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EROGAZIONI LIBERALI ENTI DEL TERZO SETTORE: DETRAZIONE O DEDUZIONE?

Erogazioni liberali Enti del Terzo Settore: detrazione o deduzione?

Detrazione o deduzione delle erogazioni liberali agli Enti del terzo settore. Norme, definizione in RUNTS, caratteristiche e indicazione in dichiarazione dei redditi

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Con la riforma del Terzo settore (operata dal D.Lgs 117/2017), ma con il perfezionamento del RUNTS ancora in corso in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea, sono ancora presenti nella dichiarazione dei redditi le detrazioni/deduzioni Irpef riguardanti le erogazioni liberali a Onlus Aps e Odv.

Vediamo come avviene la compilazione della dichiarazione dei redditi in presenza di tali erogazioni liberali.

Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 182 del 27 giugno 2022 "Detrazione o deduzione delle erogazioni liberali agli Enti del terzo settore " disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

1) Premessa: evoluzione normativa

Con la pubblicazione del D.M. 561//2021 è stata fissata allo scorso 23.11.2021 la data in cui doveva diventare operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. “Runts”), secondo le direttive impartite dal precedente D.M. 106/2021.

 

EVOLUZIONE NORMATIVA

D.Lgs. 117/2017

Codice del terzo settore (c.d. CTS) ha provveduto alla revisione organica della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, inclusa la relativa disciplina tributaria

D.Lgs 105/2018 (cd. Decreto Correttivo)

Il cd. “Decreto correttivo” rettifica/integra alcuni aspetti del D.lgs. 117/2017, tra cui:

  • ampliamento delle attività di interesse generale e modalità del loro svolgimento
  • proroga da 18 a 24 mesi (entro il 3/08/2019) dei termini per adeguare alle novità gli statuti
  • introduzione di un numero minimo di associati necessario per la permanenza di una Associazione di promozione sociale (APS) o di una Organizzazione di volontariato (OdV)
  • l’estensione all’organo di controllo della possibilità di effettuare la revisione dei conti (ove ne ricorra l’obbligo), se costituito da revisori iscritti al registro dei revisori legali
  • effetti della contemporanea iscrizione al Registro delle persone giuridiche ed al Registro unico nazionale degli ETS
  • rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni

Art. 43, comma 4-bis del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita)

Proroga al 30/06/2020 il termine

  • per l’adeguamento degli statuti con maggioranze semplificate
  • da parte di OdV, APS e ONLUS (e bande musicali)

onde adeguarsi alle nuove disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo settore.

Analoga riapertura dei termini è concessa anche alle imprese sociali

D.L. 77/2021 (Decreto semplificazioni 2021)

Introduce (all’art. 66) una nuova proroga

  • per l’adeguamento degli statuti da parte di OdV, APS e ONLUS
  • ma con maggioranze ordinarie

La proroga interviene sull’art. 101, comma 2 del D. Lgs 117/2017 spostando di un anno, al 31.05.2022, la data prevista per effettuare gli adeguamenti

D.M. 106/2020

Disciplina le modalità di funzionamento e di gestione del RUNTS e le modalità di iscrizione allo stesso

D.M. 26.10.2021

Viene fissata al 23.11.2021 la data di operatività del RUNTS. 

Da tale data doveva inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS



Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 182 del 27 giugno 2022 "Detrazione o deduzione delle erogazioni liberali agli Enti del terzo settore " disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

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2) Cos’è il Runts

Il Runts è un registro pubblico, accessibile in via telematica, che prevede 7 sezioni, è opponibile ai terzi per gli atti depositati (costitutivi, modificativi, di riconoscimento personalità giuridica, di aggiornamento delle cariche, di deposito di Bilancio, liquidatori, estintivi) a cura degli amministratori.

Il Runts assorbirà, a regime, i registri speciali in vigore e la gestione è su base territoriale in collaborazione con le Regioni/Provincie autonome.

Il Runts è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

1

Organizzazioni di volontariato (OdV)

2

Associazioni di promozione sociale (APS)

3

Enti filantropici

4

Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali

5

Reti associative

6

Società di mutuo soccorso

7

Altri enti del Terzo settore, ossia tutti quegli ETS (associazioni, fondazioni, altri enti di carattere privato) che non presentino i requisiti per una delle altre categorie di enti

Ciascun ente può iscriversi ad una sola di queste sezioni, eccetto per le reti associative.

