Secondo i principi generali, deve essere dichiarata nulla la clausola del contratto collettivo che si ponga in contrasto con una norma imperativa di legge (fattispecie relativa all'accoglimento della richiesta di alcuni lavoratori con contratto di lavoro subordinato «part - time a comando o a chiamata», disciplinato dalla previgente legge n. 863/1984 di conversione del d.l. n. 726/1984, di una integrazione retributiva in ragione della facoltà concessa al datore di richiedere prestazioni a chiamata con breve o addirittura inesistente preavviso, dovendosi ritenere irrilevante che tale facoltà fosse ammessa dal CCNL all'epoca applicato, poiché in contrasto con il principio di specifica determinazione della collocazione temporale della prestazione part - time previsto dalla legge n. 863/1984). Questo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione civle, sezione lavoro, n. 25680 del 4 Dicembre 2014.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA