La Riforma del Terzo Settore (eBook 2018)

La Riforma del Terzo Settore (eBook 2018)

La disciplina civilistica e fiscale degli enti del terzo settore in generale ETS, le associazioni e fondazioni, gli enti filantropici e le reti associative

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Il prodotto è in formato pdf - ISBN 9788868056544

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(16,90 € IVA Compresa)
Data: 12/04/2018
Tipologia: E-Book


Dettagli prodotto

La disciplina civilistica e fiscale degli enti del terzo settore (ETS) in generale, le associazioni e le fondazioni del terzo settore, gli enti filantropici e le reti associative. eBook di 150 pagine.

Aggiornato ai Decreti Legislativi n° 117 e 111 del 2017 sulla riforma del terzo settore del cinque per mille ed alla Legge n° 205 del 2017 (Legge di bilancio per il 2018).

Questo e-book è dedicato all’analisi della riforma del terzo settore e della disciplina degli “enti del terzo settore” (ETS) in generale contenute nel Decreto Legislativo n° 117 del 2017 (il “Codice del terzo settore”). Esso contiene anche la disciplina specifica, riportata sempre nello stesso decreto, di alcune categorie di enti del terzo settore, vale a dire delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore, degli enti filantropici e delle reti associative.

Le discipline specifiche degli altri enti del terzo settore, vale a dire delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle società di mutuo soccorso, delle imprese sociali e delle cooperative sociali, sono trattate negli e-book specifici a questi dedicati dello stesso autore. Ciò vale anche per le associazioni sportive dilettantistiche (che, come vedremo nel testo, non sono una categoria specifica di ETS) a cui la riforma si può applicare ma che nella pratica non dovrebbe interessare molto a questi enti.

La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale, cioè i Decreti Legislativi n° 117 (“Codice del terzo settore”), 112 (“Disciplina dell’impresa sociale”) e 111 (disciplina del cinque per mille dell’IRPEF) del 2017, è stata emanata sulla base della Legge-delega n° 106 del 2016.

Essa tocca solo marginalmente la disciplina civilistica e fiscale degli enti senza scopo di lucro, vale a dire le associazioni, le fondazioni e i comitati di cui agli artt. 14 – 42-bis del Codice Civile (e di cui agli artt. 143 – 149 TUIR) che continuerà ad applicarsi agli enti di questo tipo che non assumeranno la qualifica
di “enti del terzo settore” (ETS), quella delle associazioni sportive dilettantistiche (a cui continua ad applicarsi la legge n° 398 del 1991) e quella delle cooperative sociali (a cui continua ad applicarsi la legge n° 381 del 1991 e la disciplina civilistica e fiscale delle cooperative a mutualità prevalente).

La riforma del terzo settore ha il suo punto centrale nella sostituzione della qualifica tributaria di ONLUS – Organizzazione non lucrative di utilità sociale (disciplinata dal Decreto Legislativo n° 460 del 1997) con quella di ETS – Ente del terzo settore. Questa sostituzione sarà effettiva solo con l’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (che sostituirà i registri delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale) perché solo con l’iscrizione in esso l’ente senza scopo di lucro acquisisce la qualifica di ETS.

Lo scopo della qualifica di ETS è, tutto sommato, lo stesso di quella di ONLUS: concentrare sugli enti non profit che esercitano attività solidaristiche di interesse generale particolarmente importanti (quelle elencate nell’art. 5 del Dlgs 117/2017) e che danno garanzie più stringenti (rispetto agli enti non profit che non sono ETS) di non avere finalità di lucro, diretto o indiretto, una serie di importanti agevolazioni fiscali relative all’imposta sul reddito (che in questo caso è
l’IRES), all’IVA, all’IRAP (in questo caso le agevolazioni sono stabilite dalle Regioni), alle altre imposte indirette ed a quelle locali. Oltre a ciò, gli ETS godono direttamente di agevolazioni fiscali che permettono loro di ricevere cessioni gratuite (donazioni) di merce da impiegare per fini di solidarietà sociale (disciplinate dalla Legge n° 166 del 2016) ed indirettamente di deduzioni e detrazioni fiscali di cui beneficiano coloro (soggetti passivi IRPEF o IRES) che effettuano erogazioni liberali in denaro a questi enti. La qual cosa, com’è ovvio, facilita l’attività di raccolta fondi (o “fundraising”) di queste organizzazioni. Infine, per questi enti è previsto anche un regime contabile semplificato e la partecipazione al riparto del cinque per mille dell’IRPEF.

