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SPID E IDENTITÀ DIGITALE PER I SERVIZI ONLINE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Spid e identità digitale per i servizi online con la Pubblica Amministrazione

Digitalizzazione Pubblica amministrazione. Spid, Cie, Cns: a cosa servono questi strumenti e come assicurare la provenienza di un documento. Si alla firma digitale

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In questo speciale si affronta il tema della digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo dello Spid ma anche tramite strumenti alternativi come la CNS Carta Nazionale dei Servizi oppure la CIE Carta d'identità elettronica. La firma digitale garantisce invece l'autenticità del documento.

Di seguito ulteriori dettagli.

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1) Spid: digitalizzazione servizi pubblica amministrazione

La digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ha sviluppato forme di identificazione e di autenticazione che permettono l’accesso del cittadino in modo sicuro mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), introdotto con il d.p.c.m. 24.10.2014 la cui utilizzazione è disciplinata dal d.lgs. n. 13.12.2017, n. 217, in relazione all’identificazione elettronica e alla firma digitale.

Lo SPID è rilasciato dopo avere verificato l’identità del richiedente, il quale deve fornire i propri dati personali cioè il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e deve allegare un documento valido di identità. In base a tale presupposto, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), ovvero altro gestore di identità accreditato, rilascia lo SPID sotto la forma di credenziale di accesso che sono costituite da un “nome utente” e da una “password” e costituisce il “documento di identità digitale” valido e riconosciuto a tutti gli effetti, analogamente a quanto è previsto dalle forme di identificazione costituite dalla carta di identità e dal passaporto.

La piena validità ad identificare la persona e ad operare per la stessa è stata confermata dalla giurisprudenza in materia di anagrafe (Tribunale di Firenze, sentenza 15.2.2022, n. 419, e Consiglio di Stato, sentenza 12.1.2023, n. 425) e di istanze alla pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sentenza 17.11.2021, n. 1745). L’accesso abusivo può integrare il reato di falso possesso e di fabbricazione di documenti (Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza 8.11.2022, n. 1932).

L’utilizzazione dello SPID:

  • permette di accedere in maniera rapida e sicura ai servizi on line, sia pubblici sia privati;
  •  consente di ridurre il rischio di frodi e di false identità poiché le credenziali sono subordinate alla verifica dell’identità digitale dell’interessato;
  • evita il dovere recarsi presso gli uffici pubblici, risparmiando tempo e risorse;
  • consente di inviare domande, pratiche e documenti, con risparmio di costi e di tempo.

Lo SPID può essere utilizzato per la firma digitale, cioè la sottoscrizione di documenti elettronici, in quanto la firma digitale ha lo stesso valore giuridico della firma autografa.

Art. 21 del d.lgs. 8.3.2005, n. 82
  • Comma 2-bis: Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica  avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.
  •  Comma 2-ter: Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2.7.2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.
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2) Il funzionamento dello Spid

L’interessato deve rivolgersi ad un gestore accreditato dall’AgID (ad es. Poste Italiane S.p.A., Sielte, TIM S.pA., Aruba, Register.it e Lepida) fornendo i dati informativi necessari e seguendo la procedura di verifica dell’identità.

Una volta che la procedura di registrazione è stata completata, il gestore rilascia le credenziali SPID che consistono nel “nome utente” (username) e in una password o un dispositivo di autenticazione  rappresentato da una “smart card” o un “token OTP” (One-Time Password).

Da questo momento, mediante le credenziali identificative SPID, l’interessato può accedere ai servizi on line che sono subordinati al possesso dell’identificazione digitale inserendo username e password propri che, permettendo la propria identificazione sicura, consentono l’accesso ai servizi on line.

Va precisato che, al momento in cui è fatta la richiesta dell’identità digitale, va espresso il “livello di sicurezza” desiderato, cioè se è: 

- il “livello 1”: consente l’accesso con username e password;

- il “livello 2”: consente l’accesso con le credenziali SPID di livello 1 e la generazione di un codice temporaneo di accesso OTP (one time password) o l’uso di un’APP che è fruibile da smartphone o da tablet;

- il “livello 3”: consente l’accesso con le credenziali SPID e l’utilizzazione di ulteriori soluzioni di sicurezza e di eventuali dispositivi fisici (ad es., smart card) che sono erogati dal gestore dell’identità digitale.

L’Agenzia delle entrate, l’INPS e altri enti pubblici richiedono l’autenticazione di livello 2: al momento dell’accesso, è necessario fornire non solo username e password ma anche un codice numerico di conferma che può pervenire mediante SMS o un’apposita applicazione installata sul telefono.

Mediante l’utilizzazione di una “piattaforma di interoperatività” i gestori di identità digitale possono scambiarsi informazioni sulle credenziali e sull’identità degli utenti, garantendo la presenza di elevati livelli di sicurezza e di affidabilità.  

