Il credito di imposta figurativo o fittizio per partecipazioni in società con sede all’estero: il caso in esame è la convenzione Italia-Brasile.
Nei casi in cui si viene a configurare una doppia imposizione, le Convenzioni prevedono espressamente una clausola apposita per evitarla e al tempo stesso il criterio di tassazione applicabile. Il legislatore fiscale italiano adopera il meccanismo del riconoscimento di credito di imposta.
In particolare tratteremo nel presente articolo il meccanismo convenzionale che riconosce un credito fittizio o figurativo in caso di partecipazioni in società localizzate in paesi in via di sviluppo.
Il caso in esame è la convenzione Italia-Brasile[1] che prevede un regime di particolare favore per dividendi, interessi e royalties, percepite dal residente italiano.
Occorre preliminarmente distinguere ai fini della comprensione del sistema convenzionale che il paese della fonte è quello che eroga, (per esempio il dividendo) mentre il paese di destinazione è quello che percepisce: ebbene per questa categoria di reddito il principio di tassazione è quello di destinazione, e per ciò che concerne il criterio di imputazione, si utilizza il criterio di cassa (anno di effettiva corresponsione).
Si ipotizzi che la Beta (brasiliana) paghi dividendi del 2007, al 20 febbraio 2008; il momento di contabilizzazione per la alfa (Italiana) sarà il 2008 con relativo diritto di maturazione del credito di imposta.
Si consideri inoltre che la Beta (brasiliana) determini l’ammontare del dividendo da corrispondere, ovviamente secondo la propria moneta nazionale e cioè il Real . Quale sarà il cambio fiscalmente rilevante per la Alfa? Si applicherà a ragione dell’ art. 9 co. 2 TUIR, il cambio del giorno in cui i proventi sono stati percepiti , o il giorno antecedente più prossimo e in mancanza di questi, il cambio del mese.
Poiché secondo quanto dispone l’art. 23 par. 4 della Convenzione Italia –Brasile è stabilito che indipendentemente dalle imposte definitive pagate in Brasile, il soggetto percipiente che ha una partecipazione superiore al 25% in un soggetto localizzato nell’altro Paese, considera sempre pagate al 25% le imposte sui redditi prodotti in detto stato, ne deduciamo che il credito di imposta figurativo da calcolarsi è il 25% dei redditi prodotti all’estero.
Esemplifichiamo tale operazione:
(esempio 1)
Alfa (ITALIA) partecipa in Beta (BRASILE) per il 30%.
Nel 2008 Alfa percepisce 150.000 (Real) di dividendi al lordo delle imposte applicate dal fisco brasiliano. Cosà riceverà Alfa in conto corrente? Percepirà il dividendo netto.
Poniamo che la ritenuta brasiliana da applicarsi sia del 15%, abbiamo un dividendo netto pari a 127.500 (Real). Di questo importo percepito, conteggiamo un tasso di cambio per semplicità pari a 0.4. Per cui in banca, Alfa rileva un accredito per 51.000 euro circa.
Analizzati i fatti ci si chiede quale sia il credito di imposta che matura sul dividendo, ovvero quello da inserire rispettivamente nei righi RN 13 e CE 26.
Si tratta del 25% di reddito prodotto all’estero ovvero 150.000 (real) pari 37.500 (real) da convertire in moneta europea. Pertanto il rigo RN 13 di Unico Società Capitali di Alfa sarà pari a 15.000 euro di credito di imposta.
(esempio 2)
Costruiamo una tabella riepilogativa supponendo, per esempio che oltre ai dividendi di cui sopra, Alfa riceva semestralmente delle royalties in virtù della licenza di una tecnologia, e inoltre interessi. Vediamo in quadro, i seguenti prospetti di pagamento:
dividendi | 60.000 euro | Pari a 150.000 real | 22.500 real (15%) |
Royalty (I sem.) | 13.000 euro | Pari a 52.000 real | 7.800 real (15%) |
Royalty (II sem.) | 18.000 euro | Pari a 72.000 real | 10.800 real (15%) |
interessi | 2.000 euro | Pari a 8.000 real | 1200 real (15%) |
Credito figurativo pari a | 93.000 x 25% | ||
Rigo RN 13 Unico SC | 23.250 |
Come si può notare, indipendentemente dall’ammontare dell’aliquota straniera applicata, o dalle riconciliazioni bancarie , il rigo RN è costruito su un dato d’insieme. Pertanto vale la pena di citare quali debbano essere i documenti probatori contabili ed extra contabili, a supporto della spettanza del credito.
In primis è necessario presentare un documento che attesti la compagine societaria della società beta brasiliana nell’anno oggetto di dichiarazione, ove si possa evincere la partecipazione per più del 25% della alfa italiana. Inoltre è consigliabile detenere il documento che attesti la decisione dell’organo adito, alla distribuzione degli utili, in analogia alla legislazione italiana per i dividendi, e il contratto che regolamenta la corresponsione delle royalties tra le due società.
Sovente poco prima dei pagamenti , tra partecipante e partecipata avviene uno scambio di comunicazioni commerciali (lettere, e-mail etc..) ove si evince l’imminenza del pagamento del dividendo (royalty, interesse), l’ordine di pagamento alla banca locale e la quota trattenuta a titolo di imposta.
La chiusura dell’operazione avviene presentando le quietanze di pagamento delle imposte assolte in Brasile poiché anch’esse entrano a pieno titolo nel computo del 25% così come è stato evidenziato in quadro . Infine occorre conservare le distinte accreditate con causale alla banca italiana nel conto della Alfa e le schede di mastro di tutti i conti su esposti.
Autore dell'articolo

Comments 1
Buongiorno,
Prima di tutto, apprezzo l’articolo, e mi scuso, perché non parlo italiano e ho usato un traduttore per tradurre il mio commento.
Sono brasiliano e intendo vivere in Italia, mantenendo la mia compagnia in Brasile. Presto, riceverò i miei dividendi in Italia, come persona fisica. In Brasile i dividendi sono esenti … Quindi come funzionerebbe questo credito fiscale?
Da quanto ho capito, è considerato come se il Brasile tassasse i dividendi del 25%. Bene, in Italia, l’imposta sui dividendi è del 26%. Quindi pagherei solo l’1% di tasse sui dividendi all’Amministrazione finanziaria italiana?
Grazie!