Cassazione civile Sentenza n. 14270 del 13 Luglio 2016 (PDF - 6 pagine)
In tema di imposte sui redditi, in base al disposto di cui all'art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. B) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della esclusione della sussistenza della plusvalenza tassabile è necessario che sia intercorso un intervallo di tempo superiore a cinque anni tra acquisto e vendita dell'immobile, ovvero che, anche nelle ipotesi di intervallo minore di cinque anni, l'immobile sia stato adibito per la maggior parte del tempo ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari. Non rileva l’accertamento della volontà del contribuente (il cui onere della prova sarebbe a carico dell’amministrazione finanziaria) diretto a dimostrarne l’intento speculativo che è insito (ex lege) nel dato oggettivo della vendita infraquinquennale.
IL CASO
IL COMMENTO
1. CESSIONI IMMOBILIARI: PLUSVALENZE CONSEGUITE DA SOGGETTI NON ESERCENTI ATTIVITA’ DI IMPRESA O LAVORO AUTONOMO. REQUISITI
2. LA SENTENZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797