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LAVORATORI ESPATRIATI: IL CONCETTO DEI “183 GIORNI”

Lavoratori espatriati: il concetto dei “183 giorni”

Approfondiamo il concetto dei “183 giorni”, riguardante gli aspetti fiscali degli italiani residenti all'estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando ci apprestiamo a trattare il tema sugli espatriati (italiani residenti all’estero), e più nello specifico gli aspetti fiscali, ci imbattiamo spesso nel concetto dei “183 giorni”, ed alcune volte siamo indotti a fare un po’ di confusione.

Innanzi tutto: perché si è voluto fare riferimento a quest’ambito temporale?

La risposta è semplice ed intuitiva; il legislatore ha voluto (quasi sempre), indicare la maggior parte del periodo di imposta. Noi tutti conosciamo che di regola il periodo d’imposta è di 365 giorni; 183 giorni (365/2=182,5), rappresenta appunto “la maggior parte del periodo di imposta”.

Quest’ambito temporale è stato accompagnato sempre ad altri elementi, a seconda dell’aspetto esaminato.

I tre punti in evidenza,riguardanti il nostro tema, possono essere così espressi:

1. Art. 2 del Tuir; aspetto temporale che fornisce il concetto di residenza

2. Art. 51 c. 8 bis del Tuir; aspetto temporale che identifica l’applicazione della  “Tassazione concorrente”.

3. Art.15 della Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni: Aspetto temporale che identifica i requisiti per evitare la duplice imposizione in base alle Convenzioni Internazionali.

1) Lavoratori espatriati - i requisiti

L’art. 2 comma  2 definisce quali sono i requisiti per considerare il soggetto passivo di imposta residente fiscale in Italia.

I requisiti sono tre:
a) Essere residente in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta.
b) Essere iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente in Italia.
c) Avere eletto nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio o la propria residenza , ai sensi del codice civile.

Come si può rilevare al punto a), il nostro legislatore non ha usato un numero, dovendo considerare anche gli “anni bisestili”, con 366 giorni all’anno; in questa ipotesi, se si fosse utilizzato un riferimento numerico, la maggior parte del periodo di imposta avrebbe dovuto essere 184 giorni. Per questo motivo ha voluto genericamente riferirsi “alla maggior parte del periodo d’imposta”.

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2) Tassazione concorrente

Dell’art. 51 comma 8 del Tuir ho già trattato nei giorni scorsi quest’argomento (Lavoratori espatriati: la determinazione della tassazione concorrente e l’attribuzione del credito di imposta);  in questa sede voglio solo riprendere l’ambito temporale, ponendolo a confronto con le altre due ipotesi.

Qui il legislatore, facendo riferimento a quei lavoratori che mantengono la residenza fiscale in Italia, e dovendo pagare le imposte sia in Italia, che nello Stato di destinazione, ha voluto rendere meno pesante il duplice prelievo.

Vengono previsti due requisiti:

a) Avere un contratto che prevede la continuità e l’esclusività.
b) Soggiornare nello Stato estero, nell’arco di 12 mesi, per più di 183 giorni.

Vorrei porre in risalto che a differenza di quanto indicato al precedente punto, sulla residenza fiscale, qui invece non si calcolano le giornate di presenza all’estero facendo riferimento al “periodo di imposta”, bensì alla permanenza del lavoratore all’estero, stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può prendere a cavallo anche un periodo in due anni solari.

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3) L’articolo 15 modello CONVENZIONE OCSE

Questo è un aspetto un po’ delicato, perché il lavoratore per ottenere il rimborso delle imposte pagate all’estero, deve attendere un periodo abbastanza lungo, cioè quando in quel determinato Paese le tasse diventano definitive.

In molti casi, in attesa del rimborso, il lavoratore concorda con il proprio datore di lavoro di ottenere un prestito pari alle tasse corrisposte all’estero, fino a quando queste gli verranno poi restituite. Giova rammentare che questo è un benefit a tutti gli effetti; dovrebbe essere oggetto di assoggettamento fiscale e previdenziale in base al 50% del Tus; personalmente ritengo possa rientrare tra quelli assorbiti nell’ambito della determinazione delle “retribuzioni convenzionali”

Il criterio di rimborso del credito è disciplinato in modo dettagliato dall’articolo 165 del Tuir o in alternativa in base articolo 23 comma 3 del DPR 600/1973; voglio solo evidenziare che in linea generale non è possibile avere in restituzione imposte superiori a quelle pagate in Italia e che, per determinare le imposte dovute in Italia, non devono essere prese in considerazione le perdite dei precedenti periodi di imposta ammesse in deduzione.


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Commenti

Francesco - 13/02/2019

Buongiorno, volevo conferma dei tempi di risposta al mio quesito dopo pagamento di 50 Euro + Iva. Lavoro in Cina e necessito una consulenza urgente - alla conferma dei tempi provvederò al bonifico, in tal caso necessito dei rif bancari Grazie saluti Francesco

Claudia Tossani - 13/02/2019

Buongiorno, qui le istruzioni su come funziona il servizio. 1. Acquista il servizio, accedi alla tua area riservata e scarica il documento con il collegamento per accedere alla pagina dove inserire il quesito. 2. Inserisci il quesito e compila il form con tutti i campi. Qui potrai anche selezionare il tuo ebook PDF omaggio tra i due indicati. 3. Attendi un massimo di 48h lavorative e ricevi il tuo quesito. L'acquisto del servizio si intende per la risposta ad un SINGOLO quesito. Per l'invio di quesiti multipli selezionare la quantità in fase di acquisto. https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html

FISCO E TASSE - 05/09/2018

Caro utente, per poter far fronte al gran numero di quesiti che ci pervengono quotidianamente sul “Lavoro Estero” abbiamo organizzato un servizio di risposta veloce al costo - in offerta - di 50euro + Iva che comprende: la risposta al quesito + un ebook a scelta tra i seguenti titoli: - Il Lavoro all'estero - 370 risposte in 460 pagine - Prezzo 24,90 - Incentivi per il rientro dei lavoratori dall'estero - Prezzo 14,90 Ti consigliamo pertanto di consultare tutte le risposte già pubblicate e se non trovi la risposta al tuo problema di valutare il nostro servizio di quesiti online: https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/38149-lavoro-estero-richiesta-quesito-online.html La risposta ti verrà fornita entro 48 ore lavorative.

Luigia Lumia - 12/10/2012

<strong><strong>ATTENZIONE</strong> <a href="http://www.fiscoetasse.com/forum/lavoro-allestero-rubrica-per-i-lavoratori-espatriati/" rel="nofollow">LA DISCUSSIONE SUL LAVORO ALL'ESTERO VIENE TRASFERITA SUL FORUM IN UNA SEZIONE APPOSITAMENTE CREATA.VAI AL FORUM DI FISCO E TASSE PER CONTINUARE A DISCUTERE SUL LAVORO ALL'ESTERO</a></strong>

Monica - 12/10/2012

Egr. Rag. Rodella, sono attualmente residente (permesso di domicilio C) in Svizzera insieme alla mia famiglia e dipendente di una società svizzera, quindi pago tutte le tasse in Svizzera; siamo tutti iscritti all' AIRE (non abbiamo piu' la residenza in Italia). Cosa succederebbe a livello fiscale se cambiassi società e venissi assunta da una società italiana con sede in Italia ma volessi mantenere la residenza e la famiglia in Svizzera? Il mio reddito sarebbe assoggettato al fisco italiano La ringrazio per l'attenzione e le porgo i miei cordiali saluti Monica

Luigia Lumia - 12/10/2012

La sua richiesta è stata spostata sul Forum di Fisco e tasse ina una sezione appositamente creata per i lavoratori all'estero. Per seguire la discussione <a href="http://www.fiscoetasse.com/forum/lavoro-allestero-rubrica-per-i-lavoratori-espatriati/" rel="nofollow">CLICCA QUI E VAI AL FORUM</a> , per partecipare alle discussioni occorre LA REGISTRAZIONE

Alex - 12/10/2012

Egregio Rag. Rodella, La contatto per avere delucidazioni riguardo la mia attuale situazione. Sono in procinto di iniziare un rapporto di lavoro come dipendente presso un’ azienda cinese in Cina. Il contratto e’ di 5 anni e prevede un soggiorno in loco pari o superiore ai 183 giorni all’anno. Per Il tempo rimanente svolgerò’ attività di ricerca per l’azienda stessa in Italia. Entrambe i periodi di soggiorno in Cina ed in Italia non sono continuarivi ma sono variabili da due a tre mesi fino a raggiungere i 183 e oltre come sopracitato. Le domande sono le seguenti: -Visto che l’azienda verserà per mio conto i contributi previsti dal fisco cinese . Sarò comunque soggetto ad una doppia tassazione in Italia? - che cosa devo fare per essere in regola con il fisco italiano? - ho contattato L’aire il quale mi dice che per essere iscritto devo essere residente per più di un’anno all’estero. Io manterrò la residenza presso la mia abitazione in Italia . Che cosa comporta tutto questo? - avendo un contratto di lavoro in Cina dovro richiedere la residenza fiscale in loco pur restando in Cina per periodi spezzettati durante l’anno fino a raggiungere i 183 gg ed oltre? Se comunque mantengo la residenza in Italia il periodo di 183 gg che permette di considerare la mia maggior residenza in Cina e’ ancora valevole al fine di evitare la doppia tassazione? La ringrazio in anticipo per la sua cortese risposta Cordialmente Alex

Luigia Lumia - 12/10/2012

Gentilissimo Alex <a href="http://www.fiscoetasse.com/forum/lavoro-e-dintorni-la-riforma-del-lavoro/84482-inizio-rapporto-di-lavoro-con-azienda-cinese.html#post289491" rel="nofollow">La discussione è stata spostata sul nostro FORUM dove potrà seguire la discussione</a> <a href="http://www.fiscoetasse.com/forum/lavoro-e-dintorni-la-riforma-del-lavoro/84482-inizio-rapporto-di-lavoro-con-azienda-cinese.html#post289491" rel="nofollow">clicchi qui per andare al FORUM DI FISCO E TASSE PER seguire la discussione. PER SCRIVERE OCCORRE LA REGISTRAZIONE.</a>