Al fine di rafforzare le garanzie di assenza di scopo di lucro degli ETS, l’art. 79 del Codice del terzo settore definisce la qualifica di “ente del terzo settore non commerciale”, che non può essere assunta dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, che è quello che esercita le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Dlgs 117/2017 con modalità non commerciali, vale a dire a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi di esse. Questi enti sono i veri successori delle ONLUS, come si deduce dal 7° comma dell’art. 89 che riferisce ad essi tutte le norme dell’ordinamento che hanno come destinatarie le ONLUS e dalle norme fiscali agevolative riservate ad essi (per esempio, il regime forfetario per la tassazione dell’eventuale reddito di impresa, l’esenzione dall’IMU, il Social bonus, ecc.).

È ovvio che la non commercialità delle attività di questi ETS comporta il fatto che esse non producono reddito di impresa e, pertanto, non rilevano ai fini IRES e che alle operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) in cui esse si sostanziano non è applicabile l’IVA.

La natura non commerciale dell’ETS può essere dichiarata al momento dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi del comma 3° dell’art. 83 del Dlgs 117/2017.

Un’altra importante novità della riforma del terzo settore è che tutti gli ETS possono avvalersi della collaborazione di volontari, cioè di persone che in modo spontaneo, libero e gratuito prestano la loro opera a scopi di solidarietà sociale, e non solo, come accadeva prima, le organizzazioni di volontariato (OdV) e le cooperative sociali. E’ stato pertanto rivisto tutto il sistema di supporto al volontariato, inteso non solo come insieme delle Odv ma di tutti gli ETS che si avvalgono della collaborazione di volontari (in cui le OdV sono comunque i soggetti centrali) che ruota attorno ai Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), organismi associativi delle OdV e degli altri ETS in cui si fa volontariato, a cui sono garantite risorse certe versate dalle Fondazioni bancarie (che ne hanno in cambio un credito di imposta) che le versano nel Fondo Unico Nazionale (FUN) per il volontariato con cui i CSV, oltre a pagare i loro costi di funzionamento, devono acquistare beni di investimento utili per le attività di interesse generale svolte dalle OdV e dagli atri ETS associati che li potranno utilizzare a titolo gratuito ed organizzare servizi di informazione, formazione e supporto tecnico-logistico rivolti sempre agli enti associati. Anche le OdV e gli ETS non associati ai CSV potranno usufruire dei servizi di questi ultimi per il principio di universalità di accesso ai servizi di ogni CSV.

Il Fondo Unico Nazionale (FUN) è gestito dall’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) che accredita i Centri di servizio sul Volontariato, vigila su di essi tramite suoi uffici denominati Organismi Territoriali di Controllo (OTC) e ripartisce annualmente tra loro le risorse versate nel FUN dalle Fondazioni Bancarie.

Un’altra importante novità della riforma è la disciplina specifica da essa prevista per le associazioni, riconosciute e non, e per le fondazioni che vogliono acquisire la qualifica di ETS iscrivendosi del Registro unico nazionale del terzo settore. Per esse, denominate “associazioni e fondazioni del terzo settore”, non solo sono previsti una serie di obblighi in tema di ammissione degli associati e di caratteristiche degli organi sociali, ma anche un sistema semplificato di acquisto della personalità giuridica previsto dall’art. 22 del Dlgs 117/2017.

