La detassazione dei premi di produttività alla luce dei recenti chiarimenti

La detassazione dei premi di produttività alla luce dei recenti chiarimenti

La Circolare del Giorno

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Data: 05/10/2010
Tipologia: Approfondimento


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Le somme erogate nel 2009 e nel 2010 dal datore di lavoro privato al dipendente per prestazioni da questi rese per:
• lavoro straordinario;
• lavoro supplementare o in base a clausole elastiche;
• lavoro su turni (con orario diurno o notturno);
possono fruire della tassazione con imposta sostitutiva del 10% solo se correlate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
Tale correlazione deve essere provata dal datore di lavoro, il quale a tal fine può predisporre e tenere agli atti una dichiarazione che attesti che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di una maggiore redditività e competitività dell’impresa.
Le stesse somme, se erogate nel 2008, non sono soggette ad alcun vincolo di correlazione con parametri di redditività.
Per il recupero delle maggiori imposte pagate dal lavoratore negli anni pregressi (2008 e 2009) per la mancata applicazione della tassazione sostitutiva da parte del datore di lavoro, il prossimo anno sarà predisposto un apposito campo all’interno dei modelli CUD/2011, 730/2011 e UNICO PF 2011.
Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 83/E del 17.08.2010 e le Circolari n. 47/E e 48/E del 27.09.2010.



SKU FT-7196 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolare_del_giorno_2010