Cassazione civile Ordinanza n. 6076 del 9 Marzo 2017 (PDF - 8 pagine)
La decadenza dall'agevolazione "prima casa" resta impedita dal sopravvenire di una causa di forza maggiore, da intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Nel caso di specie, in ipotesi di vendita infraquinquennale, non perde le agevolazioni “prima casa” il contribuente che acquista un nuovo immobile all’asta giudiziaria entro un anno, anche se il provvedimento di assegnazione è successivo. L’importante è che il pagamento del prezzo sia avvenuto nel rispetto del termine annuale prescritto dalla legge.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Agevolazioni per l'acquisto della prima casa: requisiti e cause di decadenza
2. Mancato trasferimento della residenza nei termini di legge per cause di forza maggiore: orientamenti giurisprudenziali
3. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797