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FATTURA PRECEDUTA SCONTRINO: DAL 2019 SOLO ELETTRONICA

3 minuti, Redazione , 17/01/2019

Fattura preceduta scontrino: dal 2019 solo elettronica

Fattura elettronica preceduta da scontrino fiscale: le Entrate chiariscono che deve essere emessa in modalità solo elettronica. Superata la modalità analogica.

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In attesa che l'Agenzia delle Entrate pubblichi una circolare di riepilogo con tutte le indicazioni e le risposte fornite in tema di fatturazione elettronica, continuano i chiarimenti sul tema.

Nella risposta all'interpello 7 pubblicata il 16 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che " fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino” possa avere forma analogica".

Ma andiamo con ordine. Nell'interpello è stato chiesto da un commerciante al minuto se la fattura a richiesta del cliente (cd.“fattura con scontrino”) debba essere necessariamente elettronica. Le Entrate hanno già fornito chiarimenti sull'e-fattura per albergatori e ristoratori nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come l’articolo 22 del decreto IVA preveda che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione». In assenza di fattura, i corrispettivi, per i quali sussiste l’obbligo di certificazione fiscale possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio 

  • della ricevuta fiscale
  • dello scontrino fiscale.

L’Amministrazione finanziaria ha già precisato da tempo che:

  • avendo la fattura funzione sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato;
  • l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata.

In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.

Le precisazione richiamate non risultano superate dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019 contenuto nella Legge di bilancio 2018. Infatti, la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole ed i relativi chiarimenti precedenti con riferimento generale alla fatturazione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino” citata dall’istante possa avere forma analogica.

Si ricorda che in merito alla compilazione dell'e-fattura, quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

 

Allegato

Risposta Interpello 7 del 16.01.2019

Tag: FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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Commenti

Graziana - 06/02/2020

Buongiorno, il mio quesito è questo: sono titolare di un bar, ho alcuni clienti (professionisti) che consumano quotidianamente e, a fine mese, mi consegnano il cumulo di scontrini e mi chiedono di emettere una fattura di vendita cumulativa; così facendo subisco una doppia imposizione; mi risulta impossibile stornare singolarmente decine di scontrini fiscali (la procedura di storno è molto gravosa in quanto vanno inseriti la data di emissione, il numero di scontrino e tutti i singoli importi costituenti lo scontrino da stornare). Il registratore di cassa che emette anche fatture, oltre ad avere un costo proibitivo, è sovradimensionato per le esigenze della mia piccola attività commerciale. Come posso gestire questa situazione? Grazie!

Manola - 27/12/2019

A fronte di una fattura è possibile emettere uno scontrino di cortesia? Grazie

gianni - 17/08/2019

Buongiorno. Vorrei chiederLe la tempistica per l'emissione ed invio al sdi di regolare fattura elettronica mensile a seguito di più vendite al dettaglio con scontrino fiscale in capo ad unica società .Ringrazio Gianni

Cristian - 27/06/2019

Salve Giovanni, grazie per il post, a proposito di questo volevo chiederle se poteva essere così gentile da darmi una delucidazione. Nel caso in cui ci sia stato un errore del nome del cliente inserito nella fattura da scontrino in data (ad esempio) 24/06/2019, e questa è già arrivata all'agenzia delle entrate, quale procedura bisogna seguire? Una nota di credito e poi rifare fattura con nome corretto, ma essendo legato ad uno scontrino emesso in data precedente qual'è la procedura passo passo da fare? Grazie in anticipo per la risposta!

Cristian - 27/06/2019

Salve Marco, grazie per il post, a proposito di questo volevo chiederle se poteva essere così gentile da darmi una delucidazione. Nel caso in cui ci sia stato un errore del nome del cliente inserito nella fattura da scontrino in data (ad esempio) 24/06/2019, e questa è già arrivata all’agenzia delle entrate, quale procedura bisogna seguire? Una nota di credito e poi rifare fattura con nome corretto, ma essendo legato ad uno scontrino emesso in data precedente qual’è la procedura passo passo da fare? Grazie in anticipo per la risposta!

Privitera Giovanni - 10/05/2019

Ho effettuato due rifornimenti di carburante 27/4 e 03/5. Ho smarrito gli scontrini con stampati i dati per la richiesta della fatt. elettronica tramite Applicazione. E' possibile ricevere la fattura elettr. tramite l'intervento del gestore della stazione di servizio, comunicando la data e relativo importo? Grazie e distinti saluti

MARCO SALVATI - 13/05/2019

Gentile Giovanni, assolutamente sì!

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