Autore: Dott. G. De Pasquale - Video a cura di: Dott. E. Zamberlan
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La non deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con paesi Black List
SINTESI
- L'art. 110 del D.P.R. 917/1986 stabilisce l'indeducibilità dei costi Black List.
- Ambito soggettivo: l'istituto trova applicazione per tutte le imprese residenti nel territorio Italiano che intraprendono rapporti commerciali con i paesi Black List.
- Ambito oggettivo: l'espressione utilizzata nell'articolo è "spese ed altri componenti negativi" estendendo l'ambito applicativo della norma a tutte le transazioni commerciali poste in essere con fornitori residenti in paesi Black List.
- I paesi Black list verranno individuati, per esclusione, da una nuova lista prevista dal legislatore: "la White List" che conterrà l'elenco dei paesi virtuosi.
- Quanto detto fin'ora può essere disapplicato se l'imprenditore riesce a dimostrare alternativamente che:
- le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale,
- le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico.
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