Reato solo con prova documentale - Cass. 40198/2014

Reato solo con prova documentale - Cass. 40198/2014

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale, sezione III, n. 40198 del 29 Settembre 2014

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Data: 15/10/2014
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A mente del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 2, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, quando tali fatture sono registrate nelle scritture contabili o sono detenute a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Dunque, per l'integrazione del reato, da una parte è necessario che la dichiarazione fiscale contenga effettivamente l'indicazione di elementi passivi fittizi, dall'altra è necessario che le fatture, che dovrebbero supportare detta indicazione, siano conservate nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell'azienda.

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IL CASO

IL COMMENTO

  1.  Norma di riferimento e scenario giurisprudenziale: il momento di consumazione del reato
  2.  La sentenza annotata

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

 



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