La riforma del terzo settore entrerà pienamente in vigore solo con l’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore che dovrebbe avvenire nel secondo semestre del 2019. Prima di allora non si potrà acquisire la qualifica di ETS Per questo motivo, i primi due commi dell’art. 104 del Codice del terzo settore prevedono che una serie di norme fiscali da esso previste si applichino in via transitoria alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale negli anni di imposta 2018 e 2019, per poi applicarsi, in via definitiva, solo agli ETS (molto spesso solo a quelli non commerciali) a partire dall’anno di imposta 2020.

Indice prodotto

1. Gli Enti del terzo settore (ETS): definizione di questi enti, ambito di applicazione della loro disciplina ed entrata in vigore di essa
2. Le attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli Enti del terzo settore (ETS). Le attività diverse da quelle di interesse generale
3. L’assenza di scopo di lucro e le altre caratteristiche generali e principali degli Enti del terzo settore. L’utilizzo di volontari da parte degli ETS
3.1 L’assenza di scopo di lucro negli ETS: il divieto di distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione
3.2 L’assenza di scopo di lucro negli ETS: la devoluzione del patrimonio residuo
3.3 L’attività di raccolta fondi, i patrimoni destinati ad uno specifico affare e la denominazione legale degli ETS
3.4 La contabilità e il bilancio degli ETS
3.5 I volontari che operano per gli ETS e l’attività di volontariato da essi svolta
4. Il Registro unico nazionale del terzo settore e la procedura di iscrizione ad esso degli enti del terzo settore
5. La disciplina fiscale degli enti del terzo settore in generale
5.1 Gli ETS a cui si applica questa disciplina: gli enti del terzo settore non commerciali e gli ETS commerciali. Le agevolazioni sull’IRES per i primi
5.2 Il reddito imponibile ai fini IRES degli ETS. Il regime forfettario del reddito di impresa degli enti del terzo settore non commerciali
5.3 Le agevolazioni sull’IVA e sull’IRAP per gli enti del terzo settore non commerciali
5.4 Il Social Bonus per le erogazioni liberali finalizzate ai progetti per il recupero di immobili assegnati agli ETS non commerciali
5.5 Le agevolazioni in materia di imposte indirette e di tributi locali per gli ETS
5.6 L’esenzione dall’IMU degli ETS non commerciali
5.7 Le agevolazioni fiscali per i soggetti che effettuano erogazioni liberali agli ETS
5.8 La tenuta delle scritture contabili degli enti del terzo settore non commerciali e degli ETS commerciali
5.9 Le cessioni gratuite di merce agli enti del terzo settore, sia non commerciali che commerciali, ed agli altri enti senza scopo di lucro che non sono ETS: la Legge n° 166 del 2016 riformata dalla Legge n° 215 del 2017
5.10 Il cinque per mille dell’IRPEF e la sua destinazione agli ETS
6. Le associazioni e le fondazioni del terzo settore
6.1 Definizione, disciplina applicabile e rapporti con gli altri enti senza scopo di lucro. Lo statuto e l’atto costitutivo di questi enti
6.2 Il procedimento semplificato per l’acquisto della personalità giuridica da parte di questi enti   
6.3 L’ammissione di nuovi associati e l’assemblea delle associazioni del terzo settore
6.4 Gli amministratori delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore
6.5 Gli organi di controllo e di revisione legale dei conti di questi enti. Il controllo esterno sulle fondazioni del terzo settore
7. Gli enti filantropici
8. Le reti associative
9. La finanza sociale: i titoli di solidarietà ed il social lending finalizzati a finanziare le attività degli ETS
10. Le altre misure per il sostegno economico e finanziario degli enti del terzo settore
11. I controlli e il coordinamento degli enti del terzo settore
12. Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNST), i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) e la Fondazione Italia Sociale
13. L’affidamento, a partire dal 2020, agli ETS (già ONLUS) di beneficienza di trust o di fondi speciali o di beni vincolati finalizzati a garantire l’assistenza a persone disabili prive del sostegno familiare: gli articoli 1 e 6 della Legge n° 112 del 2016 (c.d. Legge sul “dopo di noi”)

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Isbn: 9788868056544



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