mai avuto alcuna risposta. In data 1° Marzo 2011 ho fatto sollecito pratica inviando una email alla sede di palermo, specificando che mi era stata consigliata da operatori inpdap trapani allegando copia della mia lettera di trasmissione. In data 3 Marzo 2011 ho ricevuto una email da parte operatore inpdap responsabile dello sportello informazioni " trattamenti pensioni stato "dove mi forniva il n° di protocollo della mia pratica del 17/11/2009, scrivendomi precisamente che considerando la mia data di nascita e in considerazione dell'esigenza dell'istituto la mia pratica sarà affrontata seguendo una programmazione futura. E fino alla data di oggi 20 agosto 2014 non ho mai ricevuto risposta. a chi mi posso rivolgere e cosa devo fare. Mi auguro di essere stato abbastanza chiaro e chiedo cortesemente chiarimenti in merito perchè se vi fosse la possibilità di pagare i contributi esteri e di andare in pensione prima del previsto. Se per caso ho lei non possa aiutarmi, avrei il bisogno di sapere a chi eventualmente mi dovrei rivolgere. La ringrazio anticipatamente e porgo i miei più cordiali saluti.

Luigi Rodella - 28/08/2014

Egregio Signor Francesco, Il Regolamento CEE 1606/98, ha esteso ai dipendenti pubblici, con decorrenza 25.10.1998 la possibilità di cumulare i periodi assicurativi relativi al lavoro svolto in uno Stato membro dell'Unione europea mediante l'istituto della totalizzazione contributiva e del calcolo della pensione "pro rata". Il Regolamento è applicabile immediatamente negli Stati facenti parte dell'Unione europea, e quindi anche la Germania. La richiesta di totalizzazione può essere avanzata prima del pensionamento, contestualmente allo stesso o, anche successivamente. Non conosco nello specifico la procedura di trasmissione nell'ambito dell'Arma, però in linea generale ritengo non dovrebbero esserci problemi particolari, salvo ovviamente monitorare la pratica. In base a quanto da Lei spiegato, l'Inpdap ha preso in carico la pratica e considerando forse il fatto che Lei non è prossimo alla pensione, le è stato risposto che la procedura verrà ripresa successivamente. Tale processo dovrà riguardare anche l'Ente di previdenza estero. E' una risposta un pò generica, però riterrei che allo stato attuale si deve attendere. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Camillo Masili - 09/08/2014

Buona sera Dott. potrebbe rispondermi a questa domanda: l'anno scorso (2013) ho chiesto agevolazioni fiscali per la ristrutturazione dell'appartamento in cui abito,dovendo sostituire buna vecchia porta-finestra di legno con una di plastica (PVC),posso chiedere per quest'anno (2014)la detrazione per il risparmio energetico?.In attesa di una Sua cortese risposta, La saluto cordialmente.Camillo Masili

Italo - 02/08/2014

Salve Rag. Rodella, vorrei sapere è vero che la pensione erogata dalla Svizzera ( AVS ) riscossa in Italia ,non deve essere dichiarata in Italia,in quanto assoggettata a ritenuta con titolo d'imposta.Perciò la pensione Svizzera, non è considerata un reddito IRPEF. Quindi nel compilare il modulo ISEE non và cumulata alla pensione Italiana ,perciò il reddito è soltanto la pensione dell'INPS, diversamente aumenterebbe il reddito e perderei tante agevolazioni, es, Social Card, assegno sociale per la moglie,il diritto sul gratuito patrocinio, sconti sul gas e luce ecc.ecc. Rag,Rodella,Le sarei grado se potesse darmi una risposta esaudiente,anche perchè qui a Ravenna,si fanno un pò di confusione in merito... Grazie di cuore e stia in salute.. I.Picciafoco

Luigi Rodella - 03/08/2014

Egregio signore, credo si debba fare riferimento all’articolo 18 ed in subordine (qualora si tratti di pensione erogata da ente autonomo di diritto pubblico) all’articolo 19 della Convenzione Italia – Svizzera, contro le doppie imposizioni. L’articolo 18 è molto sintetico e prevede che “le pensioni ……pagate ad un residente di uno stato contraente ……, sono imponibili soltanto in questo Stato”. Quindi, il riferimento dovrebbe essere la residenza fiscale del soggetto fruitore della prestazione e non l’Ente erogatore. Questa è la mia opinione. La saluto molto cordialmente. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 25/05/2013

