Agevolazioni prima casa e inidoneità - Cass. 2278/2016

Agevolazioni prima casa e inidoneità - Cass. 2278/2016

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2278 del 5 .2.2016: "Nessuna inidoneità abitativa per l'appartamento "scomodo"

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Data: 09/03/2016
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Cassazione Civile  Sentenza n.2278  del 5 febbraio 2016 Commento "Nessuna inidoneità abitativa per l'appartamento "scomodo" (PDF - 8 pagine)

Ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ex art. 1, comma 2, D.L. n. 16 del 1993, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, sussiste ogni qualvolta l'acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia. Tuttavia, la “scomodità” per i figli, quand’anche di sesso diverso, di dover dormire nella stessa camera non equivale a inidoneità abitativa. E’ quanto emerge dalla sentenza 5 Febbraio 2016, n. 2278, della Quinta Sezione Civile della Cassazione.

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IL CASO

IL COMMENTO

  1. Benefici "prima casa" e inidoneità sopravvenuta dell’ alloggio
  2. La sentenza annotata

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



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