Estromissione immobile strumentale dell'imprenditore

Estromissione immobile strumentale dell'imprenditore

Estromissione immobile strumentale dell'imprenditore individuale La Circolare del Giorno n. 22 del 04.02.2016

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Data: 04/02/2016
Tipologia: Approfondimento


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La Legge di stabilità 2016 ha riproposto la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 01/01/2016, l’immobile strumentale (per destinazione o natura)  posseduto alla data del 31/10/2015.

L’opzione va esercitata entro il 31/05/2016 ed  il perfezionamento dell’operazione avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Irap nella misura dell’8%.

Per l’esercizio dell’opzione rileva il “comportamento concludente” .

Va evidenziato, poi, che:

  • per determinare le plusvalenze derivanti dall'estromissione (valore normale - costo fiscalmente riconosciuto) è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale;
  • l’agevolazione non viene meno se il valore normale (o catastale) è inferiore al costo fiscale, non essendovi, quindi, necessità di assolvere l’imposta sostitutiva;
  • l’IVA, se dovuta, va assolta nei modi (e termini) “ordinari”, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale  è l’esenzione;
  • non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastale;
  • l’imposta sostitutiva va assolta per il 60% entro il 30/11/2016, e per il restante 40% non oltre il 16/06/2017. È, in ogni caso, possibile utilizzare in compensazione (nel modello F24) altri tributi e contributi per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

Indice prodotto

  1. Premessa
  2. Ambito applicativo  dell’agevolazione
  3. La determinazione dell’ Imposta sostitutiva
  4. trattamento ai fini iva
  5. Adempimenti



SKU FT-28309 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolare_del_giorno_2016