Andrea - 10/10/2012

Gentilissio Sig Rondella. La ringrazio per i Suoi utilissimi consigli. Premetto che io e mia moglie ci siamo trasferiti a Luglio in Italia dopo diversi anni di lavoro e residenza in Irlanda. Abbiamo cambiato residenza qui in Italia e mia moglie continua a lavorare per una assicurazione con sede in Irlanda come consulente Medico.( teleworking),voremmo capire come funzionera' la tassazione. I primi 6 mesi( scadranno a Gennaio) in cui l'azienda ci ha assicurato che si possono continuare a pagare le tasse allo stato Irlandese, ora stiamo cercando di capire come comportarci per il seguente periodo....per evitare doppie tassazioni. Ci puo' dare qualche dritta o buon consiglio in merito? La Ringrazio Anticipatamente Andrea

Luigi Rodella - 11/10/2012

Egregio signor Andrea, In linea generale dobbiamo sempre rispettare il principio di territorialità, che prevede il pagamento delle imposte nel luogo in cui viene svolto il lavoro (salvo le deroghe contenute nelle Convenzioni). Il problema del telelavoro non mi risulta essere stato affrontato dalle Convenzioni, nè dalla nostra legislazioni interna. Credo che se non disciplinato diversamente, si debbano applicare le regole generali (se l'attività viene svolata in Italia, qui dovrà pagare le tasse, anche se non residente). Con i migliori saluti. Luigi Rodella (questo è il mio cognome)

Ennio - 06/10/2012

Egregio Sig. Rodella, in caso di doppia residenza fiscale es italia ( in quanto si mantiene la residenza anagrafica) e inglese ( in funzione della normativa fiscale locale) da quello che ho capito occorre applicare lo schema gerarchico della convenzione tra i due paesi ex articolo 4 del modello Ocse per dirimere la situazione. In tal caso la normativa speciale della convenzione va a disapplicare la normativa intena. Ora, in caso di lavoro dipendente prestato in Uk per oltre 6 mesi,oltre ad altri redditi di fonte italiana come redditi fondiari si è obbligato ha presentare denuncia redditi in italia. Il quesito è: si può escludere dalla imposizione italiana il reddito di lavoro inglese, dichiarandsi residente Uk in quanto titolare di una abitazione estera ove si vive abitualmente con la famiglia, benche anagraficamente si è ancora residenti in italia, avvalendosi quindi dell'articolo 4 della convenzione, a discapito della norma dell'art.2 del Tuir? In caso di accertamento qual è la documentazione probatoria da conservare? So che esiste il credito di imposta ex art 165 ma comunque non è economicamente vantaggiosa per effetto delle aliquote italiane. Una curiosita: la procedura amichevole di cui fa riferimento all'articolo 4,in assenza dei requisiti precedenti è da attivarsi rivolgendosi alla Direzione Regionale della Agenzia Entrate? Grazie per l'attenzione. Ennio

Luigi Rodella - 07/10/2012

Egregio Signor Ennio, Rispondo alla prima delle sue domande, in quanto le successive vengono escluse. Se il soggetto è rimasto iscritto nelle anagrafi comunali della popolazione italiana, automaticamente rimane residente fiscale in base all’articolo 2. Ricordo che l’articolo 4 della Convenzione da lei citata, fa riferimento all’applicazione della legislazione locale “in virtù della legislazione di detto Stato”, per cui, per poter applicare il regime convenzionale, si deve rispettare la legge italiana, aspetto non rispettato dal soggetto, avendosi dovuto iscrivere almeno all’AIRE. Vorrei inoltre evidenziare che le Convenzioni non sono state stipulate, per consentire a taluni (furbi) di sottrarsi alle imposizioni locali, scegliendo le nazioni con fiscalità privilegiata. Come lei ha avuto modo di evidenziare tra le righe, è vero che in Italia l’imposizione fiscale ha assunto un livello molto alto e per alcuni cittadini, insostenibile; questo fatto è però frutto di enormi evasioni ed elusioni, degno dei peggiori stati di questa terra. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

ENRICA SCARATTI - 05/10/2012

Mio figlio, residente in Italia, lavora in Spagna come ricercatore da più di 2 anni. Vive a Barcellona tutto l'anno (più di 183 gg.) Ha fatto la denuncia dei redditi 2011 in Spagna pagando il dovuto, è proprietario di una porzione di abitazione a seguito di eredità. Abbiamo fatto in Italia 2 dichiarazioni dei redditi anno 2011 con esiti molto diversi. In una ci hanno applicato la doppia tassazione con addizionali varie, la 2° ci fa presentare la dichiarazione dei redditi spagnoli con l'aggiunta della proprietà immobiliare. Quale è la corretta interpretazione della convenzione - Art. 15 - lavoro subordinato? Ringraziando per la sua disponibilità le mando cordiali saluti

Luigi Rodella - 07/10/2012

Gentilissima signora Enrica, Non sono in grado di risponderle in quanto, come ho avuto modo di rilevare, io non compilo le dichiarazioni dei redditi, mi occupo solo di attività aziendali connesse ai dipendenti inviati all'estero. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Marco - 03/10/2012

Egregio ragionier Rondella, le vorrei chiederle se a suo parere rientro nelle retribuzioni convenzionali, se andassi a lavorare con una società straniera degli emirati arabi per esercitare la stessa identica professione che esercito nella mia attuale compagnia, e rimanessi in tale stato per più di 183 giorni all'anno e venissi assunto con contratto a tempo indeterminato, dunque continuativo e mantenesi la residenza fiscale in Italia. Consideri che ora lavoro per una società italiana che opera prevalentemente all'estero e che utilizza per i propri dipendenti le retribuzioni convenzionali quando superano i 183 giorni di permanenza . La ringrazio per la sua disponibilità e competenza

Luigi Rodella - 04/10/2012

Egregio signor Marco, Il mio cognome è Rodella. In merito al suo quesito, l'Agenzia delle entrate nella circolare 50/E del 2012, affrontando questo tema con ipotesi lavoratore italiano assunto da ditta tedesca, si era espressa in modo positivo. Io, anche in questo blog, avevo espresso talune perplessità, soprattutto sulle modalità di applicazione della norma, dovendo applicare una contrattazione straniera. Lei però ha già verificato che le mansioni, sono speculari. Considerando inoltre che questi Paesi rientrano fra quelli tipizzati nel comma 2bis dell'articolo 2 del Tuir, sarei un pò cauto, e sottoporrei la problematica all'Agenzia. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Luigi Rodella - 03/10/2012

Egregio signor Roberto, Ho già avuto modo di evidenziare che non sono un esperto di dichiarazioni dei redditi, la mia competenza si limita al rapporto di lavoro subordinato. Ciò premesso ritengo che il prossimo anno dovrà fare la dichiarazione dei redditi, limitatamente al reddito da lei prodotto in Italia da ottobre a dicembre. Relativamente alle deduzioni, dovrà rivolgersi ai Commercialisti. Con i migliori saluti. l.r.

Roberto - 03/10/2012

Gent.mo Sig. Rodella, approfitto della sua competente per sottoporle un paio di domande. Sono distaccato in spagna dal 01/01/2010, regolrmente iscritto all'AIRE e residente in Barcellona. Il giorno 1 di ottobre di quest'ann0 sono tornato in Italia, nei prossimi giorni chiedero' la cancellazione dal registro AIRE. In spagna ho usfruito del regime speciale per stranieri (la cosiddetta legge Beckham) pagando il 24,75% di irpef fisso. Le chiedo, visto che a partire dal 1 di ottobre inizio a percepire reddito in italia e di conseguenza pago le ritenute irpef in italia, nell'anno 2013 potro effettuare il 730 e poter quindi detrarre delle spese effettuate in italia nel 2012? Anche se solo tributero' in italia per 3 mesi? Molte grazie per la sua attenzione. Roberto

Patrizia - 02/10/2012

Buongiorno, Ho visto la risposta data al sig Dario, mi domandavo se accetta nuovi clienti presso il suo studio, e, in caso positivo se posso avere i suoi riferimenti per contattarla. La ringrazio, Patrizia

PAOLO - 30/09/2012

Rag. Rodella buonasera, sono un espatriato (=distaccato da una società italiana presso una sua controllata in Francia). Come tale ho diritto ad una esenzione per le spese di affitto della casa in cui abito a Parigi. Ora pensavo di acquistare la casa, ma non sono sicuro se posso detrarre della imposizione fiscale e in che misura. Ovviamente non mi aspetto tutto il valore di acquisto, ma una parte o magari il valore distribuito per N anni. Insomma le sono grato se mi aiuta a capire come stanno le cose. Grazie in anticipo. Paolo

Luigi Rodella - 01/10/2012

Egregio signor Paolo, ho avuto modo di rilevare che seguo tutta la parte "estero", esclusivamente connessa al rapporto di lavoro subordinato. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

renato - 25/09/2012

sono un consulente che opera all'estero per conto di sedi estere delle Nazioni Unite. Ho residenza fiscale in Italia. Facendo seguito alle risposte date alla signora Cinzia e al signor Enzo, il reddito cosi' prodotto si puo' considerare esentasse in base alla legge 20 Dicembre 1957 n. 1318 (adesione convenzione ONU)? Ho molta confusione e le risposte che si trovano in rete sono contraddittorie o non contemplano il mio caso. La ringrazio anticipatamente per una sua cortese risposta.

Luigi Rodella - 28/09/2012

Egregio Signor Renato, In questo blog ho affrontato la problematica dei lavoratori NATO ed ONU. Devo evidenziare che la normativa di riferimento è molto carente. Sugli aspetti fiscali, le disposizioni, le norme ed i commenti, sono insufficienti, forse perché riguarda una platea molto ristretta di utenza. Le fornisco quindi la mia opinione; da parte sua, anche in considerazione di quanto sopra detto, sarebbe opportuno che si rivolgesse anche all’Agenzia delle entrate per poter verificare la correttezza di questa impostazione. La legge che ha disposto sui privilegi e sulle esenzioni dei membri e personale delle Nazioni Unite, è la legge 20 dicembre 1957 n. 318. Vorrei rilevare che normativa affronta i privilegi e le immunità nei confronti di: a) Rappresentanti degli Stati membri. b) Funzionari c) Esperti. In missione per l’O.N.U. Relativamente alla esenzione da imposte sugli stipendi ed emolumenti ricevute dall’ONU, vale solamente per i Funzionari, mentre invece analogo trattamento non può essere applicato agli esperti. Per questa ultima categoria, i privilegi e benefici sono indicati nella sezione XXII, della “CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES NATIONS UNIES”. L’articolo 6 sezione 22, riporta le esenzioni. A mio giudizio non ci si riferisce all’esenzione fiscale; credo non si possa riprendere il punto e) che qui le riporto: “Les memes facilites, en ce qui concerne les reglementations monetaires au de change que celles qui sont accordees aux representants des gouvernements etrangers en mission afficielle temporaire”. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Marco - 18/09/2012

Egregio Sig.Rodella, Dopo un periodo di più di 2 anni di lavoro e domicilio in Svizzera (purtroppo non iscritto all'Aire) con contratto a tempo indeterminato sono rientraro il 5 Maggio 2011 in Italia. Il mio commercialista deve compilarmi il modello unico relativo al 2011 e non è sicuro se io devo pagare in Italia anche i redditi da lavoro dipendente per i mesi del 2011 trascorsi in Svizzera (da gennaio al 5 maggio) e se tassare in Italia anche il trattamento di fine rapporto Svizzero. Grazie mille per l'aiuto.

