HOME

/

PMI

/

NAUTICA DA DIPORTO

/

IL NOLEGGIO E LA LOCAZIONE DA DIPORTO

Il noleggio e la locazione da diporto

Contratto di noleggio e locazione delle unità di diporto hanno diversa connotazione giuridica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il contratto di noleggio pur avendo qualche caratteristica in comune con il contratto di locazione, se ne differenzia nettamente per alcune diverse connotazioni giuridiche. Il contratto di locazione, infatti, si risolve nel mero trasferimento della disponibilità dell’unità da diporto a favore del conduttore il quale si assume ogni onere e rischio connesso con la navigazione.

Nel noleggio, per contro, in corrispettivo del nolo pattuito, il noleggiante si obbliga a compiere con l’unità da diporto una determinata navigazione ordinata dal noleggiatore, mantenendo per sé la disponibilità e la conduzione tecnica dell’unità da diporto.

L'articolo continua dopo la pubblicità

L'articolo è tratto dall'e-book "La Nautica da diporto"  un vero e proprio manuale pratico che fa il punto sulle questioni di carattere fiscale, e comunque di interesse tributario, che caratterizzano il settore della “Nautica da diporto”. - Aggiornato con il D.Lgs. n. 229/2017 di riforma del Codice della Nautica da diporto, pdf di 155 pagine.

1) Il noleggio da diporto

Con il noleggio una parte (il noleggiante) mette a disposizione dell’altra parte (il noleggiatore) un’unità da diporto per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione a fronte di un determinato corrispettivo (nolo).

L’unità noleggiata (cfr. art. 47 del d.lgs. n. 171/2005, cit.) rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

Una importante disposizione contrattuale è quella contemplata nel secondo comma dell’appena menzionato art. 47 secondo cui: “Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.”.

Con il contratto di noleggio, il noleggiante (cfr. art. 48 del predetto d.lgs. n. 171/2005), mette “… a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.”.

Ai sensi dell’art. 49 del citato codice della nautica da diporto, peraltro, nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il “... noleggiatore provvede al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto”.

L'articolo è tratto dall'e-book "Nautica e Fisco"  un vero e proprio manuale pratico che fa il punto sulle questioni di carattere fiscale, e comunque di interesse tributario, che caratterizzano il settore della “Nautica da diporto”.

2) La locazione di unità da diporto

Sul piano generale, va evidenziato come la locazione e la locazione finanziaria (quest’ultima comunemente indicata come leasing) siano contratti che pur avendo alcuni elementi in comune si differenziano nettamente tra di loro soprattutto in ragione della loro funzione economica.

Con il contratto di locazione di un’unità da diporto, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 171/2005 cit., che ricalca la formulazione usata dall’art. 1571 del codice civile, una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altro (conduttore) tale bene per un tempo determinato, verso pagamento di un certo canone.

La stessa disposizione (cfr. comma 2) prevede, inoltre, che “Con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.”.

Anche il contratto di locazione (cfr. comma 3) delle imbarcazioni e delle navi da diporto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme; lo stesso vale per il contratto di sub-locazione e per quello di cessione.

Le norme contenute nell’art. 43 del citato codice regolano la scadenza del contratto di locazione, mentre il successivo art. 44 disciplina la prescrizione dei diritti derivanti dallo stesso. Ai sensi dell’art. 45 del codice, poi, il locatore “… è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.”.

Il conduttore, di converso, ai sensi dell’art. 46 del codice, “è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.”.

La semplice locazione comporta quindi un mero trasferimento della disponibilità dell’unità da diporto a favore del conduttore per un certo periodo di tempo, al termine del quale essa deve essere restituita al locatore.

Mediante il contratto di locazione finanziaria di unità da diporto una società di leasing (locatore) acquista un’unità da diporto prescelta dal cliente (conduttore) e gliela concede in uso per un determinato periodo di tempo, verso il pagamento di un canone periodico.

Con il versamento dell’ultimo canone il conduttore ha la facoltà di riscattare l’unità da diporto versando un corrispettivo predeterminato oppure può recedere dal contratto non riscattando il bene che rimane in questo caso di proprietà della società di leasing.

Nella sostanza il contratto di locazione finanziaria ha la natura di un finanziamento per ottenere l’uso di un bene che rimane di proprietà della società di leasing stessa fino all’eventuale riscatto finale da parte del conduttore che determina la cessione del bene.

3) Le differenze sul piano della imposizione fiscale Iva del noleggio e della locazione

Il contratto di noleggio, come accennato, pur avendo qualche caratteristica in comune con il contratto di locazione, se ne differenzia nettamente per alcune diverse connotazioni giuridiche. Il contratto di locazione, infatti, si risolve nel mero trasferimento della disponibilità dell’unità da diporto a favore del conduttore il quale si assume ogni onere e rischio connesso con la navigazione. Il locatore quindi consegue un corrispettivo, ma rimane estraneo all’utilizzo dell’unità navale.

