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MANCATO GODIMENTO O PAGAMENTO ROL ED EX FESTIVITÀ, OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA.

Mancato godimento o pagamento Rol ed ex festività, obbligazione contributiva.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi in caso di mancato godimento dei Rol o dei permessi per ex festività, oppure in caso di mancato pagamento dell'indennità sostitutiva degli stessi alla scadenza prevista dal CCNL.

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Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto contrattualmente per il godimento dei permessi o per il pagamento della relativa indennità
(lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 3187 del 8 marzo 2011, rispondendo ad un interpello).

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1) Permessi per riduzione di orario di lavoro e festività soppresse

I permessi per riduzione di orario di lavoro (c.d. Rol), nella misura stabilita dai singoli contratti, rappresentano un istituto contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dal lavoro senza alcuna decurtazione sulla retribuzione.
Tali permessi possono essere fruiti:
• a ore, gruppi di ore, mezze giornate o a giornate intere;
• individualmente a fronte di una singola richiesta indirizzata all’azienda entro un termine di preavviso previsto contrattualmente o stabilito aziendalmente;
• collettivamente sotto forma di riduzione di orario di lavoro annua, su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.
La maturazione dei permessi avviene in ratei mensili con la stessa modalità delle ferie.

Allo stesso modo, per le ex festività o festività soppresse, di cui alle Legge 54/1977, il lavoratore ha diritto ad usufruire di permessi individuali, pari ad un totale di 32 ore, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (San Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione).
I permessi per ex festività, come pure i permessi per riduzione di orario trovano la loro regolamentazione nell’ambito della contrattazione collettiva e il mancato rispetto non comporta alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa.

2) Obbligo contributivo

Per quanto riguarda, invece, l’insorgenza dell’obbligo contributivo nel caso di mancato godimento dei permessi in esame, nonché del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze previste dai contratti collettivi, il Ministero del Lavoro in risposta ad un recente interpello (n. 16/2011), ha chiarito che tale obbligazione contributiva, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
Ne consegue che, così come per le ferie, anche i permessi per riduzione di orario e quelli sostitutivi delle festività soppresse hanno un termine di fruizione stabilito dalla contrattazione collettiva, termine che segna il limite temporale entro il quale devono essere versati i contributi sulle indennità sostitutive, anche se non corrisposte.

L’obbligo contributivo non può subire alcun slittamento temporale e il versamento dei relativi contributi deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo, previsto contrattualmente, per godimento o pagamento dei permessi.

I datori di lavoro sono, dunque, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso dei Rol e ex festività non godute (come per le ferie) sebbene non ancora realmente corrisposto.
Può, quindi, verificarsi il caso in cui questi permessi vengano effettivamente goduti in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso per Rol, ex festività o ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno e mese al quale era stato imputato.

Il Ministero, con l’interpello in esame ha, dunque, fissato un termine per il versamento dei contributi in caso di non godimento e di non indennizzo dei permessi per riduzione di orario ed ex festività, pertanto, in caso di mancato o tardivo adempimento è applicato il regime sanzionatorio previsto per i versamenti contributivi omessi o tardivi.

L’assenza dal lavoro deve essere registrata sul Libro Unico del Lavoro (LUL) con l’indicazione della natura: Rol o ex festività, fermo restando che non risultano sanzionate le errate o omesse registrazioni che non hanno alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.

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Commenti

Patrizia - 03/08/2016

Quindi la voce differimento ex festività non godere che trovo in busta cosa comporta?

Lucia - 01/06/2016

Salve, sono una ragazza di 30 anni assunta presso un centro estetico il 12/05/2015 con un contratto part-time orizzontale indeterminato (25 ore settimanali) Contratto di lavoro "Barbieri/parrucchieri/acconc." Descrizione Qualifica "Addetto a cure estetiche" Livello "4", svolto in Campania in provincia di Caserta. La mia problematica è relativa alle ferie, permessi ed ex festività. In pratica a gestire il centro siamo solo due ragazze e quindi ci dividiamo le giornate settimanali, alternandoci la mattina o il pomeriggio e quindi da più di un anno, non abbiamo avuto né ferie, né permessi e né ex festività, perché non esiste una terza persona che può sostituirci e la nostra titolare non ha intenzione di pagare una di noi come straordinario, qualora una delle due decida di sostituire l'altra per aver preso delle ferie o dei permessi. Per essere molto schietti, siamo impossibilitate a prendere ferie o permessi. Dovendo fare questo sacrificio, mi piacerebbe però avere un ritorno economico. Ho letto su internet che le ferie non possono essere monetizzate al contrario dei permessi e delle ex festività che, se non usufruite, devono essere pagate dal datore di lavoro a gennaio dell'anno successivo. Purtroppo, leggendo la busta paga, mi sono accorto che a Gennaio, non ho ricevuto nessun pagamento e che nell'ultima busta paga di Aprile 2016 ho letto queste voci: Ferie - Res. Anni prec. 0,67 - Maturati 17,33 - Goduti 0 - Residui Totali 18,00 Permessi Riduzioni Orario (Ore) - Res. Anni prec. 6,63 - Maturati 3,33 - Goduti 0 - Residui Totali 9,96 Permessi Ex Festività (Ore) - Res. Anni prec. 13,27 - Maturati 6,67 - Goduti 0 - Residui Totali 19,94 La mia titolare, come tutti i datori di lavoro in Campania, non ha intenzione di pagarci nulla. Tutte queste ore, che io non utilizzerò mai, quando e se mi verranno pagate? Devo avere una certezza per affrontare la mia titolare e il suo commercialista perché altrimenti tutto ciò rischia di ritorcermi contro. Il commercialista è una persona molto furba che mette sempre in guardia la mia titolare e cerca sempre di non farle pagare cose che le spettano di diritto. E' sempre a favore della mia datrice di lavoro e cerca sempre di fregare noi lavoratori. Spero possiate aiutarmi e darmi una risposta nel più breve tempo possibile perché non so' davvero cosa fare per risolvere questa situazione. In attesa di un vostro rapido riscontro, vi porgo distinti saluti.

Eleonora - 13/03/2016

Io lavoro in una lavanderia (cooperativa )il nostro capo,una volta svolti i nostri compiti ci manda a casa e a volte manca un ora al termine dell'orario di lavoro stabilito dal contratto,poi in caso di sua necessità pretende il recupero delle ore che non ci ha fatto fare in precedenza. Non vuole assolutamente sentire parlare di rol. Qualcuno mi sa dire se può farlo? In oltre non ci da pausa caffè o sigaretta e siamo monitorati tutto il giorno tramite telecamere puntate proprio sulle postazioni di lavoro. Per favore qualcuno ci dica se una condotta così è normale e se dobbiamo accettarla,grazie di cuore

elena - 01/05/2013

da anni il titolare del negozio in cui lavoro io e altri 7 dipendenti ha cancellato dalla busta paga la voce rol,quindi nn siamo mai stati pagati ne abbiamo mai usufruito degli stessi. alle continue richieste lei all inizio temporeggiava poi ha detto che la legge è ingiusta quindi nn li considera e che se vogliamo lavorare ....nessuno ha il coraggio di fare nulla e con i tempi che corrono...anche le buste paga ci vengono consegnate ogni 4 mesi.possibile che nessuno ci tuteli o faccia dei controlli senza che il titolare venga a sapere che il dipendente ha denunciato la cosa???

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