Luigi Rodella - 25/09/2012

Egregio signor Marco, Come ho avuto modo di rilevare non fornisco consulenze sulla dichiarazione dei redditi. Ciò premesso, sarei propenso nel ritenere che si potrebbe valutare l’applicazione dell’articolo 15 della convenzione Italia – Svizzera, per considerare la tassazione esclusiva., anche in considerazione che sotto l’aspetto temporale rientriamo. In caso contrario, qualora non ci siano i presupposti, dovrebbe pagare le tasse in Italia. Con i migliori saluti. Luigi Rodella Allego stralcio della Convenzione ……… 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato

marco - 10/10/2012

Egregio Sig. Rodella, grazie per la risposta ma temo ci sia un equivoco: come le dicevo sono rientrato dalla Svizzera il 5 Maggio (quindi ho trascorso la meno di 183 gg) e lei mi dice, se ho compreso bene, che "Ciò premesso, sarei propenso nel ritenere che si potrebbe valutare l’applicazione dell’articolo 15 della convenzione Italia – Svizzera, per considerare la tassazione esclusiva., anche in considerazione che sotto l’aspetto temporale rientriamo." Per favore mi aiuti a capire meglio. Mille grazie Marco

Luigi Rodella - 11/10/2012

Egregio signor Marco, credo non ci sia stato un equivoco. Io volevo solo evidenziare che qualora si realizzasssero tutti e tre i requisiti previsti dalla Convenzione, da me allegata in calce alla risposta; dove il primo requisito temporale si era realizzato, gli altri due non sono in condizione di saperlo, non conoscendo la struttura organizzativa del suo datore di lavoro. Ebbene in tale ipotesi si poteva applicare la tassazione esclusiva in Svizzera. Questo volevo dire. Saluti. l.r.

marco - 12/10/2012

Grazie ancora e cordiali saluti Marco

Giulio D'Alberto - 10/09/2012

Mi trovo attualmente a lavorare in Cina per una compagnia cinese, e visto che purtroppo le cose non vanno bene, mi trasferirò presto in India. Ho lasciato l'Italia a Giugno (ultimo reddito percepito), e lascio in Italia anche una casa a me intestata, moglie e due figli minori. Dovrò nel 2013 dicharare i redditi percepiti nei due Stati Esteri? E per gli anni a seguire? Sono obbligato a iscrivermi all'AIRE, ed a questo punto la mia casa in Italia non sarebbe più una "prima casa"? Grazie

Luigi Rodella - 25/09/2012

Egregio signor Giulio, Se lei rimane residente in Italia, dovrà pagare le tasse in Italia anche per i redditi prodotti in tutto il mondo (Cina e India). Dovrà inoltre pagare le tasse in loco, secondo le regole locali, a fronte delle quali avrà diritto ad un credito di imposte in Italia in base all’articolo 165 del Tuir. Fino a quando in Italia rimarrà la famiglia e l’abitazione, lei sarà considerato residente in Italia ed iscritto negli Uffici anagrafici del suo Comune di residenza. Se nulla muta, anche per gli anni a seguire, dovrà continuare a comportarsi in questo modo. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

capelli valter - 09/09/2012

Gent. rag. Rodella dal 2007 ho un conto corrente estero a lugano dove vengono versati gli stipendi del mio lavoro come cuoco presso imbarcazioni private di societa' estere battenti bandiera delle isole vergini caraibi io sono residente in italia e per motivi di lavoro trascorro piu' di 183 giorni all'estero come imbarcato a maggio 2012 passando dal confine a Chiasso la guardia di finanza mi ha trovato un foglio dov'e' scritto nome e conto corrente bancario di lugano senza gli importi scitti e mi hanno fatto un foglio come processo verbale io mi sono informato da un commercialista siccome non sapevo di conpilare il modulo RW per i conti all'estero ora spero di sanare gli anni 2011-12 per i restanti anni a che sanzione incorro avendo avuto sul conto una cifra di 70000 euro......mi sa anche dire se avverra' con certezza il controllo fiscale dell'agenzia entrate grazie

Rodella Luigi - 10/09/2012

Egregio signor Capelli Walter, Le avevo già risposto in data 1 agosto 2012 (vedi allegato 1 ) Credo che nessuno (o almeno spero), possa risponderle in merito ad eventuali controlli da parte dell’Agenzia. Saluti. Luigi Rodella Allegato n. 1 Tutta la materia concernente il rientro dei capitali in Italia, denunciata nel quadro RW del modello Unico, non è da me trattata. Posso solo evidenziare che i marittimi italiani, su navi bandiera estera, è escluso dalla base imponibile fiscale, il reddito derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni, nell’arco di dodici mesi. Tutto ciò premesso, si tratta di giustificare il motivo per il quale tali importi siano confluiti nel conto svizzero estero, e se i medesimi debbano essere oggetto di sanatoria. La consiglio di rivolgersi ad un Commercialista, che tratti queste materie. Con i migliori saluti. Luigi Rodella Rispondi

alex - 05/09/2012

Gent.mo Sig. Rodella, ricorro a lei nella speranza di trovare la soluzione: Da Febbraio lavoro a Mosca presso un'azienda russa con regolare contratto di lavoro, visto di tre anni (sono inquadrato come super esperto), permesso di soggiorno e quindi di lavoro. Il mio stipendio e' pagato in rubli su un conto ovviamente russo. Su questo stipendio pago il 13% di tasse, la mia residenza fiscale dovrebbe quindi essere in Russia. Sono pero' sempre residente in Italia, non ho alcune proprietà' se non l'auto e i giorni che passo all'estero potrebbero superare i 6 mesi. Che tasse dovrei pagare in Italia?cosa mi devo aspettare? Grazie alex

Rodella Luigi - 10/09/2012

Egregio signor Alex, Se lei è rimasto residente in Italia, dovrà corrispondervi le tasse anche per i redditi prodotti in tutto il mondo, in base al principio della “tassazione mondiale”. La tassazione avviene (se ci sono i requisiti), in base al comma 8 bis dell’articolo 51 del Tuir (retribuzioni convenzionali). Al momento in cui in Russia le imposte saranno definitive e quindi non più ripetibili, avrà diritto in Italia ad un credito di imposta determinato in base all’articolo 165 del Tuir. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Giovanni - 01/09/2012

Chiedo lumi sulla mia situazione: 2012 - lavorerò fino ad ottobre in Italia. come assunto un una azienda e con un compenso da amministratore per un'altra azienda in cui sono socio. - Da Nov. 2012 fino ad Apr. 2014 sarò assunto da un'azienda in UK e resterò comunque socio ed amministratore dell'azienda in Italia. Com'è inquadrabile la mia situazione dal punto di vista fiscale?

Rodella Luigi - 10/09/2012

Egregio signor Giovanni, Se lei rimane residente in Italia, dovrà versare le imposte anche per i redditi prodotti all’estero, in base all’articolo 51 comma 8 bis del Tuir (per rapporto di lavoro subordinato). In UK, dovrà corrispondere le imposte in base alle regole locali. In Italia, al momento in cui le imposte in loco saranno definitive, avrà diritto ad un credito d’imposta, determinato in base all’articolo 165 del Tuir. Distinti saluti. Luigi Rodella

Adone - 25/08/2012

Gentile Rag.Rodella, Le espongo la mia situazione attuale. Fino al 2001 ero residente in Italia e, come lavoratore dipendente, pagavo regolarmente le tasse sul reddito prodotto come lavoratore subordinato. Dal 2002 mi sono trasferito in Grecia, dove ho trasferito la residenza AIRE, ma ho anche aperto una posizione fiscale in loco in quanto ho cominciato a lavorare e pagare le tasse in loco. In Italia percio' risultavo si trasferito come residenza AIRE , ma come tasse non ho piu' dovuto sottoporre alcuna dichiarazione in quanto ho cominciato a pagare le tasse in Grecia. Quest'anno ho lavorato per 6 mesi in Italia con rapporto di lavoro subordinato, pur rimanendo ancora residente sia fiscalmente che come AIRE in Grecia visto che poi a fine Luglio il rapporto e' cessato.Domanda: il prossimo anno la dichiarazione dei redditi , per il lavoro in Italia, la devo fare solo in Italia oppure devo anche dichiarare gli stessi redditi ( seppur tassati in Italia) nella dichiarazione greca? ( che comunque sono tenuto a presentare visto che ho un immobile di proprieta' ad Atene). La ringrazio in anticipo per il tempo che mi vorra' dedicare.

Rodella Luigi - 29/08/2012

Egregio signor Adone, In relazione a quanto da lei evidenziato, credo non si debba escludere l’esclusività della tassazione in Grecia, se si perfezionano i requisiti previsti dall’articolo 15 della Convenzione Italia-Grecia, contro le doppie imposizioni (Articolo che qui in calce le trasmetto). Qualora non dovessero concretizzarsi i requisiti contenuti nella citata disposizioni (es. datore italiano, ovvero aver dimorato in Italia oltre i termini definiti), lei dovrà pagare le tasse in Italia, secondo le regole nostre interne. Probabilmente dovrà pagare le imposte anche in Grecia, essendo lei residente fiscale in Grecia, in base al principio della “tassazione mondiale” ed alle regole locali (disposizioni fiscali che io non conosco, e che lei deve verificare). Con i migliori saluti. Luigi Rodella Allegato n. 1 (Stralcio convenzione Italia – Grecia) Articolo 15 - Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui gli utili derivanti dall'utilizzazione di tale nave od aeromobile sono imponibili in conformità delle disposizione dell'articolo 8 della presente convenzione.

Paolo - 21/08/2012

Gentile Rag. Rodella, ringraziandola per l´ottimo lavoro le pongo il seguente quesito: Un cittadino italiano, lavoratore iscritto ad AIRE, residente a Dubai, senza legami familiari in Italia e con un contratto di lavoro sottoscritto con una societa´ di consulenza di Dubai, si trova ad operare, all´interno del mandato oggetto del proprio contratto, in numerosi Paesi, sia europei che non, per periodi di tempo mai superiori a 183 giorni all´anno per Paese. L´effettiva permanenza a Dubai e limitata a causa dei continui spostamenti nei Paesi dove il medesimo effettua la propria attivita` di consulenza per conto della societa` della quale e`dipendente. Il medesimo deve pagare le tasse anche in Italia o solo a Dubai?

