Rifiuto della prestazione lavorativa - Cass. 831/2016

Rifiuto della prestazione lavorativa - Cass. 831/2016

Commento alla sentenza della Cassazione lavoro n. 831 del 19.1.2016: "Rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa e licenziamento"

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Data: 04/02/2016
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Cassazione civile sezione lavoro   Sentenza n.  831 del 19 gennaio 2016  "Rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa e licenziamento" (PDF - 12 pagine)

Deve ritenersi illegittimo il rifiuto del portalettere inidoneo allo svolgimento a piedi della attività di recapito di utilizzare il mezzo aziendale per eseguire la prestazione lavorativa, atteso che non sussiste alcuna eccezione di "inadimplenti non est adimplendum". Nel caso di specie la datrice di lavoro, nonostante sia poi risultata l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni di recapito corrispondenza sia a piedi sia con automezzi, aveva messo comunque a disposizione un automezzo per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

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IL CASO

IL COMMENTO

1. Art. 2103 c.c.: adibizione a mansione e rifiuto a svolgerla

1.1. Orientamenti giurisprudenziali

2. Proporzionalità della sanzione e licenziamento

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



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