Nel noleggio, per contro, in corrispettivo del nolo pattuito, il noleggiante si obbliga a compiere con l’unità da diporto una determinata navigazione ordinata dal noleggiatore, mantenendo per sé la disponibilità e la conduzione tecnica dell’unità da diporto.

Sulla scorta di tali differenze, l’Amministrazione finanziaria aveva in passato fornito una interpretazione dell’art. 8-bis del decreto Iva, che limitava l’applicazione del regime di non imponibilità solamente all’attività di noleggio di imbarcazioni, e non anche a quella di locazione delle stesse.

Tuttavia, va rilevato come alla luce delle registrate modifiche normative che hanno rivisitato la struttura dell’art. 8-bis citato e tenuto conto della portata applicativa dell’art. 2 del d.lgs. n. 18 luglio 2005, n. 171, la stessa Agenzia delle entrate, nella circolare n. 43/2011 cit., abbia chiarito che il regime di non imponibilità di cui si discute possa estendersi a tutte le attività qualificate come commerciali ai sensi della predetta disposizione. In particolare, fermo restando che il committente utilizzi il mezzo per lo svolgimento di un’attività commerciale, il regime di non imponibilità è ora previsto:

-   sia per la locazione che per il noleggio;

-   quando il mezzo venga utilizzato per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;

-   quando il mezzo venga utilizzato da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità

di appoggio per i praticanti subacquei.

A differenti conclusioni, secondo l’Agenzia, si deve pervenire laddove l’imbarcazione sia utilizzata (in locazione o noleggio) esclusivamente a fini di diporto e non a scopo di lucro, al di fuori di qualsiasi attività commerciale[4].

4) Per approfondire

Abbiamo predisposto l'e-book Nautica e Fisco per fare il punto sulle questioni di carattere fiscale, e comunque di interesse tributario, che caratterizzano il settore della “Nautica da diporto”. Aggiornato con il Nuovo Codice della Nautica da diporto

L’analisi è svolta mediante la disamina della disciplina applicabile, ai fini della imposizione diretta, dell’Iva, dell’Imposta di Registro, in relazione alla acquisizione, alla gestione e manutenzione delle unità da diporto, sia da parte di persone giuridiche che fisiche, con particolare attenzione a tutti quei profili di eminente interesse tributario concernenti la locazione e il noleggio delle imbarcazioni, l’acquisto di imbarcazioni nuove o usate, la compravendita in ambito comunitario ed extra-UE, il pagamento della Tassa di possesso, la fornitura di servizi necessari al funzionamento delle stesse unità, alla fornitura ed utilizzo dei beni accessori, al rifornimento di prodotti petroliferi e al vettovagliamento.

Specifici approfondimenti sono dedicati alle importanti questioni del “Redditometro” e del “Monitoraggio fiscale” e al loro impatto rispetto al fenomeno in esame, nonché alla disciplina normativa di contrasto degli illeciti perpetrati nel comparto (Società di comodo, assegnazione gratuita delle imbarcazioni in godimento ai soci).