Luigi Rodella - 25/08/2012

Egregio signor Paolo, sarebbe importante comprendere se si tratta di lavoratore autonomo ovvero subordinati. In linea generale posso rilevare che, le tasse in Italia le deve pagare solo se rimane residente fiscale, ovvero per quei redditi prodotti in Italia. Occorre inoltre esaminare quali sono le rispettive Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dalle due Nazioni (quella di residenza del lavoratore e quella di produzione del reddito). Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Valentina - 19/08/2012

Salve a tutti, ecco la mia situazione: Lavoro all'estero da quasi due anni, in particolare quest'anno (anno solare 2012) ho lavorato a Sydney da gennaio a luglio, e dopo un mese di ferie in Italia la prossima settimana mi trasferirò a vivere a Dubai. Premetto che non mi sono ancora iscritta all'AIRE, ma è una cosa che farò immediatamente appena arriverò a Dubai. Ecco il mio quesito: Dato che avrò soggiornato in uno stato estero per più di 183 giorni (dimostrabile da contratto d'affitto, di lavoro, biglietti aerei, timbro di ingresso ed uscita in Australia e via dicendo) ed ho pagato le imposte nel paese in cui mi trovavo, sono tenuta a fare la dichiarazione dei redditi in Italia per l'anno solare 2012? Ringrazio in anticipo per l'aiuto ed il tempo dedicato.

Luigi Rodella - 19/08/2012

Ritengo di si, essendo nell'anno 2012, residente fiscale in Italia. l.r.

Valentina - 19/08/2012

Quindi devo fare la dichiarazione dei redditi poiché anche se non mi trovavo fisicamente in Italia, non risultavo ancora iscritta all'AIRE? Se si, allora dato che lunedì avvierò la procedura per cancellarmi dagli archivi del mio comune e avvierò l'iscrizione all'AIRE, per il 2012 devo dichiarare i redditi percepiti all'estero da Gennaio fino al giorno in cui non risulterò più residente in Italia o dovrò comunque fare la dichiarazione per tutto l'anno 2012?

Luigi Rodella - 25/08/2012

Gentile Signora Valentina, Le rispondo direttamente non essendomi stata caricata la sua richiesta nel blog. Ecco le risposte alle sue richieste: 1. Se Lei perde i requisiti per essere considerata residente fiscale in Italia alla fine dell’anno, continuerà comunque a rimanere fiscalmente residente per l’intero periodo di imposta e conseguentemente, sarà tassata in Italia anche per gli eventuali redditi prodotti all’estero successivamente al trasferimento. 2. Le rammento inoltre che l’iscrizione all’Aire non è di per sé sufficiente per non essere considerati residenti fiscali in Italia. Sarebbe opportuno che Lei prendesse visione di questo argomento, sviluppato su questo blog in due rispettivi articoli. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Cristina - 09/08/2012

Buongiorno, Avrei una domanda: vivo negli Stati Uniti da qualche anno, lavoro in un organizzazione internazionale. Per l'anno 2011 non ero ancora iscritta all'AIRE ma vivevo e lavoravo già qui. Ai fini IVIE, non e' chiaro se l' imposta dovuta per un appartamento di mia proprieta' negli Stati Uniti, dove abito, e' dello 0,4 %, invece dello 0,76 %. Leggo: "si precisa al comma 15 bis dell’articolo 19 del DL 2012/11 convertito in legge n. 214/11 che....per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la residenza fiscale in Italia è determinata non in base ai cirteri ordinari indicati nel Tuir, bensì in base ad accordi internazionali ratificati. In tal caso, l’imposta sugli immobili detenuti all’estero si applica nella misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze." La saluto e la ringrazio, Cristina

Luigia Lumia - 10/08/2012

Buongiorno, secondo me lei puo' godere dello 0,40. L'argomento è stato oggetto della Circolare 28 del 2 luglio che a proposito recita:1.4 Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dai soggetti che prestano lavoro all’estero la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege - Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati, l’IVIE è stabilita nella misura dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Analogamente a quanto previsto dalla normativa italiana relativa all’IMU, si ritiene che per pertinenze dell’abitazione principale si debbano intendere le unità classificabili nelle tre categorie catastali di seguito riportate, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria:.....L’applicazione dell’aliquota ridotta permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia. Pertanto, l’aliquota dell’imposta si applica nella misura piena dello 0,76 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le disposizioni ordinarie dell’articolo 2 del TUIR e non sulla base di accordi internazionali. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare situata all’estero adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. In tale fattispecie non trova applicazione la soglia di esenzione di euro 200 di cui all’articolo 19, comma 15, del decreto. Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a ciascuno dei soggetti passivi la cui residenza fiscale in Italia sia determinata ex lege. <a href="http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/11259-immobili-e-attivit-finanziarie-all-estero-i-chiarimenti-dell-agenzia-in-merito-alle-modalit-di-calcolo-diell-ivie-e-ivafe.html" rel="nofollow"> Per il testo completo della circolare e per leggere altri articoli di commento vada sul nostro portale</a>

Marco Lisi - 06/08/2012

Gentile Rag. Rodella, seguo il suo blog con molto interesse. Sono un funzionario di agenzia internazionale, residente all'estero, quindi iscritto all'AIRE del paese europeo nel quale vivo. Il mio salario è esente da tassazione ed il mio stato è equiparato a quello diplomatico. La mia famiglia (moglie e tre figli, tutti a carico) è tuttavia ancora residente in italia, presso un'abitazione di proprietà nella quale mantengo il mio domicilio. Come devo comportarmi per la dichiarazione dei redditi di quest'anno (redditi 2011)? Devo pagare le tasse sul mio 50% di casa come se non fosse più "prima casa"? Posso chiedere detrazioni per le spese mediche (avvenute in Italia) e le tasse universitarie dei miei figli? La ringrazio anticipatamente per l'aiuto che mi potrà dare. Con i miei saluti, Marco L.

Luigi RODELLA - 06/08/2012

Egregio signor Marco, ho già avuto modo di evidenziare che non sono esperto sulle dichiarazione dei redditi. La mia attività è propedeutica e avviene all'interno dell'azienda. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Marco Lisi - 07/08/2012

Riformulo il mio questito. Devo considerarmi fiscalmente residente in Italia o no? Pur essendo iscritto all'AIRE, mantengo infatti la mia famiglia e le mie proprietà in Italia. Solo il mio salario, peraltro esente da tasse, mi viene percepito all'estero.

Luigi RODELLA - 07/08/2012

Egregio signor Marco Lisi, Se Lei ha mantenuto il suo centro d’interessi in Italia, come la famiglia e la la casa, nonostante sia iscritto all’Aire, ritengo Lei debba considerarsi residente in Italia, in quanto per essere considerato “non residente” devono concorrere tutti tre i requisiti previsti nell’articolo 2 comma 2 del tuir: 1. Iscrizione anagrafica nelle liste del suo Comune, per la maggior parte del periodo d’imposta. 2. Il domicilio (cioè la sede principale dei suoi affari ed interessi) 3. La residenza (cioè la sua dimora abituale). E’ sufficiente che sussista uno solo di questi requisiti perché un soggetto sia considerato residente in Italia. (A questo proposito veda la circolare 307/E del 2.12.1997). Nel caso da Lei evidenziato, di fatto non si è concretizzato il punto 2. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Cristina - 09/08/2012

Buongiorno, ho letto il suo blog, complimenti. Avrei una domanda: vivo a NY da qualche anno, lavoro in un organizzazione internazionale. Per l'anno 2011 non ero ancora iscritta all'AIRE ma vivevo e lavoravo già qui, crede che dovrei pagare lo 0,4 %, invece dello 0,76 % per un appartamento di mia proprietà a NY, dove abito? Leggo: "si precisa al comma 15 bis dell’articolo 19 del DL 2012/11 convertito in legge n. 214/11 che....per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la residenza fiscale in Italia è determinata non in base ai cirteri ordinari indicati nel Tuir, bensì in base ad accordi internazionali ratificati. In tal caso, l’imposta sugli immobili detenuti all’estero si applica nella misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze." La saluto e la ringrazio, Cristina

LUIGI RODELLA - 01/08/2012

LA RINGRAZIO E RICAMBIO. L.R.

Gabriella - 27/07/2012

Buongiorno Rag. Rondella, ho letto con quanta precisione cerca di chiarire i dubbi degli espatriati e dei i futuri espatriati e quindi spero di poter contare su una sua valutazione del caso che vorrei affrontare. Dopo 22 anni da lavoratore dipendente dal marzo 2011, per lavorare, sono dovuta diventare un libero professionista [ditta individuale iscritta con la qualifica di Piccolo Imprenditore (sez. speciale) e Annotata con la qualifica di Impresa Artigiana (sezione speciale)] e in questi giorni ho ricevuto una offerta dal governo del Qatar come lavoratore dipendente (no tax). Io sono sposata con un figlio: partirei io facendo prendere residenza anche a marito e figlio ma loro vivrebbero la maggior tempo in Italia almeno per i prox 2 anni (mio figlio deve finire la scuola media). Ad oggi in Italia ho: p iva (dovrei chiuderla?), non ho comunione beni con il marito, posseggo una casa ma è nuda proprietà, sono oggi residente nella casa che è solo di mio marito, ho un conto bancario e dei titoli, 2 automezzi. Temo di rientrare nel caso che quanto guadagnerò sarà tassato in Italia visto che i miei legami familiari resteranno per un po' in Italia malgrado otterranno permesso di residenza in Qatar.

