Cassazione civile Ordinanza n. 20611 del 12 Ottobre 2016
Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. Non costituisce ostacolo a ciò, l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato, non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, non potendo, l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
IL CASO
IL COMMENTO:
Impugnabilità dell'estratto di ruolo: il constrasto giurisprudenziale e il definitivo approdo delle sezioni unite
La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797