Il 20 settembre 2024 lo IAASB ha approvato l'International Standard on Sustainability Assurance, ISSA 5000 per la certificazione del report di sostenibilità[1]. A ridosso della pubblicazione del D. Lgs 125/2024, che ha recepito la normativa europea sulla rendicontazione di sostenibilità, Direttiva (UE) 2022/2464, CSRD, definendo il perimetro dell’obbligo e le scadenze in Italia, la pubblicazione dello standard d’Assurance ISSA 5000 rappresenta una sostanziale pietra miliare per il revisore della sostenibilità.
La certificazione del bilancio d’esercizio (individuale e consolidato) svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare la fiducia nella rendicontazione finanziaria e di sostenibilità.
In attesa della pubblicazione dello standard ISSA 5000 sarà interessante seguire le pratiche delle società che pubblicheranno i bilanci nel 2025, prima scadenza dell’obbligo di rendicontazione e attestazione della dichiarazione di sostenibilità in applicazione dell’art. 17 del D. Lgs 125/2024 “Entrata in vigore” - vedi par. 6. (della stessa autrice leggi anche Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni).
[1] https://www.iaasb.org/focus-areas/understanding-international-standard-sustainability-assurance-5000
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1) L’Assurance del reporting di sostenibilità: obiettivi dell’ISSA 5000
Sebbene l’ISAE 3000 (rivisto) e l’ISAE 3410 restino standard validi di riferimento, le diverse novità introdotte dalla nuova normativa sulla rendicontazione societaria della sostenibilità, hanno reso necessario la previsione di uno standard più focalizzato e che fornisca maggiore specificità per garantire le informazioni societarie sulla sostenibilità.
L’ISSA 5000 risponde ai seguenti obiettivi[1]:
- rispondere alla necessità di interesse pubblico di uno standard tempestivo che supporti la prestazione coerente degli impegni di garanzia e la qualità della sostenibilità;
- essere adatto a comprendere tutti gli argomenti di sostenibilità, le informazioni fornite ai fruitori del report di sostenibilità;
- comprendere le esigenze dei fruitori delle informazioni o stakeholder;
- prevedere uno standard adottabile dai professionisti del settore della revisione legale del reporting di sostenibilità secondo quanto recepito dagli stati membri UE.
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2) L’Assurance del reporting di sostenibilità: le questioni di sostenibilità e i meccanismi di rendicontazione
L’ISSA 5000 comprende:
- tutti gli argomenti e gli aspetti sulla sostenibilità le cui informative possono essere limitate o coprire una ampia gamma di informazioni, inclusi gli argomenti sui temi ambientali, sociali e di governance, oltre ai processi di rilevazione dei dati, le strategie, l’analisi degli scenari, gli impegni e gli obiettivi dichiarati;
- tutti i meccanismi di rendicontazione. Oggi i diversi sistemi regolatori dei paesi prevedono che in certi casi la dichiarazione di sostenibilità sia un documento separato dal bilancio d’esercizio o consolidato, in altri casi che faccia parte della relazione sulla gestione o sia un report specifico. L’ISSA 5000 richiede coerentemente alla Direttiva (UE) CSRD, che, se determinate informazioni di sostenibilità devono essere incluse nel quadro normativo dell’informazione finanziaria, esse sono soggette a revisione contabile applicando gli ISA.
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3) L’Assurance del reporting di sostenibilità: adeguatezza dei criteri
Il panorama legislativo internazionale ed europeo in merito alla certificazione del reporting di sostenibilità è in forte e rapida evoluzione.
L’ISSA 5000 si pone in modo neutrale rispetto al quadro normativo rispettando le decisioni in merito purché i criteri adottati siano idonei sia come criteri quadro che come criteri sviluppati sulla specifica azienda o combinazione di entrambi.
L’ISSA 5000 riconosce inoltre, che le esigenze informative degli stakeholders sono spesso differenti.
Ad esempio, alcuni potrebbero essere preoccupati della qualità degli impatti delle questioni di sostenibilità sull’azienda, ed altri (enti governativi o decisori politici) della tipologia degli impatti stessi. Per far fronte a queste diverse esigenze l’ISSA 5000 introduce il principio della “doppia materialità”.
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4) L’Assurance del reporting di sostenibilità: prevedere incarichi di Assurance di tipo limited o reasonable
Anche riguardo gli incarichi di Assurance dell’informazione societaria sulla sostenibilità e il livello di garanzia si sono sviluppati comportamenti diversi, anche a ritmi diversi nei diversi paesi.
Alcuni ordinamenti giuridici devono ancora prendere in considerazione l’imposizione di un incarico di revisione in materia di reporting di sostenibilità.
Altre giurisdizioni impongono o prevedono di imporre un mandato di Assurance, alcune delle quali richiedono inizialmente una limited review per poi passare, nel corso del tempo, a una reasonable review. Di conseguenza, ci sarà probabilmente una crescente domanda di incarichi di garanzia sia limitati che ragionevoli.
Essendo uno standard generale, l’ISSA 5000 affronta entrambi i tipi di incarichi e ne differenzia i requisiti e il materiale applicativo ai casi di limited e reasonable review.
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5) L’Assurance del reporting di sostenibilità: adozione dai professionisti del settore
L’Assurance del reporting di sostenibilità richiede competenze professionali specifiche e aggiuntive a quelle del revisore legale del bilancio d’esercizio, rispetto:
- alla normativa in materia di rendicontazione di sostenibilità, e
- principi di rendicontazione ESRS.
Fino ad oggi gli incarichi di Assurance, come la stesura delle informazioni di sostenibilità secondo gli standard internazionali generalmente accettati, si sono svolti su base volontaria da parte di professionisti di diverse professioni, secondo l’ISAE 3000 (rivisto), l’ISAE 3410 o equivalenti nazionali, o standard emessi dall'ISO. L’ISSA 5000 è destinato ad essere utilizzato sia da professionisti contabili che da professionisti non contabili, fatte salve le premesse fondamentali dello standard relative ai requisiti etici e d’ indipendenza e alla gestione della qualità.
6)Assurance del reporting di sostenibilità: riepilogo entrata in vigore D.lgs. 125/2024
Chi e quando deve rendicontare le informazioni sulla sostenibilità - “Entrata in vigore “in Italia artt. 1, 17, 5 e 18, D. Lgs 125/2024
1° gennaio 2024 o in data successiva:
- imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
- enti di interesse pubblico (ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
1° gennaio 2025 o in data successiva:
- imprese di grandi dimensioni che, alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
1° gennaio 2026 o in data successiva:
- PMI quotate che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:
- totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250
- enti creditizi piccoli e non complessi (di cui all’articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 575/2013), purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e non sono microimprese;
1° gennaio 2028,
società figlie e succursali di società madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell’Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.
Fino al 6 gennaio 2030 (disposizioni transitorie art. 18, Decreto)
Gli obblighi stabiliti in capo alla società madre extra-europea (articolo 5, Decreto) potranno essere adempiuti, su base consolidata, da parte della società figlia con sede all’interno del territorio dell’Unione europea che abbia generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell’Unione europea almeno in uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se del caso.