Rag. Luigi Rodella - 28/07/2012

Gentile signora Gabriella, Credo che fino a quando manterrà la sua famiglia in Italia, dovrà corrispondere le imposte in Italia ed eventualmente ottenere il credito di imposta per quelle corrisposte in Qatar. Poi, quando la famiglia sarà trasferita in Qatar, e lei eserciterà l’attività lavorativa esclusiva in quello Stato, la nuda proprietà di un alloggio, un c/c, eventuali titoli ed auto in Italia, non potranno configurare un vero “centro di interessi”. (Veda a questo proposito le numerose ipotesi già pubblicate su questo blog). Per quanto riguarda la partita Iva, non saprei darle un consiglio, certamente, al momento in cui lei decidesse di non essere più residente in Italia, questo potrebbe forse essere un problema, sull’individuazione del reale centro di interessi. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Gabriella - 29/07/2012

Buongiorno, grazie mille della pronta risposta, pensavo di attendere almeno fino a lunedì... Mi pemetta un ultimo quesito: dato che potrei ottenere la residenza di mio marito e mio filgio in Qatar da subito potrei registrare anch'essi all'AIRE? Ma se mio figlio permanesse per tutto l'anno scolatico in Italia (206 gionri) ma io e mio marito non superassimo la metà dei giorni in Italia potremmo configurarci come una famiglia espatriata? Questa complicazione di non partire tutti e 3 subito deriva solo dal desiderio di mio figlio di completare la scuola media in Italia. Per mio marito, oggi artigiano, muoversi all'estero non sarebbe un rpoblema fin da subito. Un saluto e grazie mille delle indicazioni e del suggerimento a verificare gli altri blog. Gabriella

Rag. Luigi Rodella - 29/07/2012

Gentile signora Gabriella, Credo non si tratti di semplici procedure burocratiche; per iscriversi all’AIRE è necessario non essere più presente in Italia (domicilio e residenza); essersi cancellato dalle anagrafi della popolazione del Comune ove lei risiede ed iscriversi in quella degli italiani residenti all’estero. Il tutto non è automatico in quanto ci sono degli accertamenti effettuati dai vigili del comune ove lei risiede; prima di avere ottenuta l’iscrizione c’è un periodo di istruttoria alcune volte un po’ lungo. Tutto ciò premesso, vorrei inoltre e evidenziare che l’aspetto temporale connesso all’iscrizione all’anagrafe è un requisito, per non essere considerato residente in Italia; gli altri due sono il domicilio e la residenza, come definiti nel Codice Civile. Per cui, qualora riuscisse con qualche escamotage, a far iscrivere la famiglia all’anagrafe dei residenti all’estero, rimane pur sempre un aspetto fattuale, facilmente accertabile, come nel suo caso l’iscrizione del figlio a scuola. Questa è la mia opinione. Con i migliori saluti. Luigi Rodella (29 luglio ’12)

Gabriella - 01/08/2012

Buongiorno, la ringrazio e soprattutto conferma quanto immaginavo e quindi la questione mi sa che si chiude qui. Per espatriare attenderò la fine della scuola di mio figlio. La ringrazio ancora per la sua disponibilità, chiarezza e velocità nelle risposte. Buon agosto Gabriella

mariolina - 22/07/2012

Gent.mo Rag. Rodella, ho gia beneficiato dei suoi chiarimenti e la ringrazio ma ho un dubbio. Se una persona è iscritta Aire ed è residente all'estero, ad esempio in Kenya come nel mio caso, i famosi 183 giorni li deve trascorrere tutti nel paese dove è residente e quindi nel mio caso in Kenya? Visto che amo molto viaggiare e adesso che sono pensionata posso finalmente farlo, se trascorro ad esempio 100 giorni in Kenya, 90 in Australia , 50 in Tunisia e i restanti in Italia posso coinsiderarmi residente in Kenya o no? Come le ho già detto io non ho niente in Italia, nè casa nemmeno in affitto nè conto corrente nè auto, quando sono in Italia sono ospite di una cara amica. Grazie per la sua gentilezza e disponibilità Un cordiale saluto Mariolina

Rag. Luigi Rodella - 23/07/2012

Gentile Signora Mariolina Grillo, In merito al suo quesito, in linea generale ritengo non sussistano i requisiti per essere considerata residente in Italia, a questo proposito la rimando alle riflessioni che avevo fatto nella mia precedente comunicazione dello scorso 15 giugno. Riguardo i requisiti per essere considerata residente fiscale in Kenya, occorre verificare quali sono le caratteristiche previste dalla legislazione fiscale locale. Da parte mia potrei fare una riflessione sull’articolo 4 della convenzione tra Italia e Kenya, circa il principio di unicità della sottoposizione alle imposizioni fiscali: esaminando il contenuto credo che Lei debba essere assoggettata alla fiscalità del Kenya. Salvo quel 5% a titolo di tassazione concorrente per la pensione percepita in Italia. Se poi Lei nell’ambito della sua attività itinerante, stesse parte in Kenya e parte in altri Paesi, ebbene in tal caso si dovrebbe verificare la convenzione tra i vari Stati ed il Kenya. Ulteriore considerazione: se in ogni caso Lei in nessuno di questi Stati produce reddito, ritengo che l’unico dubbio possa sussistere con la nostra Nazione; dubbio che a mio giudizio può considerarsi superato. Le allego l’articolo 4 della citata convenzione. La saluto cordialmente (con un po’ d’invidia). Luigi Rodella -------------------------------- ALLEGATO 1 Articolo 4 Domicilio fiscale 
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Ai fini del presente articolo, un'abitazione permanente è quella ove la persona abita con la sua famiglia. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

mariolina - 21/07/2012

Gent.mo Rag. Rodella, le chiedo gentilmente una precisazione. Sono una signora italiana,pensionata iscritta Aire e sono residente in Kenya. I 183 giorni necessari per essere considerata residente fiscalmente all'estero, devo trascorrerli tutti e 183 in Kenya? Se, ad esempio, ne trascorressi 100 in Kenya e 83 in Sudafrica, sarei considerata residente all'estero o no? Grazie per la risposta che come sempre sarà precisa e competente e la saluto con cordialità Mariolina

Adone - 18/07/2012

Gentile rag.Rodella, sempre riagganciandomi al discorso dell'assunzione presso società estera, egiziana ( partecipata da soc.italiana in maggioranza) , ho capito che dovrei poi versare all'INPS i contributi volontari da parte mia onde continuare ad alimentare la mia posizione pensionistica , visto che, a quanto mi risulta, i contributi sociali ( molto bassi nella realtà), versati dal datore di lavoro in Egitto non potrei recuperarli non esistendo una Convenzione in merito tra Italia ed Egitto. DIscorso Tassazione sul reddito : Dal momento che la società egiziana agirebbe da sostituto di imposta in loco, pagherei le Tasse in quel Paese. La domanda che Le pongo a riguardo è questa: sarei poi obbligato a denunciare il reddito prodotto in quel paese qui in Italia ?.. Fiscalmente , da molti anni sono residente in Grecia come cittadino iscritto AIRE. In Italia ho solo una posizione INPS alimentata con gli anni di lavoro precedenti al 2001, che vorrei continuare ora alimentare volontariamente per poi ricongiungere alla fine con gli anni di contribuzione versati in Grecia. A questo riguardo le pongo un'ultima domanda : Con le normative attuali, si possono ricongiungere anche gli anni di contribuzione versati in Egitto ? Grazie in anticipo ancora una volta.

Rag. Luigi Rodella - 19/07/2012

Egregio Signor Adone: Le mie risposte: 1. Qualora lei non fosse più residente fiscale in Italia, non dovrebbe sottostare alla potestà impositiva italiana, (limitatamente ai redditi di lavoro dipendente). Essendo comunque residente fiscale in Grecia, il problema potrebbe porsi nei confronti degli altri due Stati (Grecia, Egitto). La sua attenzione deve essere rivolta in tal senso. 2. I lavoratori dipendenti possono richiedere il riscatto del lavoro prestato in Paesi non convenzionati (quindi anche l’Egitto). La richiesta di riscatto per lavoro all’estero può essere presentata: • Senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico; • Per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (es.: solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione). • I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, la concessione delle cure termali e per il diritto alla prosecuzione volontaria. • L'onere del riscatto è determinato sulla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al richiedente sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto .

Adone - 20/07/2012

Gentile Rag.Rodella la ringrazio molto per la completezza delle Sue delucidazioni. Riguardo al punto 2 mi sorgerebbe il seguente dubbio di conseguenza : 2. I lavoratori dipendenti possono richiedere il riscatto del lavoro prestato in Paesi non convenzionati (quindi anche l’Egitto). Domanda : Poichè comunque i contributi sociali versati in un Paese come l'Egitto dal datore di lavoro egiziano ai dipendenti assunti con contratto locale non sono di importo percentuale elevato ( ossia molto inferiori al 35% circa di contribuzione previdenziale rispetto della retribuzione lorda come vige in Italia ) , il lavoratore italiano li' assunto potrebbe , contemporaneamente al rapporto lavorativo instauratosi in loco, versare volontoriamente e contemporaneamente contributi alla propria Cassa previdenziale in Italia, ex. Inps ? Oppure dovrebbe farlo in un secondo momento?

Rag. Luigi Rodella - 20/07/2012

Egregio signor Adone, E' una domanda molto pertinente; infatti come lei vuole rilevare, la prosecuzione volontaria in Italia è incompatibile con altra assicurazione previdenziale in corso. Ritengo che nella fattispecie debba esserci una deroga in quanto i contributi egiziani non sono totalizzabili. Anche nel sito dell'Inps viene prevista la possibilità di proseguire volontariamente e di riscattare il periodo versato all'estero. Per cui se decide di proseguire volontariamente, la domanda deve essere immediata, se invece intende coprire successivamente il periodo, si applica la disciplina del riscatto; in questo ultimo caso l'onere è diverso in relazione al momento decorrerà la prestazione. Con i migliori saluti. l.r.

