Allo scopo di ampliare la funzione deflativa del contenzioso, l’articolo 10, comma 1, del Dl 50/2017 ha modificato l’articolo 17-bis, comma 1, del Dlgs 546/1992, innalzando da “ventimila euro” a “cinquantamila euro” la soglia di valore delle controversie interessate dal reclamo/mediazione. La modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il valore della controversia è pari all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, se l’atto contiene solo sanzioni, invece, è pari alla somma delle stesse.
Isbn: 2499-5800