In merito alla rappresentazione in bilancio delle cosiddette operazioni in valuta è opportuno seguire quanto imposto dal principio contabile OIC 26.
Tale principio sottolinea che per la valutazione delle attività e passività in moneta diversa da quella di conto si devono affrontare a fine esercizio due problemi: in primis occorre valutare e determinare il tasso di cambio con cui iscriverle a fine esercizio, in un secondo tempo verificare la connessa rilevazione di eventuali utili o perdite su cambi.
Con riferimento all’iscrizione dei valori relativi ad operazioni in corso a fine esercizio, espresse in moneta non di conto, l’art. 2426, n. 8-bis cod. civ. indica che le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.
In riferimento alla valutazione dei crediti, si precisa che anche per i crediti espressi in moneta estera si rende applicabile il criterio generale del presumibile valore di realizzo disposto dall’art. 2426, co. 1, n. 8.
Qualora il risultato delle valutazioni ai cambi correnti delle poste in valuta si compendi in un utile netto, il risultato – in sede di ripartizione dell’utile d’esercizio – deve essere accantonato in un’apposita riserva non distribuibile sino al realizzo.
Per contro, le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo, in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.
Al fine di evitare errori di interpretazione giova osservare come sia di notevole importanza effettuare attenta ricerca del tasso di cambio di fine esercizio e provvedere a conservare nota e documentazione dell’operazione posta in essere.
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