La totalizzazione copre i periodi di lavoro prestato all'estero, sia sotto l'aspetto temporale che per quanto attiene al quantum. Per quanto riguarda l'ammontare dei contributi valgono le regole locali. Per avere le notizie riguardanti il riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero e sufficiente che si colleghi sul sito INPS. Saluti. Luigi Rodella

Gabriele - 25/05/2013

Grazie mille Dott. Rondella, dalla sua risposta mi sembra di capire che la totalizzazione e' sia sugli anni che sugli ammontari corrisposti (pro-rata). giusto? Interessante il suo riferimento alla non gratuita' del riscatto. Potrebbe darmi piu' informazioni a riguardo o indirizzarmi su dove trovarle? Grazie ancora e cordiali saluti Gabriele

Gabriele - 15/05/2013

Egr. Dott Rodella, io ho pagato 5 anni di contributi in italia. Ora mi trasferisco in Brazile con un contratto locale e pagherò i contributi in Brazile. Conto di restarci dai 2 ai 5 anni. Poi tornerò in Italia e continuerò a pagre in contributi in italia. Mi è chiaro il concetto della totalizzazione degli anni (i 2 o 5 anni di contributi in Brazile) mi verranno contati come numero di anni. Corretto? Ponendo il caso che al momento del mio pensionamento io abbia pagato 5 anni di contributi in Brazile e 25 in italia ... mi sembra di capire che il il Brazile pagherà 5/30 e l'Italia 25/30. E' corretto? Due ulteriori cose che mi piacerebbe capire sono: (i) c'è un minimo di anni di contribuzione che devo versare in Brazile affiche avvenga la totalizzazione degli anni e/o affichè funzioni il meccanismo pro-rata dei 5/30 Brasile + 25/30 Italia? Per esempio funzione cmq se sto solo 2 anni? (ii) c'è qualcosa che devo comunque pagare in Italia a livello contributivo mentre sono in Brazile (es. almeno un contributo volontario all'anno) affichè il meccanismo della totalizzazione degli anni in Brasile avvenga e il meccanismo del pro-rata sia attivo? Grazie mille per la sua gentile risposta Gabriele

Rodella Luigi - 21/05/2013

Egregio Signor Gabriele, Per il Brasile, a differenza delle altre convenzioni, si può totalizzare anche una sola settimana. La totalizzazione (a differenza del riscatto contributivo), è completamente gratuita, per cui lei non dovrà corrispondere nulla. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

giuliano - 09/04/2013

Buongiorno, volevo capire questo: sarò assunto da una società svizzera per lavorare comunque in Italia. Ho capito che le tasse dovrò pagarle in Italia e che la Svizzera non mi tratterrà imposte. Ma non ho capito cosa succede ai fini INPS o previdenziali in genere. Grazie e cordiali saluti, Giuliano

Luigi Rodella - 09/04/2013

Egregio signor Giuliano, La sua società datrice di lavoro, dovrà versare in contributi sociali previdenziali in Svizzera. Dal 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Comunità europea - i primi 15 Stati membri - e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione delle persone. Questo accordo prevede il principio della "totalizzazione contributiva", questo significa che al momento in cui lei dovrà chiedere la pensione in Italia, questi contributi versati in Svizzera valgono per perfezionare il diritto (non la misura). La misura verrà determinata secondo i contributi versati in Svizzera nonché alle regole locali. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

simone - 07/01/2013

Gentile signot Rondella le presento la seguente situazione età al 31.12.2012 : 64 Contributi versati non coincidenti al 31.12.2010 AVS Svizzera : mesi 173 DRV Germania mesi 97 Fondo Clero INPS - Italia mesi 221 In totale al 31.12.2010 mesi 491 (al 31.12.2012 mesi 491 + 24 (FC INPS) Il 29.6.2012 ho presentato domanda di pensione presso INPS FC facendo valere i contributi esteri (270 mesi) e quelli FC al 30.4.2012 (237) per un totale di 507 mesi ed età di 64 anni). Le chiedo se, a suo parere, l'INPS accoglerà la domanda di totalizzazione e verserà la pensione pro rata Fondo Clero (cioé il minimo dell AGO) a partire dal luglio 2012. Il patronato cui mi sono ricolto ritiene che l'INPS rifiuterà la totalizzazione per il FC ancorché essa sia prevista per questo fondo speciale. Grazie e cordiali saluti