Enzo - 11/07/2012

penso di aver trovato a risposta ala domanda della Sig.ra Porracin: Risoluzione 11 del 10.02.00 MATERIA FISCALE: Irpef OGGETTO Trattamento fiscale delle pensioni erogate dall'ONU. TESTO Alla Direzione Regionale del Veneto --------------------------- In relazione alla richiesta formulata con la nota cui si risponde, riguardante l'oggetto, si fa presente che la Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1957, n. 1318, prevede l'esenzione da imposta per gli emolumenti corrisposti ai funzionari. Tale esenzione, peraltro, e' operante soltanto fino a quando i funzionari prestano servizio presso la Organizzazione internazionale di cui si tratta; cio' in quanto la stessa, al pari delle altre agevolazioni contenute nella citata Convenzione, e' riconosciuta nell'interesse delle finalita' istituzionali delle Nazioni Unite, finalita' che vengono perseguite anche attraverso la struttura organizzativa, della quale ovviamente fa parte il personale in servizio. Pertanto, le pensioni erogate dalle Nazioni Unite e percepite da soggetti residenti In Italia vengono regolarmente assoggettate ad imposizione, secondo le disposizioni previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, non esistendo alcuna specifica norma che ne preveda l'esclusione da imposizione. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957;1318

LUIGI RODELLA - 11/07/2012

Egregio signor Enzo, La ringrazio moltissimo, da parte mia nel formulare la risposta, forse causa una lettura troppo veloce avevo ripreso una mia precedente risposta fornita nei confronti di un soggetto NATO. Lei però nell’allegato, ha riportato la normativa di riferimento che riguarda l’esenzione all’imposizione dei funzionari ONU in servizio, non però dei pensionati. In merito alla questione dei pensionati, voglio evidenziare che ad analoga conclusione la risoluzione 285/E del 16 dicembre 2009, era già pervenuta per quanto riguarda il personale pensionato della NATO. Credo che il senso di un blog sia appunto anche questo, mettere in comune esperienze ed opinioni. Con i migliori saluti Luigi Rodella

Enzo - 11/07/2012

Gentile Rag. Rodella, Non sono sicuro di aver capito correttamente la Sua risposta alla domanda della Sig.ra Cinzia Porracin la quale chiedeva se esiste un accordo tra il Governo italiano e le Nazioni Unite che disciplina l’esenzione del pagamento delle imposte sui redditi ricevuti dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Nella sua risposta alla Sig.ra Porracin, la quale riporta il testo scritto in risposta al Sig, Dario, fa riferimento al DPR 2083/1962 (articolo 8 comma 5). In particolare, non ho capito se il DPR 2083/1962 disciplina il pagamento delle imposte sui redditi ricevuti da organizzazioni UN. In caso la risposta sia affermativa Le vorrei chiedere dove posso trovare una copia del DPR 2083/1962; in caso la risposta sia negative Le vorrei pore nuovamente la questione sollevata dalla Sig.ra Porracin. Grazie.

Adone - 03/07/2012

Gentile rag.Rodella, riagganciandomi alla tematica prcedentemente da me posta e a cui Lei ha cosi esaustivamente risposto, vorrei porle la seguente successiva domanda : se in caso di assunzione presso società egiziana, con contratto locale, potrei comunque versare per conto mio contributi volontari presso l'INPS in Italia. Questo nel caso non si potesse attivare la normativa da Lei citata nei confronti della controllante italiana. Potrei ossia volontariemnte versare all'INPS in Italia una parte della mia retribuzione netta li' percepita? Tenedo conto anche del fatto che, comunque, la società locale verserebbe una parte di contribuzione pensionistica in loco, che poi alla fine andrei a ricongiungere in Italia, alla fine del periodo lavorativo.Grazie.

Rag. Luigi Rodella - 04/07/2012

Egregio signor Adone, in alternativa lei può: . fare domanda di prosecuzione volontaria all'inps. . Oppure, riscattare successivamente i periodi di lavoro all'estero. Non si tratta di versare una parte della retribuzione all'Inps; lei dovrà espletare tutta la procedura prevista dall'Istituto relativamente alla prosecuzione volontaria. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Adone - 02/07/2012

Gentile rag.Rodella La ringrazio sentitamente per l'esauriente risposta. cordialmente Adone

Adone - 29/06/2012

Errata corrige nella 2a domanda: Essendo cittadino italiano , a livello di assicurazioni sociali, potrei rientrare nella tutela prevista dalla legge 398/87 pur essendo la società che mi assumerebbe si estera ma partecipata in maggioranza da società italiana ? grazie

Rag. Luigi Rodella - 30/06/2012

Egregio signor Adone, Se lei: 1. Non è più residente fiscale in Italia. 2. Ha ora un rapporto di lavoro con società straniera, dove in quel luogo paga le tasse ed è assicurato alla previdenza locale. Devo concludere che con l’Italia non abbia più alcun rapporto né previdenziale né tantomeno fiscale. Non conoscendo la legislazione del Paese UE di provenienza, né quella dell’Egitto, non posso rispondere alla prima domanda; a grandi linee se la legislazione dei Paesi stranieri è in linea con le direttiva Ocse, direi che potrebbe esserci una tassazione concorrente; dovrebbe però verificare le varie normative dei due Paesi. Per rispondere alla seconda domanda, il problema è molto complesso, poiché si dovrebbero esaminare molti fattori. In linea di principio la legge 398/1987 ha voluto proteggere i cittadini italiani operanti all’estero; sia con il datore italiano ovvero straniero. Tant’è che l’articolo 1 commi 1 e 2 della 398/1987, prevedono la possibilità di essere assicurati in Italia con iscrizione all’Inps. Sarei propenso nel ritenere che, qualora la ditta straniera, appartenente ad un gruppo italiano decidesse di assumere un lavoratore italiano, sarebbe senz’altro ipotizzabile la possibilità di attivare la normativa da me sopra citata, con la richiesta di assunzione ex art. 2. Deve però esserci un soggetto mandatario italiano, che decida di accettare un mandato internazionale, nell’ambito del quale si impegna di rispettare tutti gli adempimenti derivanti dal contratto estero, versare i contributi (Inps, Inail), elaborare le paghe, certificare Cud e 770, eccetera. Di solito questa incombenza, essendo molto gravosa, la detiene l’azienda italiana, facente parte del gruppo. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Adone - 29/06/2012

Salve rag.Rodella, sono italiano residente estero in Paese UE dove pago le tasse. Mi accingo ad essere assunto in un Paese extra UE ( Egitto) per conto di una società locale partecipata da società italiana. Le domande che le rivolgo sono le seguenti : Disponendo solo del reddito da lavoro dipendente, le tasse le dovro' pagare solo in Egitto oppure anche nel Paese UE di residenza? Essendo cittadino italiano , a livello di assicurazioni sociali, rientrerei nella tutela prevista dalla legge 398/87 pur essendo la società si estera ma partecipata e con pacchetto di controllo della società egiziana ? La ringrazio sin d' ora per l'attenzione che vorrà dare ai miei quesiti. Cordialmente. Adone

Paolo - 29/06/2012

Buongiorno, desidero avere una informazione: lavoro in Svizzera dove vivo in una casa in affitto (100% per oltre 10 mesi all'anno con permesso per frontalieri tipo G) e la mia residenza in Italia è oltre la fascia di confine dei 20 km. Devo presentare la dichiarazione dei redditi anche in Italia?

Rag. Luigi Rodella - 29/06/2012

Egregio signor Paolo, Ho già avuto modo di rilevare che non compilo le dichiarazioni dei redditi, né sono esperto in tal senso. La mia competenza è prettamente aziendalistica. Ciò premesso ritengo che a lei dovrebbe applicarsi la normativa riferita ai “frontalieri”. Le fornisco qui in allegato un passaggio tratto da un mio recente lavoro, relativo appunto a questa tipologia di attività ------------------------------------- Lavoratori frontalieri. I redditi derivanti da lavoro dipendente, prestato all’estero, in zone di frontiera, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, nel corso di questi ultimi anni ha subito una serie di variazioni. Va ricordato che sino alla modifica introdotta con la legge Finanziaria del 2001 (L. 388/2000), nei confronti dei lavoratori frontalieri veniva applicata l’esenzione di imposta prevista dall’articolo 3, comma 3, lettera c) del Tuir, norma destinata a tutti i lavoratori dipendenti che producevano redditi di lavoro dipendente all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, sia si trattasse di lavoratori che stabilmente operavano all’estero, sia si trattasse, come nel nostro caso, di spostamenti giornalieri, oltre le zone di confine, con rientro in Italia alla sera. Questa disposizione è stata abrogata con decorrenza dal 2001, introducendo per i lavoratori frontalieri una diversa normativa, che ha previsto l’esclusione dalla tassazione riferita al Paese di origine, per gli anni 2001 e 2002 (art. 3, comma 2, L. n. 388/2000; Ag. Entr. circ. n. 15/E/2002). Per gli anni successivi, che decorrono dal 2003 al 2011, i redditi prodotti dai frontalieri, concorrono a formare il reddito complessivo, per l'importo eccedente 8.000 euro. Per l’anno in corso, la legge n. 14 del 24.2.2012 (conversione del DL “mille proroghe”), ha prorogato nei loro confronti l’agevolazione fiscale, riducendo la franchigia ad € 6.700,00 Qualora esistessero delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, le eventuali disposizioni ivi previste, si sostituiscono alla nostra legislazione interna. Tutte le Convenzioni sono redatte sulla falsariga del modello approvato dall’Ocse, e le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato, sono contenute nell’articolo 15. Qualora gli Stati aderenti abbiano deciso di normalizzare i lavoratori frontalieri, questa disciplina rientra generalmente, nell’ultimo comma dell’articolo 15. ------------------------------ Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Alex - 11/10/2012

Egregio Rag. Rodella, La contatto per avere delucidazioni riguardo la mia attuale situazione. Sono in procinto di iniziare un rapporto di lavoro come dipendente presso un' azienda cinese in Cina. Il contratto e' di 5 anni e prevede un soggiorno in loco pari o superiore ai 183 giorni all'anno. Per Il tempo rimanente svolgerò' attività di ricerca per l'azienda stessa in Italia. Entrambe i periodi di soggiorno in Cina ed in Italia non sono continuarivi ma sono variabili da due a tre mesi fino a raggiungere i 183 e oltre come sopracitato. Le domande sono le seguenti: -Visto che l'azienda verserà per mio conto i contributi previsti dal fisco cinese . Sarò comunque soggetto ad una doppia tassazione in Italia? - che cosa devo fare per essere in regola con il fisco italiano? - ho contattato L'aire il quale mi dice che per essere iscritto devo essere residente per più di un'anno all'estero. Io manterrò la residenza presso la mia abitazione in Italia . Che cosa comporta tutto questo? - avendo un contratto di lavoro in Cina dovro richiedere la residenza fiscale in loco pur restando in Cina per periodi spezzettati durante l'anno fino a raggiungere i 183 gg ed oltre? Se comunque mantengo la residenza in Italia il periodo di 183 gg che permette di considerare la mia maggior residenza in Cina e' ancora valevole al fine di evitare la doppia tassazione? La ringrazio in anticipo per la sua cortese risposta Cordialmente Alex

Tony - 26/06/2012

Buongiorno Rag. Rodella, sono residente a Tassarolo (AL) e attualmente sono dipendente presso una ditta che effettua service su macchine a controllo numerico. Ho ricevuto una proposta di lavoro da una società che ha sede in Francia ma io vorrei continuare a pagare le tasse in Italia perché questo mi permetterebbe di usufruire delle agevolazioni fiscali per quanto riguarda il mutuo prima casa, e i lavori di ristrutturazione che sto svolgendo presso la mia abitazione. E’ possibile fare ciò? Aggiungo che le mie prestazioni lavorative non si svolgeranno esclusivamente in Francia ma come avviene già ora possono svolgersi in vari paesi europei ed extra-europei in quanto avvengono presso i clienti che hanno questi macchinari. Ho già svolto ricerche tramite internet e presso il commercialista che si occupa del mio 730 ma non ho ricevuto risposte chiarificatrici. Mi sono inoltre rivolto all’ufficio dell’agenzia delle entrate di Novi Ligure e loro mi dicono che sarò imponibile in Francia. Potrei rientrare nell’articolo 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289? Oppure qualcosa del genere? Spero di aver esposto in maniera esauriente il mio caso. Se aveste bisogno di altri dettagli o chiarimenti sono a disposizione. Distinti Saluti

