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FONDO PERDUTO FOTOVOLTAICO: ENTRO IL 27 OTTOBRE LE DOMANDE AL PARCO AGRISOLE

Fondo perduto fotovoltaico: entro il 27 ottobre le domande al Parco Agrisole

Parco Agrisole: le regole per il fondo perduto per il fotovoltaico su edifici a uso produttivo agricolo, zootecnico e agroindustriale. In scadenza le domande

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Dal 27 settembre alle ore 12.00 sarà possibile inviare le domande per il fondo perduto del Parco Agrisole per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Per termini e modalità scarica l'avviso del 22 agosto 2022

Attenzione al fatto che, il MIPAAF in data 23 settembre informa del fatto che è disponibile la versione aggiornata del Regolamento operativo e dell'elenco dei Codici ATECO (scarica qui l'allegato B aggiornato al 23.09) della misura PNRR "Parco Agrisolare", al fine di correggere alcuni refusi e rispondere ad alcuni temi posti all'attenzione del Ministero. Scarica qui l'avviso del 23 settembre con tutte le novità.

Inoltre, sono pubblicate inoltre ulteriori FAQ (ACCEDI QUI alla pagina del Ministero per gli aggiornamento). 

Si ricorda che la predetta misura ha una dotazione di 1 miliardo e 500 milioni, tutti disponibili sin da questo primo bando ed assegnati con una procedura a sportello, tramite la piattaforma attiva da domani 27 settembre,  fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Ricordiamo, che il decreto 25 marzo del Ministero delle Politiche agricole recante norme per interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del  PNRR, Missione  2,  componente  1,  investimento  2.2 Parco Agrisolare veniva pubblicato in GU n 149 del 28 giugno 2022 

Esso reca misure per rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. 

Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l'installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare.

Il decreto fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura tramite l'erogazione di  un contributo a fondo perduto per la realizzazione dei suddetti impianti fotovoltaici.

Vieni a scoprire il nostro FOCUS PNRR e Finanza agevolata all'interno del  quale è disponibile, oltre libri e tools, anche la Collana “Guide operative per la finanza agevolata” che raccoglie eBook in pdf che hanno lo scopo di fornire, con un taglio pratico, una panoramica esaustiva di tutte le possibili misure agevolative per le imprese:

1) Fondo perduto Parco Agrisole: i beneficiari

Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, mentre due quote di 150 milioni di euro sono destinate rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli. 

Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Soggetti beneficiari del fondo perduto sono:

a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice  ATECO di cui all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13 del Decreto 25 marzo 2022;
c)  indipendentemente  dai  propri  associati,  le cooperative agricole che svolgono attività di  cui  all'art.  2135  del  codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1,  comma  2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Sono  esclusi  i  soggetti   esonerati   dalla   tenuta   della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad  euro 7.000,00.
I soggetti suddetti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed  iscritti  come  attivi  nel registro delle imprese;
b) essere nel pieno e  libero  esercizio  dei  propri  diritti  e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  la pubblica amministrazione, compresi i  provvedimenti  interdittivi  di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che  si  siano  resi colpevoli  anche  solo  per   negligenza   di   false   dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC);
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e  non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione  coattiva  o  volontaria,  di amministrazione controllata, di concordato preventivo  (ad  eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o  in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g) non essere destinatari di un ordine di recupero  pendente  per effetto di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno  ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in  relazione  a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 h) non essere stati destinatari, nei  tre  anni  precedenti  alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di  agevolazioni  concesse dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in difficoltà così come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento GBER. 

Il decreto specifica che per le aziende agricole di  produzione  primaria,  gli  impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e  se  la loro capacità produttiva  non  supera  il  consumo  medio annuo  di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso  quello  familiare. 

La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti  di   fabbricati   strumentali   all'attività  dei   soggetti beneficiari,  ivi  compresi  quelli  destinati  alla   ricezione   ed ospitalità nell'ambito dell'attività  agrituristica.  Unitamente a tale attività possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
a)  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto  (o,  se  del   caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa  nazionale  di settore vigente: tale procedura  deve  essere  svolta  unicamente  da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la  relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del  grado  di  coibentazione  previsto  in  ragione  delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al  fine  di migliorare il benessere animale;
c)  realizzazione di un sistema  di  aerazione  connesso  alla sostituzione del  tetto  (intercapedine  d'aria):  la  relazione  del professionista  dovrà dare  conto  delle  modalità di  aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del  fabbricato;  a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato  mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al  fine  di migliorare il benessere animale.

2) Fondo perduto Parco Agrisole: presenta la domanda dal 27 settembre

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici SPA dall'Area clienti.

Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022.



Per ulteriori info è possibile consultare la sezione dedicata del sito MIPAF, clicca qui
Le  istanze  di  ammissione  al  contributo   potranno   essere presentate personalmente dai soggetti beneficiari o  per il  tramite dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati.
Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la  seguente documentazione:

  • a) modulo   informatizzato   con   anagrafica   del    soggetto beneficiario,  descrizione  catastale  dei   manufatti   oggetto   di intervento, descrizione  di  massima  dell'intervento,  richiesta  di contributo, dichiarazione resa ai sensi del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000;
  • b) relazione  tecnica  asseverata  da  parte  del  professionista abilitato, contenente:
    • descrizione del sito  e  dei  lavori  oggetto  dell'istanza  di contributo;
    • stima  preliminare  dei  costi  e  dei  lavori,  distinti   per tipologie di intervento come elencate all'art. 6;
       cronoprogramma  delle    attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della concessione  del  contributo sino alla conclusione  dei  lavori  nel  rispetto  delle  tempistiche previste dal PNRR;
    • descrizione  dei  lavori,  che  deve  contenere  le  specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno  degli  interventi  per cui  si  chiede  l'agevolazione,  nel  rispetto  del  principio  «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del  regolamento (UE)  2020/852,  come  meglio  specificato  nell'avviso  di  cui   al successivo art. 13;
    •  visura del catasto fabbricati;
    • documentazione atta all'identificazione del fabbricato;
    • dossier fotografico ante operam per documentare  lo  stato  dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla  data  di
    • presentazione della domanda;
    • ogni altra richiesta presente nella  modulistica  del  soggetto attuatore e disciplinata  nei  provvedimenti  e  nell'avviso  di  cui all'art. 13.
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