Mediazione  e conciliazione giudiziale

Mediazione e conciliazione giudiziale

Mediazione e conciliazione giudiziale La Circolare del Giorno n. 84 del 29.04.2016

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Data: 29/04/2016
Tipologia: Approfondimento


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Con la CM 38/2015 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla riforma del processo tributario introdotta dal DLgs. 156/2015; in materia di reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale viene precisato quanto segue:

  • il termine di 90 giorni entro cui va stipulata la mediazione decorre dalla data di notifica del ricorso all’ente impositore; se la notifica del ricorso è effettuata a mezzo posta, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del ricorso dall’ente destinatario.
  • il reclamo può trovare applicazione anche per le impugnazioni concernenti le cartelle di pagamento per vizi propri, i fermi di beni mobili registrati, le iscrizioni di ipoteche sugli immobili
  • ai fini del perfezionamento dell'accordo di mediazione rileva anche il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
  • la possibilità di pervenire alla conciliazione giudiziale sia nelle liti reclamabili che in appello opera pure con riferimento ai processi pendenti al 01/01/2016, a prescindere da quando è stato notificato il ricorso di primo o di secondo grado;
  • la riduzione della sanzione a seguito di mediazione/conciliazione, che, a seconda delle ipotesi, può essere del 35%,  40% o 50%, opera non più sulla sanzione irrogata bensì sul minimo edittale.

Indice prodotto

  1. Premessa
  2. Ambito applicativo di  reclamo  o  mediazione
  3. Istruttoria del reclamo e perfezionamento
  4. Mediazione: riduzione delle sanzioni 
  5. Accordo di mediazione: il pagamento delle somme dovute
  6. La conciliazione giudiziale: i chiarimenti delle Entrate



SKU FT-29402 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolare_del_giorno_2016