Prima casa e lavoro nel Comune - Cassazione n.3457/2016

Prima casa e lavoro nel Comune - Cassazione n.3457/2016

Commento all'Ordinanza della Cassazione n. 3457 del 22.2.2016 "Agevolazioni prima casa e attività lavorativa svolta nel Comune "

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Data: 11/04/2016
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Cassazione civile  Ordinanza n. 3457 del 22 Febbraio 2016

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La norma, la quale fa riferimento espressamente soltanto alla dichiarazione di voler trasferire la propria residenza, deve necessariamente comprendere anche la diversa dichiarazione di volersi trasferire nel luogo di lavoro.

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IL CASO

IL COMMENTO

1. AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”: IMPEGNO AL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA NEL COMUNE DI UBICAZIONE DELL’IMMOBILE

2. LA SENTENZA ANNOTATA

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



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