Rag. Luigi Rodella - 26/06/2012

Egregio signor Tony, In riferimento al suo quesito, Le comunico quanto segue: 1. Se è assunto da società francese, lavorando in Francia, e continuando ad essere residente fiscale in Italia, dovrà pagare le tasse in Italia, sul reddito effettivo prodotto a titolo di lavoro subordinato in Francia. Parimenti in Francia dovrà pagare le tasse in base alle regole locali. Quando le imposte in Francia saranno considerate definitive e non più ripetibili, avrà diritto a fruire di un credito d’imposta in Italia determinato, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 165 del Tuir. 2. Se, in virtù della sua attività “itinerante”, parte dell’attività lavorativa viene svolta non solo in Francia, ma anche in altre Nazioni, occorre verificare in ciascuna Nazione, la permanenza lavorativa nell’anno fiscale considerato; successivamente controllare l’articolo 15 delle rispettive convenzioni, riguardanti ogni singolo Stato. In linea generale, alla presenza di convenzione, se non rimane oltre 183 giorni nell’anno, riterrei non esserci problema. In assenza di convenzione ovvero se la permanenza si dovesse protrarre oltre il limite da me citato, il problema potrebbe porsi, e sarebbe particolarmente complesso. 3. In merito all’alloggio, in linea generale, ritengo debba applicarsi il principio di territorialità, per cui dovrà pagare le tasse in Italia, in base a tutte le regole nostre interne. E qui mi fermo in quanto, come ho avuto modo di evidenziare, non faccio le dichiarazioni dei redditi. Con i migliori saluti. LUIGI RODELLA

Tony - 06/07/2012

Buon giorno Rag. Rodella e innanzi tutto grazie per la sua esauriente risposta,L'unica parte che non capisco è quando lei mi scrive:Quando le imposte in Francia saranno considerate definitive e non più ripetibili, avrà diritto a fruire di un credito d’imposta in Italia determinato.Potrebbe spiegarmelo con parole diverse.Grazie anticipatamente

Rag. Luigi Rodella - 06/07/2012

Egregio signor Tony, Lei avrà diritto in Italia ad avere un credito di imposta, disciplinato dall'articolo 165 del testo unico imposte dei redditi (dpr 917/1986). La citata norma prevede che le imposte pagate all'estero devono essere a titolo definitivo, in quanto il fisco italiano non può ricalcolare imposte "provvisorie", sarebbe un lavoro logorante e mai certo. Per cui, il rimborso avviene al momento in cui in Francia le imposte saranno definitive; io non conosco questo momento, lo dovrà verificare lei in loco dagli esperti locali, o meglio dall'azienda francese distaccataria. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Mariolina Grillo - 16/06/2012

Gent.mo e bravissimo Rag.Rodella, sono una pensionata, divorziata da 30 anni, dall'1.1.2012 mi sono trasferita in Kenya, dove conto di stare 183 giorni all'anno, mentre i restanti 182 giorni conto di trascorrerli parte in Italia e parte in Spagna e Tunisia Sono iscritta all'Aire dall'1.1.2012 ed ho la residenza in Kenya come pensionata dall'aprile 2012. In Italia non ho immobili di proprietà, non ho casa in affitto, non ho un c/c nè auto, ma solo un libretto di risparmio postale sul quale l'Inps mi versa la pensione di 712 euro mensili. In Italia ho una figlia di 40 anni nubile madre di un bambino e quando sono in Italia sono ospite di una cara amica. Ho tutti i requisiti per essere considerata residente in Kenya? La pensione posso continuare a percepirla in Italia o questo fa sì che io debba fare la dichiarazione dei redditi in Italia? Ultima domanda. Il kenya è black list? Ha degli accordi con l'Italia? Ho chiesto un pò ai vari italiani trasferitisi lì ma ho trovato una totale disinformazione al proposito. La ringrazio ragionier Rodella e la saluto cordialmente Mariolina

LUIGI RODELLA - 16/06/2012

Gentile signora Mariolina Grillo, La ringrazio per i complimenti. In merito al quesito da Lei posto, Le comunico quanto segue: 1. Residenza. Ritengo che i requisiti da Lei indicati, di fatto concretizzano tutti gli elementi utili a non essere residente in Italia (vedi articolo 2 comma 2 del Tuir); come ho già auto modo di evidenziare in questo blog, avere un conto corrente nell’ambito del quale vengono accreditate le retribuzioni ovvero le pensioni, non significa avere il proprio centro di interesse in Italia; neppure avere in Italia una figlia ed un nipote (i quali sono loro di fatto una famiglia), significa avere il proprio centro di interesse. Per quanto riguarda l’ambito temporale, magari veda di rimanere in Kenya qualche giorno in più. 2. Pensione . In merito alla pensione, Le fornisco l’articolo 18 della Convenzione Italia – Kenya. (allegato 1). Non avevo mai avuto modo di esaminare questa convenzione. La trovo molto “pittoresca”; prevede che Lei essendo residente in Kenya, debba là pagare le tasse. Però in Italia, c’è un minimo di “tassazione concorrente”, determinata in ragione del 5%. Verifichi, nell’ambito della liquidazione l’Inps cosa le viene trattenuto; (credo che, se rispettano la convenzione ogni mese dovrebbero esserci circa € 35,6 di trattenute); Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, come ho già avuto modo di rilevare, non le faccio e non sono esperto in tal senso. 3. Paesi black list. Il Kenya fa parte dei regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata, dove le disposizioni indicate nell'art. 1 (paradisi assoluti) si applicano, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate: Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones. Credo che se Lei, non è una società insediata nella Export….. non dovrà temere molto. Con i migliori saluti. Luigi Rodella --------------- (allegato n. 1 – stralcio Convenzione Italia - Kenya) Articolo 18 Pensioni e annualità 
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso di pagamenti periodici di pensioni, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo del pagamento. 
3. Le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo del pagamento.

LUIGI RODELLA - 17/06/2012

Gentile signora Mariolina Grillo, In merito alla dichiarazione dei redditi qui in Italia, mi limiterei a constatare che lei non ha alcun reddito in Italia; solo la pensione, probabilmente tassata in modo marginale; per quest'ultima l'Inps ne è il sostituto di imposta. Direi quindi che Lei non dovrebbe fare la dichiarazione dei redditi; mentre potrebbe avere diritto in Kenya, sulla base delle disposizioni locali, di in un credito di imposta, essendo il reddito Inps, derivante da pensione, sottoposto due volte ad un prelievo fiscale. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

ugo - 14/06/2012

inizio col ringraziare per l' approfondito e cortese aiuto che ci ofre e sottopongo quindi il mio quesito: mio figlio lavora in francia come libero professionista dal 1/1 al 30/4 e dal 1/12 al 31/12 di ogni anno per una scuola sci francese..e li paga le tasse regolarmente dal 20/6 al 30/9 di ogni anno lavora poi in Australia sempre come maestro di sci per una società australiana, li come dipendente e alla fine del periodo richiede il rimborso delle tasse che in questo caso son state pagate dalla società australiana. come si deve comportare con il fisco italiano? ringrazio e mi scuso se l'argomento è gia stato trattato, ma ho una gran confusione

Rodella Luigi - 14/06/2012

Egregio signor Ugo, La mia risposta si limita al rapporto di lavoro subordinato. Se suo figlio è rimasto residente in Italia, dovrà pagare le imposte per il reddito prodotto in tutto il mondo. Ipotizzo inoltre che non sia stato distaccato in base all’articolo 51 comma 8-bis del Tuir, per cui in Italia dovrà pagare le imposte, sul reddito reale prodotto in Australia (e non sulle retribuzioni convenzionali). Credo che analogamente si operi per il reddito freelance, prodotto in Francia. (Su quest’ultimo punto non sono molto sicuro in quanto mi limito a seguire il rapporto di lavoro subordinato). Occorre inoltre evidenziare che, essendo tali redditi soggetti a duplice tassazione, al momento in cui nei Paesi stranieri, il versamento delle imposte diviene definitivo, avrà diritto ad un credito di imposta in Italia, definito dall’articolo 165 del tuir. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Marcello - 12/06/2012

Salve e complimenti per il suo lavoro. La mia situazione è la seguente. Contratto con un'azienda francese a tempo determinato per il 2011, a cui sono state applicate le ritenute "francesi". A richiesta, l'azienda mi ha fornito una certificazione nella quale vi era indicato il luogo di svolgimento del lavoro, ossia in Francia, il compenso lordo, le ritenute ed il netto corrisposto. Il quesito è questo: in realtà ho svolto il lavoro in Italia, avendo la ditta francese un appalto per un lavoro da svolgere in Italia. Posso utilizzare lo strumento del credito d'imposta per recuperare la doppia tassazione del reddito percepito?

Rodella Luigi - 12/06/2012

Egregio signor Marcello, Il trattamento a Lei riservato riguardava la seguente ipotesi: • Avrebbe dovuto essere residente in Italia. • Aver lavorato in Francia. • Essere conseguentemente sottoposto a duplice tassazione. Mentre di fatto, ha lavorato in Italia, anche se per società francese, avrebbe dovuto scontare l’imposta esclusivamente in Italia. Tutto ciò premesso, non vedo altra soluzione che quella da Lei prospettata, cioè applicare l’articolo 165 del Tuir. Con i migliori saluti. L. Rodella

Max - 08/06/2012

Title="IMU prima casa??" l'azienda italiana per cui lavoravo mi ha messo in aspettativa in italia per distaccarmi presso una sua sede estera: Ho mantenuto la residenza fiscale in italia ma lavoro in francia da 4 anni con contratti annuali rinnovabili e con un appartamento fornito dalla sede estera dell' azienda...non sono iscritto aire, e continuo a pagare le tasse in italia(dichiarazione 730 da sempre). In italia sono propietario d un appartamento presso cui ho la residenza. Posso pagare l'imu considerando le agevolazioni d prima casa? Grazie in anticipo

Rag. Luigia Lumia - 11/06/2012

Buonasera, è consentito ai Comuni di assimilare la casa dei lavoratori all'estero a prima casa a condizione che l'immobile non venga dato in locazione; Tuttavia essendo questa una facoltà per i comuni e non un obbligo finche non si conoscono le delibere, il pagamento dovrà essere effettuato con l'aliquota dello 0,76%.

Rodella Luigi - 07/06/2012

Egregio signor Dario, Non ho mai seguito in maniera particolarmente approfondita le problematiche inerenti alle ONG, con particolare riguardo alle ONG estere. La legge di riferimento è la n. 49/1987; in linea generale sarei propenso nel considerare che l’ambito di applicazione potrebbe riguardare anche le ONG straniere, però dovrebbe verificare meglio la portata della norma con il Ministero degli Affari esteri. Forse Le avevo già fornito una risposta analoga il 25 aprile del 2012. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Dario - 08/06/2012

Gentile Rag. Rodella, La ringrazio per la sua risposta! Cercherò di sentire il MAE. Il Dario della mail de 25 aprile è un altro. Grazie ancora per il suo tempo e buon fine settimana! Cordiali saluti

Eugenia - 25/09/2020

Gentile Dario, Aveva a suo tempo trovato una risposta a questa question molto importante? Io lavoro per una ONG svizzera e sarò mandata in Nigeria - dove prendo la mia residenza e dove pago le mie tasse? Grazie in anticipo, Eugenia

Dario - 06/06/2012

Buonasera! La legge del 17 settembre 2002 ha stabilito compensi convenzionali mensili da utilizzare come base imponibile per le imposte per i volontari e cooperanti, ma viene applicata solo per ONG italiane riconosciute dal Ministero Affari Esteri. La ONG per cui ho lavorato è norvegese, con sede legale ad Oslo e quindi non riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri. Attualmente lavoro in un paese in via di sviluppo ma sono residente in Italia. La ONG norvegese in questione mi ha versato mensilmente un salario mensile netto, non tassato alla fonte. Pertanto mi domando: ci sono condizioni simili alla legge 17 settembre 2002 che si riferiscono a cooperanti italiani che lavorano per ONG estere? Se questo non esiste, come devo considerare la mia posizione nei confronti del fisco italiano, come dovrei dichiarare tali redditi? Grazie mille

Marco - 20/06/2012

Salve Dario, ho letto il tuo quesito, e anche io mi trovo nella stessa situazione, senza sapere esattamente come comportarmi. Ha potuto capire se la legge 49/1987 e' applicabile anche alle ONG estere, come suppone il ragionier Rodella?

Dario - 31/07/2012

Buongiorno Marco, chiedo scusa per la risposta tardiva, leggo il tuo messaggio solo ora! Purtroppo non sono riuscito a sapere se la legge 49/1987 è applicabile anche alle ONG estere; ultimamente mi sono rivolto al CAAF ed anche lì non hanno saputo dirmi niente di particolarmente utile. Un commercialista mi ha invece consigliato di utilizzare per analogia le tabelle per la determinazione convenzionale delle retribuzioni percepite all'estero (dove peraltro non vi è traccia della "cooperazione"), ma al CAAF mi hanno sconsigliato di farlo, in quanto chiaramente non sarebbero applicabili alla cooperazione (?)...Insomma, ancora tanta confusione. Intanto novità da parte sua? Grazie!

Damiano - 02/06/2012

Grazie di tutto, anche se in ritardo. Una domanda e un dubbio : perche' l'Italia ha fatto una convenzione con gli Emirati sulla doppia tassazione, se sanno che negli Emirati non si pagano le tasse ? Non e' una incongruenza ? Grazie ancora per il suo tempo.

Rodella Luigi - 03/06/2012

Egregio signor Damiano, Occorre evidenziare che esistono molti interessi economici tra queste Nazioni con l’Italia; il non armonizzare principi fiscali internazionali contro le doppie imposizioni significherebbe penalizzare gli operatori economici e nella fattispecie anche i lavoratori migranti. Ciò non toglie al fatto che l’Italia, con normativa interna cerchi di contrastare l’evasione fiscale. (vedi le novità introdotte in Italia dal 1/7/2010). Devo inoltre evidenziare che gli Emirati sono inclusi nella “white liste” che individua i Paesi che consentono lo scambio d’informazioni e che, pertanto, possono beneficiare di una tassazione di favore sugli interessi e sui proventi derivanti da titoli obbligazionari provenienti dall’Italia. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Elvio masciulli - 26/05/2012

Mio Figlio lavora a Londra da 2 anni con regolare contralto a tempo indeterminate come infermiere. A Londra e' proprietario di una casa acquistata nel 2010. A gennaio del corrientes anno ha inoltrato domanda al Consolatory Italiano per essence iscritto all'AIRE. In Italian non ha Mai lavorato new' possiede Alcuin reddito. In tale situazione e' tenuto al panga mento dell'IMU???? Grazie per la disposable

Rag. Luigia Lumia - 28/05/2012

Buongiorno, mi sembra di capire che nonostante suo figlio lavori a Londra ha mantenuto la residenza ancora in Italia? Se si ritengo che dovrà pagare. Le ricordo tuttavia che per la casa all'estero adibita ad abitazione principale valgono gli stessi benefici della prima casa in italia. Pertanto l'Ivie non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro. La base imponibile è il costo risultante dall’atto di acquisto o in mancanza, del valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Invece, per gli immobili situati in Paesi dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il parametro da prendere in considerazione è il valore utilizzato nel Paese estero per le imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; solo se quel valore è assente, si segue la regola generale.

CP - 25/05/2012

Sono un Funzionario delle Nazioni Unite, ho mantenuto la residenza in Italia ma soggiorno per piu' di 183 giorni in un paese extraeuropeo. Esiste un accordo tra il Governo italiano e le Nazioni Unite che disciplina il pagamento o l'esenzione del pagamento delle imposte sui redditi ricevuti da questo organismo internazionale simile a quelllo NATO? Ho cercato normative e consulenze in materia ma non ho trovato ancora un risposta soddisfacente. La sua competenza in materia e' certamente encomiabile.

Rag. Luigi Rodella - 25/05/2012

Gentile signora Cinzia, La ringrazio molto per la sua considerazione al nostro servizio. In merito al Suo quesito, lo scorso 25 aprile avevo risposto ad un quesito analogo; Le fornisco la risposta: …………. Vorrei evidenziare che questa materia è trattata specificamente dal DPR 2083/1962 (articolo 8 comma 5) Decreto emanato in esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali. L’articolo 8 punto c) dispone che: “c) A norma del paragrafo 2 dell'articolo VII del "Protocollo", il personale civile di cui al paragrafo a) 1) del presente articolo è esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai Quartieri Generali Interalleati nella loro qualità di impiegati di detti Quartieri Generali.” Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Damiano - 14/05/2012

Buongiorno, mi chiamo Damiano e sono residente sia negli EAU (dove lavoro per piu' di 183 giorni, per un'azienda locale petrolifera) sia in Italia, dove vive la mia famiglia. So che e' una situazione un po' strana, ma vorrei sapere al riguardo se e come dovro' pagare le tasse in Italia. Ringraziandola anticipatamente, Damiano

Dario - 25/04/2012

Buongiorno. Avrei bisogno della sua consulenza esperta per il mio caso. Ho ricevuto un'offerta come tecnico civile in un quartier generale Nato in un paese extra-ue per 2 anni. Manterrei residenza e famiglia in Italia e non riesco a capire quale regime fiscale mi verrebbe applicato. Il reddito NATO nel paese in questione e' esente da tassazione. Potrebbe cortesemente contattarmi via mail per una eventuale consulenza? Grazie

Luigi Rodella - 26/04/2012

Le evidenzio che tutte le mie risposte intendo pubblicarle sul presente blog, affinché possano essere utili a tutti i lettori. Ciò premesso, vorrei evidenziare che questa materia è trattata specificamente dal DPR 2083/1962 (articolo 8 comma 5) Decreto emanato in esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell'Atlantico del Nord sulle particolari condizioni di installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei Quartieri generali militari internazionali. L’articolo 8 punto c) dispone che: “c) A norma del paragrafo 2 dell'articolo VII del "Protocollo", il personale civile di cui al paragrafo a) 1) del presente articolo e' esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti ad esso corrisposti dai Quartieri Generali Interalleati nella loro qualita' di impiegati di detti Quartieri Generali.” In relazione a quanto esposto, se Lei rientra nella fattispecie esposta, per due anni non verrà sottoposto al regime fiscale interno. Con i migliori saluti. Luigi Rodella

Rag. Luigi Rodella - 15/05/2012

Egregio signor Damiano, Nel suo conciso quesito si rileva il problema della “duplice residenza”. E’ un argomento già affrontato in questo blog dal dottor Giovanni Elia – con l’articolo “Doppia residenza fiscale: la condizione di resident but not domicilied”. Nel suo caso specifico, al fine di poter dirimere il conflitto sulla doppia residenza, occorre verificare l’articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni , stipulata dall’Italia con gli Emirati Arabi (L. 28 agosto 1997, n. 309, entrata in vigore il 5.11.1997). L’articolo 4 così riporta: “……. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il proprio centro di interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva…….” Tutto ciò premesso, vorrei ricordarle che: • 
Negli Emirati non sono previste imposte sul reddito delle persone fisiche (personal income tax). • Questi Paesi sono rientrano nella “black list” (nonostante ci sia una Convenzione). Riassumendo, Lei dovrà stabilire, in base ai criteri contenuti nell’articolo 4 della Convenzione, dove è la sua “residenza fiscale”. Qualora fosse in Italia, dovrà qui pagare le tasse; parimenti, se risultasse EAU, non dovrebbe scontare alcuna imposizione, in considerazione del fatto che nel Paese di destinazione non sono previste. (Faccia però molta attenzione per il discorso da me sopra accennato, sul “paradiso fiscale”). Con i migliori saluti Luigi Rodella

Damiano - 18/05/2012

prima di tutto la ringrazio moltissimo per avermi risposto, molto cortese, davvero. allora, come avevo gia{ intuito, purtroppo, sono in una situazione molto delicata e non molto chiara.....

Rag. Luigi Rodella - 19/05/2012

Egregio signor Damiano, l'idea che mi sono fatto, rispetto alla sua situazione, è questa: Lei rimane sempre residente fiscale in Italia; parimenti negli Emirati non dovrebbe essere prevista la tassazione. La saluto. Luigi Rodella

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Fondo nuove competenze 2024 le risposte del Governo

800 milioni in arrivo per la formazione e riqualificazione in azienda con la terza edizione del FNC .L'impegno del Governo anche per le risposte sul Fondo nuove competenze 2023

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