Luigi Rodella - 10/01/2013

Egregio Signor Simone, Credo che tali contributi si possano totalizzare; Le fornisco le disposizioni previste nel sito INPS del fondo Clero. Con i migliori saluti. Luigi Rodella Allegato n. 1 TOTALIZZAZIONE Il decreto n.42 del 02.02.2006 ha introdotto una nuova disciplina in materia di totalizzazione dei periodi contributivi per il conseguimento della prestazione pensionistica. La totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi, dagli iscritti alla gestione separata, dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica, dai liberi professionisti iscritti alle casse privatizzate, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (circ. n. 69 del 09.05.2006). La legge n. 903/1973, che disciplina il Fondo, non annovera tra le prestazioni pensionistiche a carico dello stesso la pensione di inabilità, ma regola in via autonoma una specifica pensione di invalidità. Fatta salva l'utilità della contribuzione al Fondo per il conseguimento della pensione di inabilità totalizzata presso una diversa gestione pensionistica, resta esclusa la facoltà degli iscritti al Fondo di chiedere presso lo stesso la liquidazione di una pensione di inabilità ai sensi del D. Lgs. n. 42/2006. La determinazione del "proquota" a carico del fondo dovrà essere determinato applicando il sistema di calcolo contributivo puro, oppure sarà calcolato in base alle norme del fondo qualora l'iscritto abbia già raggiunto i requisiti minimi per il diritto ad una pensione autonoma a carico dello stesso. Tale calcolo resta di esclusiva competenza del Polo di Terni (msg. n. 5726 del 06.03.2008).

simone - 12/01/2013

Grazie. Questa informazione mi era ben nota, ma il dr. Spinelli che scrive su Avvenire ed é molto informato su Previdenze e Fondo Clero mi ha ribadito che l'INPS rifiuta di totalizzare nel caso di FC.. Per altro dopo ben 6 mesi non ho ancora ricevuto una risposta definitiva. La prima era stata negativa. Si é fatto ricorso e l'INPS ha annullato il ricorso sostenendo non essere pervenuta la domanda di totalizzazione, in contrasto con quanto affermatomi dal patronato ITAL che aveva presentato la domanda di pensione, allegando quella di totalizzazione. Si é pertanto dovuto fare un secondo ricorso per far valere la totalizzazione. L'INPS ha nel frattempo ottenuto da Germania e Svizzera i dati dei contributi colà versati (anche quelli figurativi, inseriti quindi nell'estratto conto certificativo che posso vedere nel sito personale). Tra qualche giorno scadono i 90 giorni utili per definire il ricorso. In caso di silenzio-rigetto temo si dovrà fare causa all'INPS. Grazie ancora comunque per la sua risposta, che, anche a mio parere, va nel senso di una possibile totalizzazione. Ma con l'INPS ci sono sempre clausole scritte a caratteri piccoli... Cordiali saluti, Simone

Juan Pablo Carriquiry - 15/11/2012

Egr. Dott. Rodella, La ringrazio per la risposta. Molto chiaro. Pur avendo io solo versto 15 anni di contributi, avrei comunque diritto alla pensione? Mi era sembrato di capire che la Legge Fornero avesse fissato un minimo di 20 anni di contribuzione. Grazie. JP

Luigi Rodella - 15/11/2012

Egregio Signor Juan Pablo, Non conoscendo il suo attuale criterio previdenziale, ho ritenuto che lei sia nel regime contributivo, per cui la "riforma Fornero" non ha modificato i requisiti di anzianità contributiva, per ottenere il trattamento di vecchiaia, che rimane fissato in 5 anni. Viene invece modificata l'età di accesso. I venti anni minimi dei quali lei faceva riferimento, non modificati dalla citata riforma, valgono per il trattamento di pensione di vecchia in regime retributivo. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Juan Pablo Carriquiry - 14/11/2012

