L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 34/E pubblicata lo scorso 22 ottobre 2015, è intervenuta a fornire ulteriori chiarimenti sulla dichiarazione 730 precompilata e sul visto di conformità infedele.
In particolare, è stato precisato che:
non è punibile il visto di conformità infedele sulla dichiarazione se risulta un importo dovuto sotto i 30 euro;
il CAF/professionista che ha apposto un visto di conformità infedele e che invia un modello 730 rettificativo entro il 10 novembre, è tenuto al versamento della sola sanzione;
il modello 730/2015 è considerato "tardivo" se è stato trasmesso dopo il termine prorogato del 23 luglio e, quindi, da tale data decorre la possibilità di regolarizzare la violazione di tardiva presentazione del modello 730.
Indice prodotto
Premessa
Sanzione per apposizione di visto di conformità infedele
Sanzione in caso di modello 730 rettificativo trasmesso entro il 10 novembre