5) Ecco il sommario dell'e-book

1. La riforma del Codice della Nautica da Diporto operata con il D.lgs. n. 229/2017
1.1 Introduzione
1.2 Gli obblighi amministrativi generali in tema di registrazione, immatricolazione e utilizzo di unità per la navigazione da diporto
1.3 Immatricolazione delle navi da diporto acquisite in Leasing (locazione finanziaria)
1.4 Utilizzo delle navi da diporto per fini commerciali
1.5 Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
1.6 L’iscrizione provvisoria delle navi e delle imbarcazioni da diporto
1.7 Imbarcazioni da diporto di soggetti esteri
1.8 Il noleggio e la locazione dei natanti
1.9 Le misure a tutela della disabilità
2. Mezzi, dotazioni, provviste e spazi per la navigazione da diporto
2.1 I mezzi per la navigazione da diporto. Tipologie e caratteristiche generali
2.2 Dotazioni di bordo
2.3 Provviste di bordo
2.4 I cc.dd. “documenti di bordo”: licenza di navigazione (anche provvisoria), certificato di sicurezza e dichiarazione di potenza
2.5 Gli spazi per la nautica da diporto
2.5.1 Le aree demaniali per la nautica da diporto. Il regime di concessione a privati
2.5.2 Gli spazi portuali per la nautica da diporto (…il c.d. “posto barca”)
2.5.3 Le novità dell’ultima riforma (Accosti in transito, Campi di ormeggio, Ricovero a secco)
3. La fiscalità dei contratti relativi a unità da diporto
3.1 La locazione, il leasing e il noleggio: dal Codice della navigazione a quello della nautica da diporto
3.2 I vari contratti “da diporto”
3.2.1 La locazione commerciale
3.2.2 La locazione finanziaria
3.2.3 Il contratto di noleggio
3.3 Le differenze sul piano dell’imposizione fiscale Iva
3.4 Il regime fiscale delle operazioni di rifornimento di prodotti petroliferi a bordo (c.d. bunkeraggio)
3.4.1 Esenzione dell’Accisa per le operazioni di rifornimento di carburante
3.4.2 Rifornimento con obbligo di e-fattura
3.5 Non imponibilità Iva per la navigazione in alto mare
3.6 Il noleggio di navi da diporto per finalità turistiche e il regime fiscale di favore (fiscale e contributivo) connesso all’iscrizione nel Registro internazionale italiano
3.7 Messa a disposizione di unità da diporto nel territorio dello Stato con utilizzo delle stesse entro le acque comunitarie
3.8 Il noleggio occasionale di unità da diporto
3.9 Il leasing nautico italiano
3.9.1 Leasing nautico e abuso del diritto tributario
3.10 I contratti d’ormeggio e le altre figure contrattuali connesse
3.10.1 Definizioni
3.10.2 Il rapporto di sub-concessione del posto barca
3.10.3 Profili fiscali della cessione della proprietà superficiaria di un porto turistico
3.10.4 Contratto di locazione del posto barca e rilevanza ai fini fiscali
3.10.5 Rapporto di tipo societario con godimento del posto barca
4. Profili fiscali relativi all’acquisto, al possesso e alla gestione di unità da diporto, da parte di persone giuridiche
4.1 Introduzione
4.2 Unità da diporto di persone giuridiche
4.3 Ai fini delle imposte dirette
4.3.1 La deducibilità degli oneri e delle spese relativi a imbarcazioni da diporto
4.3.2 (segue…) Gli accantonamenti per i lavori di manutenzione delle navi
4.3.3 La Tonnage tax
4.3.4 La disciplina di contrasto ai fenomeni fraudolenti connessi al possesso di imbarcazioni da diporto
   4.3.4.1 Le cc.dd. “Società di comodo” e le società cc.dd. “in perdita sistemica”
   4.3.4.2 Le norme di contrasto all’abusiva assegnazione di imbarcazioni da diporto in godimento a soci e familiari
   4.3.4.3 L’assegnazione agevolata dei beni a soci e familiari
   4.3.4.4 (segue…) L’indeducibilità dei costi relativi alle imbarcazioni da diporto assegnate in godimento ai soci
4.4 Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
4.4.1 Introduzione
4.4.2 Compravendita di imbarcazioni in ambito nazionale
4.4.3 La detraibilità dell’imposta afferente agli acquisiti di imbarcazioni da diporto
4.4.4 Le disposizioni Iva a contrasto del godimento gratuito delle imbarcazioni in favore dei soci
4.4.5 La compravendita di imbarcazioni da diporto in ambito CEE
   4.4.5.1 L’Iva sulle compravendite di imbarcazione da diporto “nuove”
   4.4.5.2 L’acquisto di imbarcazioni da diporto usate (…l’Iva sul margine)
   4.4.5.3 Adempimenti formali e fatturazione delle operazioni
4.4.6 Compravendita di imbarcazioni con Paesi extracomunitari
   4.4.6.1 Le importazioni di imbarcazioni da diporto
   4.4.6.2 Le esportazioni di imbarcazioni da diporto
   4.4.6.3 (segue…) Prova dell’uscita dal territorio doganale dell'Unione in caso di esportazione delle navi da diporto
   4.4.6.4 Il regime di non imponibilità Iva delle operazioni, assimilate alle esportazioni, relative a navi (cessioni di navi, componenti, apparati motore, ricambi, dotazioni di bordo, forniture, ecc…)
4.4.7 Le riparazioni a bordo delle Imbarcazioni da diporto
5. Profili fiscali relativi alle unità da diporto di soggetti privati
5.1 Ai fini iva
5.1.1 Compravendita di imbarcazioni in ambito comunitario. Sintesi espositiva e rimando
5.2 Ai fini delle Imposte sui redditi
5.2.1 Premessa espositiva
5.2.2 L’applicazione del c.d. “Redditometro” al settore della nautica da diporto
5.2.3 Possesso di imbarcazioni in territorio estero. Gli obblighi comunicazionali in tema di “Monitoraggio fiscale”
5.3 Profili fiscali relativi all’esercizio di attività in violazione delle disposizioni amministrative previste dal Codice della nautica da diporto
5.4 Imposta di registro per l’acquisto di imbarcazioni da parte di soggetti privati
5.5 Disciplina fiscale del “posto barca”
5.6 La tassa di possesso delle imbarcazioni da diporto

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

NAUTICA DA DIPORTO · 07/02/2024 Nautica Diporto: nuovo regolamento titoli professionali

Novità dal 5 maggio 2024 per la nautica da diporto: istituzione dell'ufficiale di navigazione di II classe e nuovi limiti e requisiti per gli altri titoli professionali.

Nautica Diporto: nuovo regolamento titoli professionali

Novità dal 5 maggio 2024 per la nautica da diporto: istituzione dell'ufficiale di navigazione di II classe e nuovi limiti e requisiti per gli altri titoli professionali.

Dichiarazione nautica alto mare: telematica dal 9.01 anche per non residenti

Dichiarazione nautica alto mare non residenti per non imponibilità IVA: cessa dal 9 gennaio il periodo transitorio della norma. Via alla telematica

Nautica da diporto: chiarimenti sul bonus investimenti in beni strumentali nuovi

Bonus sud alle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.