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DIGITALIZZAZIONE NOTIFICA ATTI IN MATERIA TRIBUTARIA: TUTTE LE REGOLE

Digitalizzazione notifica atti in materia tributaria: tutte le regole

Notifica digitale atti: l’avviso di cortesia, il perfezionamento della notifica, la decadenza e la prescrizione, la conservazione dei documenti informatici

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Con il DPCM 8.2.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.6.2022, n. 130) è stata data attuazione all’art. 26 del d.l. 16.7.2020, n. 76, norma che ha introdotto un ulteriore tassello sulla digitalizzazione della notifica di atti in materia di tributaria, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge.

Mediante la procedura della notificazione un atto viene portato a conoscenza di un determinato soggetto, consentendogli di adottare le eventuali misure a tutela delle proprie ragioni ovvero di disporre della pubblicità legale di un provvedimento.

La normativa precisa importanti misure poste a tutela del destinatario quali:

  • la notificazione che non è andata a buon fine,
  • la procedura della notificazione da eseguire nei confronti di chi non è titolare del domicilio digitale 
  • e le regole sul perfezionamento della notifica.

La prima parte di questo approfondimento è reperibile nella notizia intitolata: Notifica digitale atti in materia tributaria

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1) L’avviso di cortesia

Il gestore della piattaforma (dove vengono gestite le notifiche) invia un avviso di cortesia, in modalità informatica, contenente tutte le indicazioni previste per l’avviso di avvenuta ricezione nei seguenti casi previsti dall’art. 26 del d.l., cioè:

  • se il destinatario ha comunicato un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quello indicato al comma 5, l’avviso è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all’art. 64-bis del d.lgs. n. 82 (comma 5-bis);
  • se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi e il gestore ha effettuato un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio; se la casella di posta elettronica certificata o il servizio equivalente risultano saturi o non validi o non attivi, il gestore della piattaforma rende disponibile ill messaggio dandone notizia al destinatario (comma 6).

Il destinatario che incorra in decadenze può essere rimesso in termini se dimostra di non avere avuto la notifica per causa ad esso non imputabile.

L’avviso di cortesia è reso disponibile tramite il punto di accesso di cui all’art. 64-bis del d.lgs.

L’utente di “app Io” cha ha attivato il servizio di messaggistica riceve un messaggio che consente di abilitare il servizio anche per gli avvisi di cortesia.

L’avviso deve indicare le modalità che il destinatario deve seguire per accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti che sono oggetto della notificazione.

Se il destinatario ha comunicato un indirizzo e-mail non certificato o un numero di telefono o un recapito digitale diverso da quelli certificati ai sensi del comma 5 dell’art. 26, il gestore è tenuto ad inviare un avviso di cortesia in modalità informatica, contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. 

Dello stesso autore ti consigliamo anche: Processo tributario telematico (eBook 2022)

2) Il perfezionamento della notifica

E’ importante considerare il momento in cui si perfeziona la notifica: la consegna dell’avviso di accertamento, della cartella di pagamento, del questionario, dell’avviso di fermo amministrativo, ecc. si perfeziona quando il messaggio è consegnato nella casella PEC e non quando il destinatario lo legge. Le regole sono diverse poiché va considerato il principio di scissione secondo la seguente articolazione riferito da un lato all’amministrazione e dall’altro, differente, al soggetto notificato.

LE REGOLE DELLA NOTIFICAZIONE

Per l’amministrazione notificante: rileva la data  in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

Per il destinatario la notifica si perfeziona considerando:

  1. il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, quale risulta dalla ricevuta che il gestore della casella PEC o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma; nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, la notifica si perfezione il 15° giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito. Se il destinatario riceve l’avviso di avvenuta ricezione dopo le ore 21.00, il termine di 7 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo;
  2. il 10° giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta     ricezione in formato cartaceo;
  3. in ogni caso, se è anteriore, il giorno in cui il destinatario o un suo delegato, tramite la piattaforma, ha accesso al documento informatico che è oggetto della notificazione.

 

 

 Va tenuto presente che per gli atti diversi da quelli formati dalle pubbliche amministrazioni permane la regola ordinaria dell’art. 6 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, per il notificante la notificazione è perfezionata nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione, e per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. 

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3) La decadenza e la prescrizione

Con la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma è impedita qualsiasi attività di decadenza dell’amministrazione ed è interrotto il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto, del provvedimento, dell’avviso o della comunicazione (art. 26, comma 10, del d.l.). 

Il gestore della piattaforma deve rendere disponibili le attestazioni opponibili ai terzi che hanno per oggetto:

  1. la data e l’ora di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte dell’amministrazione indicando la sequenza crittografica (hash) identificativa di ciascun documento;
  2. l’indirizzo del destinatario, quale risulta alla data di invio dell’avviso di avvenuta ricezione, dell’indirizzo del domicilio digitale  eletto;
  3. la data e l’ora di invio e di consegna al destinatario dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; nel caso di casella satura, non valida o non attiva, va indicata la data di ricezione del messaggio di mancato recapito;
  4. la data in cui l’avviso di mancato recapito del messaggio è stato reso disponibile dal gestore;
  5. la data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico che è oggetto della notificazione;
  6. il periodo di malfunzionamento della piattaforma che è attestato dal gestore;
  7. la data di ripristino della funzionalità della piattaforma.
  8. la conformità all’originale della copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con le modalità indicate all’art. 26, comma 7, del d.l.
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4) Gli effetti del malfunzionamento della piattaforma

Il gestore deve attestare il caso di malfunzionamento della piattaforma e il ripristino della sua funzionalità (art. 26, comma 13, del d.l.).

GLI ADEMPIMENTI TECNICI (art. 3, comma 4, del d.p.c.m. 8.2.2022)

Per il mittente: impossibilità dell’inoltro telematico dei documenti da notificare.

Per il contribuente e il delegato: impossibilità di eseguire l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici.

 Verificandosi l’impossibilità di effettuare l’inoltro telematico dei documenti informatici da notificare da parte dell’amministrazione, nonché per il destinatario, o il suo delegato, di effettuare l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici, si producono importanti conseguenze. Più in particolare, per gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni che sono oggetto della notificazione il termine che scade nel periodo di malfunzionamento, è stabilito che:

  • il termine di prescrizione dei diritti dell’amministrazione che sono correlati è sospeso sino al 7° giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino della funzionalità della piattaforma;
  • il termine di decadenza dei diritti, dei poteri o delle facoltà dell’amministrazione o del destinatario è prorogato sino al 7° giorno successivo al ripristino della funzionalità della piattaforma.
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5) La conservazione dei documenti informatici

Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle attestazioni per dieci anni dalla data di perfezionamento notifica.

Gli atti oggetto di notificazione restano disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario, circostanza espressamente indicata nell’avvio di avvenuta ricezione.

  1. Gli atti esclusi dalla procedura

La notificazione a mezzo della piattaforma in argomento non si applica:

  1. agli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
  2. agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinati dal titolo II e IV, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli atti 50, commi 2 e 3, 77, comma 2-bis;
  3. agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza , e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
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