Danno per licenziamento ingiurioso - Cass. n.22536/2014

Danno per licenziamento ingiurioso - Cass. n.22536/2014

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione civile sezione lavoro n. 22536 del 23 Ottobre 2014

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Data: 06/11/2014
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Affinché il licenziamento di un dirigente possa dar luogo ad un danno risarcibile secondo il diritto comune, deve concretarsi - per la forma in cui venga espresso, la pubblicità o le altre modalità con cui sia stato adottato e le conseguenze morali o sociali che ne siano derivate - in un atto di per sé ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, il cui carattere deve essere rigorosamente provato, ex art. 2697 c.c., da chi lo deduce. Non sono infatti riconducibili ad ipotesi di licenziamento ingiurioso i casi di recesso meramente ingiustificato, strumentale o pretestuoso.

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IL CASO

IL COMMENTO

  1. Licenziamento ingiurioso del dirigente: nozione
  2.  Orientamento giurisprudenziale
  3. Licenziamento e danno

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



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