Egr. Dott. Rodella, Io sono un cittadino italiano iscritto all'AIRE di Shanghai (Cina) da 5 anni. Fino al 31 Dicembre 2012 sono Espatriato e, come dipendente della filiale Italiana, verso i contributi INPS in Italia. Sono anche dirigente del Commercio. Dal 1 Gennaio 2013 passo a un contratto locale, qui in Cina. Siccome ho lavorato 15 anni, mi dispiacerebbe "perdere" tutti i contributi versati sinora... Posso continuare a versarli volontariamente in Italia? Se si, quale sarebbe l'ammontare in confronto con quanto verso adesso? Devo versare anche una parte che attualmente versa l'azienda? Temo possa essere un costo alquanto elevato. E' possibile trovare con l'Azienda un "accordo" di altro tipo (premesso che la totale localizzazione e' un "must")? se non verso volontariamente contributi INPS, gli anni che lavoro da ora in avanti mi vengono computati? Temo che i contributi previdenziali cinesi, nel caso in cui possano essere cumulabili agli italiani pregressi, siano comunque molto ridotti! La ringrazio anticipatamente per l'aiuto. Cordiali saluti, JP

Luigi Rodella - 14/11/2012

Egregio signor Juan Carlos, nel suo caso specifico è prevista la possibilità di proseguire volontariamente, in alternativa potrà successivamente riscattare i contributi. Ovviamente sono ipotesi abbastanza onerose: la prosecuzione volontaria prevede un esborso pari al 33% determinato sulla classe contributiva attribuita dall’INPS, se ad esempio lei avesse una RAL di € 80.000,00, l’onere contributivo relativo alla prosecuzione volontaria ammonterebbe ad €/annui 26.400,00; il riscatto sarebbe ovviamente più caro, in quanto esercitato successivamente. Personalmente, non vedo altre alternative se non quelle del riscatto e della prosecuzione volontaria, in quanto con la Cina non c’è la possibilità della totalizzazione contributiva, essendo un Paese privo di Convenzione. Se lei non procedesse alla prosecuzione volontaria, né al riscatto successivo, e continuasse a lavorare in Cina, al momento in cui dovesse perfezionare in Italia i requisiti di pensione di vecchiaia, avrebbe diritto a percepire il trattamento, sulla base della contribuzione versata (15 anni), e la prestazione verrebbe calcolata con il sistema contributivo (presumo); parimenti in Cina avrebbe diritto ad avere una prestazione, secondo le regole locali (che io non conosco). Un accordo che potrebbe trovare con l’azienda, consiste nell’applicare la legge 398/1987, nell’ambito della quale la società straniera (credo appartenente al Gruppo bancario italiano), si iscriva all’Inps in Italia e versi i contributi sul massimale previsto dall’articolo 4 della citata legge. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Marco - 12/05/2014

Salve Ho lo stesso problema. Ho ricevuto una offerta di lavoro ma con contratto cinese. Come farei a pagare i contributi volontare INPS , anche se al 33% della RAL ? Qual è la procedura ? Ed inoltre , essendo pagato in YUAN /RMB , come farebbe il fisco a quantificarmi la percentuale sulla RAL ? Potrei dichiarare io la RAL al fisco e pagare il 33% di contributi su quella RAL dichiarata. grazie ...non so proprio a chi chiedere

Pietro Pavan - 13/08/2012

Gent.mo Dott. Rodella, ho per caso trovato il suo sito, ho un problema al quale non riesco a trovare risposta. Ho lavorato in Italia da quando avevo 18 anni, e ho versato regolarmente contributi all'INPS per 9 anni per un totale di 262.000euro circa. Adesso vivo e lavoro all'estero (Emirati Arabi Uniti) in una azienda locale e sono regolarmente iscritto all'AIRE. Dalle mie ricerche mi risulta che sia impossibile "agganciare" i contributi versati all'INPS italiano con il mio attuale fondo pensione privato. Questo vale a dire che, non avendo i contributi minimi per la pensione, se io non dovessi piu tornare in Italia, al compimento dell'età minima pensionabile, se mai ci dovessi arrivare, mi verrebbe corrisposta la pensione minima (circa 300 euro); sempre se fra 30 anni esisterà ancora INPS e/o un sistema pensionistico in Italia... E' vero ? Posso affermare che questi 9 anni di contributi versati in Italia non sono serviti a niente, o siano andati persi ? So che esiste una normativa europea nuova per i fondi pensione, si chiama EURBS, ma si applica solo ai fondi pensione privati. La ringrazio anticipatamente per una sua cortese risposta, e mi complimento per la utilità delle informazioni presenti su questo sito. Cordiali Saluti, Pietro Pavan Dubai, UAE.

Luigi Rodella - 13/08/2012

Egregio signor Pavan Pietro, La “Totalizzazione internazionale”, può essere attuata solo se i rispettivi Stati hanno sottoscritto Accordi internazionali in materia di previdenza e sicurezza sociale. Non mi risulta che questo sia stato attuato con i Paesi Arabi. Credo che, le soluzioni per implementare i contributi italiani possano essere: • Prosecuzione volontaria (se sussistono i requisiti soggettivi). • Il riscatto. La saluto cordialmente. Luigi Rodella

Pietro Pavan - 14/08/2012

Gent.mo Dott. Rodella, in che cosa consiste il riscatto ? Escludo la prosecuzione volontaria, in quanto ho gia in atto altri sistemi di pensione privata.

Luigi Rodella - 14/08/2012

Egregio signor Pavan, I lavoratori dipendenti possono richiedere il riscatto del lavoro prestato in Paesi non convenzionati. La richiesta di riscatto per lavoro all’estero può essere presentata: senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico; per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (es.: solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione). I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensione, la concessione delle cure termali e per il diritto alla prosecuzione volontaria. Il riscatto può essere richiesto: dal lavoratore che al momento della domanda, sia cittadino italiano, anche se durante i periodi di lavoro all’estero avevano al cittadinanza straniera; dai superstiti del lavoratore. La richiesta di riscatto per lavoro all’estero può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l’Inps. LA DOMANDA Deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, compilando il mod. RE1 appositamente predisposto. LA DOCUMENTAZIONE Alla domanda deve essere allegata il certificato di cittadinanza italiana. Alla domanda, deve essere allegata documentazione di data certa utile per provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro. La documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva. Il riscatto è a titolo oneroso. Per eventuali e più specifiche richieste la consiglio di recarsi all'Inps o presso qualche Patronato. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Gianfranco - 19/07/2012

Egregio Rag.Rodella, La ringrazio per la sua risposta. Una sola cosa non mi é chiara: Al fine di poter avere la mia pensione dall'INPS, quali sono oggi i requisiti necessari? 20 anni come ho letto da qualche parte o 43? Avendo versato parte dei contributi in Italia (9)e prevedendone di versare un'altra parte all'estero (in paesi convenzionati e non) non mi aspetto di maturare quei requisiti che mi darebbero accesso al massimo della pensione INPS. D'altra parte pero', vorrei essere sicuro che gli anni che io trascorrero' lavorando in paesi non convenzionati non ritardino l'accesso alla mia pensione INPS o di non dover sborsare somme esorbitanti per dover recuperare tali contributi. Ringraziandola anticipatamente per la sua risposta Le invio i miei migliori saluti. Gianfranco Ungaro

Rag. Luigi Rodella - 20/07/2012

Egregio Signor Gianfranco Ungaro, Non per sottrarmi alla risposta, però vorrei evidenziare che i requisiti per accedere alla pensione sono modulari e si differenziano in relazione a diversi fattori quali: età anagrafica, età contributiva, sesso, tipologia di lavori fatti nel corso dell’attività lavorativa, opzioni esercitate, diritti esercitati come ad esempio la prosecuzione volontaria, finestre previdenziali, nonché le modalità di accesso al trattamento assicurativo (come nel suo caso utilizzando la totalizzazione contributiva). Com’è facilmente prevedibile, fare una previsione a lungo termine, considerando tutte queste innumerevoli variabili, si rivela un esercizio complesso, difficile, e sicuramente inutile in quanto, il legislatore fra venti anni avrà sicuramente modificato l’attuale disciplina. Tutto ciò premesso, per dare comunque un orientamento di massima, potremmo dire che lei perfezionerà il requisito pensionistico all’età anagrafica di 65 anni + 3 mesi + ulteriori mesi da determinare dal 2016 in poi in relazione alle nuove speranze di vita. Per la totalizzazione contributiva, come evidenziato dalla circolare Inps n. 35/2012, “continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze, già prevista per i lavoratori autonomi, di cui alla legge 122 del 2010 …….” . Questo potrebbe causare un altro differimento di 18 mesi. A proposito di quest’argomento, sarebbe importante avere specifici chiarimenti in futuro, da parte degli organi competenti. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Gianfranco - 15/07/2012

Buongiorno, Innanzi tutto le faccio i complimenti per il suo blog. Le sottopongo la mia situazione per un suo parere. Dopo aver lavorato per 6 anni in Italia con un rapporto di lavoro dipendente, 3 anni fa sono stato trasferito in Francia dove risiedo e lavoro ancora oggi. Durante questo periodo il mio datore di lavoro ha continuato ad essere italiano e, di conseguenza ho continuato a versare i mie contributi previdenziali all'INPS. Mi è stata ora proposta un’ espatriazione in Indonesia per un periodo di 3 anni e contestualmente un cambio di datore di lavoro da una società italiana ad una svizzera. Tale passaggio ad una società svizzera è interessante sia da un punto del salario sia della fiscalità. La multinazionale per la quale lavoro ha sedi in oltre 100 paesi, è pertanto verosimile che, al termine di questa esperienza asiatica ,mi verrà proposta un'ulteriore espatriazione chissà dove. L'unico quesito che mi pongo (per il momento) riguarda la mia pensione. Avendo come datore di lavoro una società svizzera, cambiando ogni 3 anni paese, ed avendo oggi a 35 anni totalizzato 9 anni di contributi presso l'INPS, cosa ne sarà della mia pensione? I contributi svizzeri sono cumulabili con quelli italiani? E’ applicabile nel mio caso il principio della totalizzazione? Mi converrebbe versare dei contributi volontari per raggiungere in Italia i requisiti minimi per la pensione? Ringraziandola anticipatamente per la sua risposta le invio i miei migliori saluti. lavoro, ancora in corso, il mio datore di lavoro è italiano e di conseguenza ho continuata a versare i mie contributi previdenziali all'INPS. Mi è stata ora proposta una espatriazione in Indonesia per un periodo di 3 anni e contestualmente un cambio di datore di lavoro da una società italiana ad una svizzera. La ultinazionale per la quale lavoro ha sedi in oltre 100 paesi, è pertanto verosimile che al termine di questa esperienza asiatica mi verrà proposta un'ulteriore espatriazione chissà dove. L'unico quesito che mi pongo (per il momento) è relativo alla mia pensione. Avendo come datore di lavoro una società svizzera, cambiando ogni 3 anni paese, ed avendo oggi a 35 anni totalizzato 35 anni di contributi presso l'INPS, cosa ne sarà della mia pensione? I contributi svizzeri sono cumulabili con quelli italiani? E’ applicabile nel mio caso il principio della totalizzazione? Mi converrebbe versare dei contributi volontari per raggiungere in Italia i requisiti minimi per la pensione? Ringraziandola anticipatamente per la sua risposta le invio i miei migliori saluti. Gianfranco Ungaro

Rag. Luigi Rodella - 16/07/2012

Egregio signor Gianfranco Ungaro, La ringrazio molto per il suo apprezzamento. In merito al quesito da lei posto, Le comunico quanto segue: 1. Allo stato attuale ha acquisito nove anni (6+3) di contribuzione presso l’Inps in Italia. 2. Qualora lei fosse assunto da azienda Svizzera, i relativi contributi ivi versati, potranno essere “totalizzati”, prevedendo questa possibilità la Convenzione Italo - Svizzera, sulla previdenza. 3. L’istituto della “totalizzazione contributiva” prevede che tutti i contributi versati nei Paesi convenzionati (come la Svizzera nella fattispecie); concorrono a determinare il “diritto” al trattamento pensionistico in Italia. Invece la “misura” è determinata rispettivamente in ogni Paese secondo le regole locali. La “totalizzazione”, non deve essere confusa con l’altro istituto del trasferimento contributivo, essendo il primo totalmente gratuito. Ad esempio se lei al termine della carriera lavorativa, richiedesse le prestazioni in Italia, e secondo la legge italiana i presupposti fossero 65 anni di età anagrafica, e 43 anni di contributi versati, e lei ne avesse solo 30 in Italia e 13 in Svizzera, ebbene in tale ipotesi, i tredici anni lavorati in Paese convenzionato, concorrerebbero a determinare il requisiti del “diritto”. 4. Le ricordo che questa possibilità esiste solo per i Paesi legati da Convenzioni bilaterali che prevedano la totalizzazione contributiva, ad esempio l’Indonesia non è annoverata tra questi. 5. Qualora dovesse lavorare in Paese non convenzionato per società straniera per la quale non si può applicare la legge 398/1987 (versamento in Italia sulle cd. convenzionali), ci sono due possibilità: in primis la prosecuzione volontaria, in alternativa il riscatto di questi contributi, per i quali verrà applicata la “riserva matematica”. Queste in sintesi le possibili soluzioni oggi, per un problema molto remoto. Il mio consiglio è comunque quello di tenere tutte le documentazioni utili alla definizione della prestazione futura (sia documenti in Italia che quelli del Paese di destinazione). Pensi se fra 30 anni le aziende di riferimento non ci fossero più ed i contributi risultassero non acquisiti nei rispettivi Enti…….. Altro aspetto, le leggi e le Convenzioni. Come avrà avuto modo di vedere la recente riforma del lavoro, se da un lato ha facilitato la totalizzazione degli spezzoni di contribuzioni per periodi minimi, dall’altro a penalizzato in modo molto pesante il percepimento della prestazione, fissando il differimento con una finestra di 18 mesi! Anche verificare le Convenzioni, è importante, oggi Paesi non convenzionati potrebbero nel futuro più immediato, rientrare nel beneficio. Le ricordo che da anni il nostro Governo non ratifica la Convenzione con il Giappone, già sottoscritta nel Paese straniero: prima o poi lo dovrà fare, però qui da noi…….. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Massimo - 07/06/2012

Buongiorno, scrivo per porre un quesito sulla fiscalità da applicare o meno in Italia per una prestazione artistica di una compagnia spagnola che viene ad esibirsi con un proprio spettacolo. Fino ad ora noi non abbiamo applicato alcuna imposizione alle compagnie spagnole ospiti. Ma mi hanno informato che la convenzione bilaterale con la Spagna regola il trattamento fiscale di prestazioni artistiche rese in Italia all’art. 17, che dice che il reddito proveniente da prestazioni artistiche viene tassato nello stato in cui le prestazioni sono rese. In realtà dice (comma 2) “può essere” tassato nello stato in cui le prestazioni sono rese (quindi l’Italia), ma la prassi dell’imposizione nel paese in cui la prestazione viene resa è ormai consolidata, anche perché l’art 22 della stessa Convenzione al comma 3 prevede espressamente per il residente spagnolo la deduzione in Spagna dalle imposte gravanti sul contribuente di un importo pari all’ammontare dell’imposta pagata in Italia. Tale deduzione viene operata sia nei confronti delle imposte generali che degli acconti di imposta. Ora vorrei capire se questo corrisponde al vero e se viene applicato indifferentemente alle persone fisiche o anche alle persone giuridiche. Ovvero se ingaggio un singolo artista pago le tassazioni in Italia. Ma se acquisto uno spettacolo di una compagnia spagnola sarà la compagnia a versare le proprie imposte nel proprio paese o devo trattenere dal compenso il corrispettivo della tassazione da versare in Italia? Grazie mille della collaborazione. Cordiali saluti, Massimo

Rodella Luigi - 07/06/2012

Egregio sig. Massimo, Vorrei evidenziare che la mia rubrica e le mie competenze, si limitano alla gestione del rapporto subordinato, nei confronti dei lavoratori subordinati, espatriati. Voglio inoltre precisare che non entro mai nella normativa del Paese di destinazione, in quanto ciò implicherebbe possedere in quel luogo un proprio referente che conosca le leggi. Tutto ciò premesso, nel caso da Lei posto, mi limito a fornire un modesto contributo, che dovrà essere rivisto dai professionisti (Ragionieri collegiati e dottori Commercialisti) che trattano le società ed il lavoro autonomo estero. Esaminando l’articolo 17 della Convenzione: Articolo 17 - Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. ------------------------------- Posso dedurre che il punto 1 del novellato articolo 17, riguarda il freelance cioè quel libero professionista che lavora in proprio; in tale ipotesi opera il principio di territorialità, per cui dovrà pagare le tasse in Italia secondo le nostre regole locali; considerando inoltre che non viene definita l’esclusività della tassazione in Italia, il residente spagnolo dovrà probabilmente scontare le tasse anche nel luogo di residenza, sulla base della disciplina locale, avendo però un credito di imposta (questa è una mia deduzione da verificare in loco). Credo che il secondo punto sia applicato a quei professionisti che operano per un terzo, ad esempio ballerini che lavorano per una compagnia. In tale ipotesi se la fatturazione è fatta in capo alla compagnia, è previsto che il reddito “può” essere tassato in Italia. E qui mi fermo, non avendo la competenza di commentare l’articolo 22 comma 2. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

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