La gestione del Runts sarà attribuita all’Ufficio statale incaricato presso il Ministero del Lavoro nonché agli uffici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Prevarrà, quindi, il criterio della territorialità secondo cui l’ufficio Runts competente sarà quello della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente non profit ha sede; unica eccezione riguarda le reti associative la cui competenza, invece, sarà attribuita all’ufficio statale.

L’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di “ETS” e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal CTS .

L’iscrizione può (per volontà dell’ente) avere anche effetto costitutivo della personalità giuridica ove l’ente fosse già in possesso della personalità giuridica. 

Con l’iscrizione ciascun ente dovrà inizialmente adeguare il proprio Statuto alla nuova normativa e, di seguito, rispettare tutti gli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore.


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3) Detrazioni e deduzioni erogazioni liberali

Ad oggi, tuttavia, il perfezionamento del RUNTS è ancora in corso e non è ancora giunta l’autorizzazione della Commissione Europea.

Anche con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2022, per il periodo 2021, valgono quindi le previsioni “transitorie”, secondo cui le norme in materia di agevolazioni fiscali per erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore, si applicano in via transitoria solo a:

  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi registri;
  • Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per le persone fisiche l’importo delle erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore:

  • in denaro, da effettuarsi mediante sistemi tracciabili di pagamento
  • in natura

sono ammesse in detrazione dall’Irpef:

  • per il 30% dell’importo, nel limite massimo di € 30.000 per periodo d’imposta (Onlus e Aps)
  • elevato al 35% per quelle in denaro rese in favore delle organizzazioni di volontariato.

Per le imprese e per le persone fisiche l’importo delle erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore effettuate in denaro, (mediante sistemi tracciabili di pagamento) o in natura:

  • sono deducibili dal reddito dell’erogatore nel limite del 10% del reddito dichiarato
  • in caso di incapienza, l'eccedenza può essere riportata fino al 4° anno successivo.

È prevista anche la detrazione del 19% dei contributi associativi per un importo max di € 1.300 versati alle società di mutuo soccorso che operano in alcuni settori.


Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 182 del 27 giugno 2022 "Detrazione o deduzione delle erogazioni liberali agli Enti del terzo settore " disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

4) Caratteristiche detrazioni e deduzioni

Non è ammesso il cumulo di deduzioni/detrazioni relative alle stesse erogazioni.

Si ricorda che la detrazione per le erogazioni liberali in esame:

  • non essendo disciplinata dall’art. 15, TUIR, non è soggetta alla rimodulazione all’aumentare del reddito ed è quindi attribuita interamente (nel rispetto dei limiti normativi) a prescindere dall’ammontare del reddito del contribuente interessato;
  • spetta in percentuale diversa dal 19%, e, quindi, non sarebbe subordinata all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Tuttavia, l’obbligo di utilizzo di mezzi tracciabili per il versamento delle erogazioni liberali in esame è comunque richiesto
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 182 del 27 giugno 2022 "Detrazione o deduzione delle erogazioni liberali agli Enti del terzo settore " disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

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5) Indicazione in dichiarazione dei redditi della deduzione Irpef

Nella dichiarazione dei redditi le deduzioni per le erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS trovano indicazione in diversi righi del quadro RP per il modello Redditi e quadro E del mod. 730. 

In particolare:

  • la detrazione del 30% (nel limite di spesa di € 30.000) delle erogazioni a ONLUS e APS, si indica nei righi generici da R8 a R13 (E8 ed E10), con il codice 71;
  • la detrazione del 35% (nel limite di spesa di € 30.000) delle erogazioni a ODV, si indica nei righi generici da R8 a R13 (E8 a E10), con il codice 76.

Si evidenzia inoltre che con il codice 61 si indicano le erogazioni liberali a favore di ONLUS e per iniziative umanitarie.


Erogazioni liberali a favore di ONLUS e per iniziative umanitarie

(Codice 61)

Con il codice 61 si indicano le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. 

  • Detraibili nella misura del 26%
  • Nel limite massimo di € 30.000 annui

Erogazioni liberali a favore di ONLUS e APS

(Codice 71)

Con il codice 71 si indicano le erogazioni liberali effettuate a favore di:

  • ONLUS;
  • APS.

Come visto in precedenza la detrazione

  • è pari al 30%;
  • nel limite massimo di € 30.000;
  • le ONLUS e le APS devono essere iscritte nei registri speciali

Erogazioni liberali a favore di ODV

(Codice 76)

Con il codice 76 si indicano le erogazioni liberali effettuate a favore di organizzazioni di volontariato (ODV).

Come visto in precedenza la detrazione

  • è pari al 35%;
  • nel limite massimo di € 30.000
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