Autore: Dott.ssa D. Cacciola
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La documentazione necessaria a sostegno delle percentuali di deducibilità e detraibilità dei costi sostenuti per i telefoni cellulari.
SINTESI
- I costi sostenuti per i cellulari sono tra le voci che richiedono una particolare analisi nella valutazione dei profili di deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA.
- La deducibilità dei costi relativi ai cellulari sono regolamentate dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art.1, comma 401. Tale Legge ha stabilito, con effetti dal 1 gennaio 2007, che i costi sostenuti per la telefonia, comprese anche “le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di [...] manutenzione” sono deducibili nella misura:
- dell’80% in via generale;
- del 100% per le imprese di autotrasporto che costituiscono un’eccezione a questa regola generale.
- Per quanto riguarda la detraibilità dell’IVA, la Legge Finanziaria 2008, ha modificato il regime di detraibilità dell’IVA per i telefoni cellulari aziendali, ripristinando il principio generale di inerenza. Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la percentuale di detrazione IVA per i telefoni cellulari è determinata in base all’effettivo utilizzo del cellulare nell’ambito dell’attività professionale o d’impresa, sempre nel caso in cui l’effettivo utilizzo possa essere calcolato e provato in base a criteri oggettivi. Qualora il contribuente non riesca a fornire tale prova, dovrà limitarsi a detrarre l’IVA su tali spese nella misura del 50%.
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