Dichiarazioni: sanzioni per omesso o tardivo invio in capo agli intermediari

Dichiarazioni: sanzioni per omesso o tardivo invio in capo agli intermediari

La Circolare del Giorno n. 182 del 29.09.2014

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Data: 29/09/2014
Tipologia: Approfondimento


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Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono essere assoggettati a sanzioni amministrative qualora omettono l’invio ovvero presentano tardivamente le dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e dei sostituti d’imposta. Dette sanzioni, sono irrogate a prescindere da quelle previste nei confronti del contribuente o del sostituto d’imposta che ha conferito l’incarico.

Controversa, invece,  l'applicabilità  del cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall’art. 12 DLgs.472/97. Infatti, partendo dal presupposto che si tratta di violazioni formali sanzionabili, si rileva che:

  • varie sentenze di merito hanno affermato che opera la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio;
  • per la Cassazione il cumulo dovrebbe applicarsi solo in riferimento al singolo file con cui sono inviate più dichiarazioni tardivamente;
  • per l'Agenzia è applicabile l'art. 8 della L. 689/81, che, nella sola ipotesi del concorso formale (più violazioni commesse con una sola azione), legittima l'irrogazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo (CM 52/2007).

Indice prodotto

  1. Premessa
  2. Trasmissione telematica delle dichiarazioni
  3. Dichiarazione unificata
  4. Modello 730
  5. Cumulo giuridico e continuazione
  6. Ravvedimento operoso

 

 



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