Sciopero e prestazioni aggiuntive- Cassazione n.1350/16

Sciopero e prestazioni aggiuntive- Cassazione n.1350/16

Commento alla sentenza della Cassazione lavoro n. 1350 del 26.1.2016: "Sciopero, CCNL e sostituzione di un lavoratore assente"

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Data: 11/02/2016
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Cassazione civile,  sezione lavoro Sentenza n. 1350 del 26 gennaio 2016

In tema di astensione collettiva dal lavoro, ossia sciopero, e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, l' astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta e il comportamento datoriale non è antisindacale.

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IL CASO

IL COMMENTO

1. E’ legittimo un accordo collettivo che stabilisce l’obbligo del lavoratore di sostituire un lavoratore in sciopero, attribuendogli una retribuzione inferiore rispetto al lavoro straordinario?

1.1. Orientamenti giurisprudenziali

2. Procedimento disciplinare, audizione orale e luogo diverso da quello di lavoro

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



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