Decontribuzione premi di risultato: la pretesa dell’Inps sulla restituzione del contributo dello 0,50% al fondo tesoreria
In questo momento particolarmente grave, la decontribuzione e la detassazione sui premi di risultato, sono state una delle poche misure utili adottate in questi ultimi anni dai nostri Governi.
Misure promesse e poi in seguito annullate o ridimensionate, hanno determinato per le aziende e per i lavoratori, inutili aspettative, che si sono riflettute negativamente sulla crescita globale.
La restituzione della contribuzione previdenziale sulla decontribuzione dei premi di risultato, richiesta dall’INPS, con la circolare n. 151 del 28.12.2012, è una richiesta poco chiara che dovrebbe essere più approfondita dalle istituzioni competenti.
Vorrei in questa sede porre in risalto alcuni aspetti, a mio giudizio significativi, affinché si possa mettere in discussione, l’interpretazione dell’Inps.
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE PREVISTO DALLA LEGGE 297/1982
La legge 297 del 29 maggio 1982, aveva modificato l’articolo 2120 del codice civile, introducendo il trattamento di fine rapporto, misura meno onerosa, rispetto al precedente istituto dell’“indennità di anzianità”. La medesima legge, aveva introdotto all’articolo 3, misure pensionistiche, che riguardavano tra l’altro, le perequazioni sulle prestazioni previdenziali collegate al costo della vita.
Tutte queste misure avevano un costo, che non potendo essere gravato sulle imprese né sui dipendenti, si attuò questo escamotage: il contributo previdenziale, definito inizialmente nello 0,30% (0,50% dal 1.1.1983) era a carico dei lavoratori; veniva calcolato ogni mese sull’imponibile previdenziale e versato dal datore di lavoro, il quale si rivaleva sul TFR mensile accantonato.
Proprio per i risvolti più avanti evidenziati, sulla decontribuzione dei premi di risultato, giova evidenziare che questo contributo di natura previdenziale è a carico del lavoratore, anche se il prelievo avviene con modalità diversa.
LA DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI RIUSULTATO
Le misure agevolative riconosciute sui “Premi di risultato”, operano sulle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello sia a favore dei datori di lavoro che dei lavoratori. Per i primi la misura di sgravio è del 25%, sui contributi a loro carico, per i lavoratori del 100%, ciascuno applicandola sulla contribuzione propria dovuta per legge.
Sulla base delle indicazioni fornite, tutti i contributi a carico del lavoratore devono essere oggetto di sgravio, per cui nell’ipotesi di lavoratore dipendente di azienda industriale, tutti i contributi a carico del lavoratore sono: 9,49 + 0,50= 9,59%
Di converso, i contributi a carico del datore di lavoro sono: 32,08 – 0,50= 31,58
Conseguentemente, sui premi di risultato decontribuiti, il datore di lavoro, sulla base di tale interpretazione dovrebbe versare : 31,58 – 25= 6,58
Questa mia interpretazione risulta non essere in linea con quella dell’Istituto; ritengo che le sedi competenti, debbano prendere in considerazione questa tesi, affinché le aziende non vengano ulteriormente penalizzate, imputando a loro, contributi che di fatto sono a carico del lavoratore, e quindi oggetto di fiscalizzazione globale.
L’azienda dovrebbe comunque integrare il contributo 0,50% a Fondo di Tesoreria, nella propria denuncia individuale, in base ai criteri forniti dall’Inps (punto 8.1 circolare 151 del 28.12.12)
LA RICHIESTA DA PARTE DELL’INPS
L’Inps, inizialmente con la circolare 151 del 28/12/2012 e successivamente con messaggio 3678 del 1.3.2013, fornisce alcune informazioni inerenti il conguaglio contributivo, evidenziando che le aziende, essendo state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007, una volta ottenuta la restituzione dovrebbero implementare il Fondo di Tesoreria per il medesimo importo.
Nel recente messaggio viene stabilito che la regolazione al Fondo di Tesoreria dovrebbe essere effettuata entro il 16 marzo del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio (16 giugno 2012).
(1) L’Istituto non affronta inoltre il problema relativo alle misure compensative, nel momento in cui questo importo dovesse nuovamente confluire nel TFR. Le misure compensative sono:
– Contributo 0,20% (Fondo garanzia TFR)
– Misura compensativa D.L. 203/2005 (in misura dello 0,27%).
LE ALTRE AZIENDE CHE NON VERSANO IL CONTRIBUTO A FONDO TESORERIA
Qualora si dovesse applicare il principio che prevede il reintegro del contributo previdenziale al Fondo di Tesoreria, ritengo che analogamente debba essere applicato a tutte le altre aziende che hanno versato a Fondo negoziale ovvero mantenuto il TFR in azienda.
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