Cassazione civile Sentenza n. 5734 del 23 Marzo 2016 COMMENTO (PDF - 8 pagine)
In tema di accertamento tributario, l'invito rivolto dall'A.F. al contribuente, ai sensi dell'art. 32, comma 4° del D.P.R. n. 600 del 1973, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra il fisco ed il contribuente, per favorire la definizione delle reciproche posizioni, in rispondenza dei principi di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà in materia tributaria. Tale invito è finalizzato ad evitare l'avvio della fase contenziosa, rimanendo sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale dell'allegazione di dati e documenti non forniti in sede precontenziosa. Detta inutilizzabilità consegue direttamente all'inottemperanza all'invito e non è soggetta all'eccezione di parte, potendo essere sollevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
IL CASO
IL COMMENTO
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