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COMUNICAZIONE SOMMINISTRATI IN SCADENZA IL 31.1.2022

Comunicazione somministrati in scadenza il 31.1.2022

Modalità e fac simile di comunicazione obbligatoria dei contratti di somministrazione stipulati nel 2021 per la scadenza del 31 gennaio (previa verifica del CCNL applicato)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come ogni anno, entro il 31 gennaio 2022 le Aziende che, nel corso dell’anno 2021, hanno  instaurato contratti con le agenzie di somministrazione  di lavoro  (il vecchio "lavoro interinale")  devono  effettuare la consueta comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali in base alla rispettiva categoria.

La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio  al 31 dicembre 2021 e deve obbligatoriamente contenere:

il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
la durata dei contratti di somministrazione;
 il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;
N.B. la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratore somministrato, ma solo il dato numerico.

L’invio potrà avvenire tramite:
• fax;
• raccomandata a mano;
• raccomandata con ricevuta di ritorno;
• posta elettronica certificata (PEC).  

E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro:
• sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei contratti ;
• sia in caso di non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione.

La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice, che puo  comunque avvalersi di un proprio intermediario o consulente o mediante l'associazione datoriale a cui fa riferimento (Nota Ministero del lavoro 3.7.2012).

Si ricorda anche che la violazione puo costituire condotta antisindacale perche l'assenza di comunicazione non permette alle organizzazioni sindacali di controllare la correttezza dell'utilizzo del lavoro somministrato.

ATTENZIONE La stessa nota ministeriale prevede la possibiità di scadenze o periodicità diverse se  indicate nel  contratto collettivo nazionale o di secondo livello applicato in azienda. 

In conclusione,  va ricordato  che i lavoratori somministrati devono essere registrati nel LUL (Libro Unico del Lavoro) all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.

1) Comunicazione lavoratori in somministrazione: fac - simile

Riportiamo un esempio di COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA   DA EFFETTUARE ENTRO IL 31/1/2022 (in Carta intestata dell' azienda utilizzatrice).

 In allegato un modulo  utilizzabile in Word.

 

        Luogo e data  ______________     

    

       Spett.li

________ - CGIL
Provincia di _______________
      

       ________ - CISL

       Provincia di _______________

       ________ - UIL

       Provincia di _______________

                  

Oggetto: comunicazione di cui al comma 3, art. 36 del Decreto Legislativo n. 81/2015.


La scrivente __________________________ comunica che nel periodo 1/1/2021-31/12/2021, sono stati stipulati

n. ______ contratti di somministrazione, per n. ___________ lavoratori, per le qualifiche di ___________,

con le seguenti durate:

dal ___________ al ________________
dal ___________ al ________________

Distinti saluti.

Firma legale rappresentante
_______________________
 

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Allegato

Facimile-comunicazione-somministrazione
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