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3) Spid: a quali servizi puoi accedere

Lo SPID può essere utilizzato per accedere ai servizi pubblici on line, quali, ad esempio, l’Agenzia delle entrate, l’INPS, il Sistema Tessera Sanitaria (STS), l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), la Pubblica Amministrazione Digitale (PAD), l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), le banche dati della Pubblica Amministrazione , ecc., senza doversi recare fisicamente presso gli uffici in quanto il contatto, compresi l’inoltro delle richieste e l’invio dei documenti, può avvenire utilizzando semplicemente il proprio computer.

Inoltre, può essere utilizzato anche per accedere ai dati sanitari on line (richiedendo prestazioni sanitarie) e ai servizi privati che richiedono l’accesso tramite SPID (ad esempio, banche on line,  negozi on line, piattaforme di trading on line, ecc.).

Sostanzialmente, lo SPID permette di identificarsi in maniera certa e sicura facendo venire meno la necessità di dotarsi di account e password per qualsiasi accesso on line.

La richiesta di rilascio può essere proposta anche al nome di minorenni, purché di età non inferiore a cinque anni, in possesso di documento di identità e di tessera sanitaria e segnalando l’indirizzo e-mail. Inoltre, il genitore/tutore deve possedere il documento di identità proprio e quello del genitore non richiedente (che non è necessario nel caso di responsabilità genitoriale esclusiva) e lo stato di famiglia.

Lo SPID può essere utilizzato non solo in Italia ma anche dall’estero

4) Le alternative allo Spid

La Carta d’Identità Elettronica (CIE), strumento di identificazione digitale che sostituisce la carta di identità cartacea, contiene i dati personali del cittadino nonché la sua fotografia e le sue impronte digitali. Essendo dotato di un chip, consente di accedere ai servizi della pubblica amministrazione e di effettuare operazioni on line in maniera sicura grazie all’autenticazione dell’identità del titolare.

La CIE è un documento ufficiale riconosciuto per legge (art. 66 del d.lgs.7.3.2005, n. 82), a differenza dello SPID che è un sistema di identificazione digitale che è stato creato dallo Stato ma senza che gli sia stato attribuito il requisito di documento di identità ufficialmente riconosciuto. Un’altra differenza è rappresentata dal fatto che la CIE è un documento fisico che va richiesto dall’ufficio che eroga il servizio mentre lo SPID è uno strumento esclusivamente digitale che viene rilasciato on line.

La CIE è un documento ufficiale di identità che garantisce il terzo livello di autenticazione: per accedere ai servizi on line è necessario essere in possesso del PIN (la cui prima parte è rilasciata al momento della richiesta, mentre la seconda parte è consegnata insieme alla CIE) e il PUK (che è consegnato insieme alla CIE). Per l’accesso al servizio richiesto è necessario procedere con l’inserimento o la connessione della carta di identità, garantendo, quindi, un livello di sicurezza superiore a quello relativo allo SPID, anche se mediante questo strumento l’accesso al servizio è maggiormente più facile.

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è un dispositivo, ovvero una Smart Card o una chiavetta USB contenente un “certificato digitale di autenticazione personale” dell’intestatario: permette di identificare, in modo certo, l’utente nell’ambito digitale e di consultare i propri dati personale che sono resi disponibili dalla Pubblica Amministrazione (ad es., Agenzia delle entrate, INPS, ecc.). Tuttavia, a differenza della CIE, non contiene la fotografia del titolare e non richiede particolari requisiti di sicurezza, ma essendo presente una corrispondenza informatica completa con la CIE consente l’interoperabilità tra le stesse.

Il suo rilascio può essere richiesto non solo ai gestori dei servizi ma anche alle Camere di commercio consentendo a chi riveste cariche nell’ambito di un’impresa di firmare digitalmente documenti informatici e di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Inoltre, il legale rappresentante di un’impresa può consultare gratuitamente le informazioni relative alla propria azienda/società che sono presenti nel Registro delle Imprese, quali la visura ordinaria, storica, artigiana e la scheda società, gli statuti, gli atti e i bilanci che sono stati depositati, il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato Registro Imprese, la situazione dei pagamenti del diritto annuale, lo stato delle pratiche presenti presso il Registro delle Imprese. Inoltre, in qualità di cittadino è possibile collegarsi con il sito dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, di registrarsi senza dover inserire i propri dati e di accedere a sito per conoscere la propria posizione fiscale (ad es., versamenti, rimborsi, registrazione di contratti di locazione, ecc.) e previdenziale (contributi, prestazioni assistenziali, ecc.).

La CNS è utilizzata anche da categorie professionali per il deposito di atti giudiziali e per sottoscrivere atti stragiudiziali.

Siccome contiene il certificato digitale, la CNS è l’equivalente elettronico di un documento di identità in quanto identifica in maniera digitale e univoca una persona fisica o giuridica.


5) La firma digitale e la firma autografa

La firma digitale è l’equivalente informatico della firma autografa che viene apposta sul supporto cartaceo per cui ha il medesimo valore legale, essendone garantita l’autenticità, l’integrità e la validità del documento per cui utilizzando la firma digitale viene sottoscritto il contenuto del documento, viene assicurata la sua provenienza e ne viene garantita l’inalterabilità delle informazioni che vi sono presenti.  

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