L’inagibilità raddoppia il beneficio prima casa

L’inagibilità raddoppia il beneficio prima casa

Commento alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 20/08/2010 n. 86/E

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Data: 22/09/2010
Tipologia: Approfondimento


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Commento, con utili esempi pratici, alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 20 agosto 2010 n. 86/E, secondo la quale il contribuente sposato in regime di comunione legale dei beni, che abita in un immobile acquistato dalla moglie prima del matrimonio con il beneficio prima casa, può acquistare una seconda abitazione, usufruendo interamente delle agevolazioni fiscali prima casa, solo se l'immobile è assolutamente inadatto, come nel caso di inagibilità.



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