Mobbing, onere prova ed art. 2087 -Cassazione 24365/15

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Commento alla sentenza della Cassazione lavoro n. 24365 del 30.11.2015

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Data: 15/12/2015
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"Mobbing, onere della prova ed art. 2087 c.c." Cassazione civile sezione lavoro - Sentenza n. 24365 del 30 novembre 2015 (PDF - 10 pagine)

La responsabilità del datore di lavoro – art. 2087 c.c. - è di carattere contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale; ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini di cui all’art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni; il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile.

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IL CASO

IL COMMENTO

1. Art. 2087 c.c. e responsabilità

2. Orientamenti giurisprudenziali

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



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