Cari amici buon giorno e ben ritrovati! Riprendiamo dopo le vacanze riepilogando le principali novità di questo periodo, riguardanti in particolare gli ormai tristemente famosi ISA 2019…
Decreto di modifica degli ISA in Gazzetta
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 17 agosto il Decreto Ministeriale con la modifiche agli indici sintetici di affidabilita’ fiscale applicabili al periodo d’imposta 2018. Questa ennesima modifica, ha di nuovo acceso le polemiche in merito alla tardività con cui sono stati resi pubblici i dati degli ISA, ragion per cui i professionisti si sono rivolti ai Garanti regionali dei contribuenti per chiederne ancora una volta l’applicazione facoltativa per questo 2019 . Il ministro comunque non ha dato seguito alle richieste.Nel vengono comunicate le variabili che devono essere rese disponibili dall’Agenzia al contribuente e al suo intermediario ai fini dell’applicazione degli ISA. Sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA negli otto periodi di imposta precedenti vengono elaborate una o più posizioni ISA complete per ogni contribuente che le utilizza sulla base della tipologia di reddito.
Chiarimenti sugli effetti premiali degli ISA
Com’è noto ormai, il meccanismo degli ISA, riconosce ai contribuenti un punteggio di affidabilità fiscale in base a una serie di parametri. In esito al punteggio ottenuto si avranno dei benefici oppure un aumento del rischio di controlli. Con la tardiva circolare n. 17 del 2 agosto 2019 sono stati chiariti i benefici previsti con gli ISA 2019 per i contribuenti piu affidabili, che sono :
a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA fino a 50.000 euro annui e fino a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;
b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA fino a 50.000 euro annui;
c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
e) anticipazione , progressiva, di almeno un anno, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento .
Inoltre è stato chiarito che , diversamente da quanto era previsto per gli studi di settore , i soggetti che iniziano e quelli che cessano una attività nel corso del periodo di imposta 2018 devono considerarsi esclusi dalla applicazione degli ISA 2019.
Redazione del bilancio sociale: pubblicate le linee guida
Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019 il 9 agosto sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore”. Le linee guida si applicano ricordiamo alle imprese sociali ma anche alle cooperative sociali, e ai gruppi di imprese sociali, con l’obbligo di redigerlo in forma consolidata, e ai centri di servizio per il volontariato . Invece, gli enti del terzo settore (Ets) diversi dalle imprese sociali sono tenute al bilancio sociale solo nel caso i loro ricavi /entrate superino il milione di euro. Le nuove norme si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio sociale del primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del decreto ,cioe il 9 agosto 2019 . Vi ricordo che il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo. Si deve poi provvedere
a) al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore o Registro delle imprese,
b) e alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet .
Termini processuali: ripresa il 2 settembre
Sta per concludersi la Pausa estiva per i termini processuali, che anche quest’anno è scattata il 1° agosto e riguarda :
- il processo civile,
- il processo amministrativo,
- il processo tributario, compreso il processo tributario telematico, obbligatorio dal 1° luglio 2019
La pausa cessa il prossimo 31 agosto 2019, ma dato che il 1° settembre cade di domenica, il conteggio dei giorni riprenderà da lunedì 2 settembre. Attenzione anche al fatto che la norma che ha introdotto la sospensione estiva fa riferimento solo ai “termini processuali” e non anche ai termini meramente amministrativi”. Pertanto, la sospensione feriale non si applica:
- alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC),
- alle controversie in materia di lavoro, e
- neanche ai termini di presentazione all’Ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo formale delle dichiarazioni.
Nuova rateizzazione per la proroga dei versamenti:
Sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti in merito ai vari piani di rateizzazione dopo la proroga dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi al 30 settembre 2019, concessa dal Decreto Crescita . nella Risoluzione 71/E si chiarisce che resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019 avvalendosi dei piani ordinari , senza beneficiare della proroga. QUI le tabelle con tutte le nuove date per chi si avvale della proroga
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