Assunzione di minore e certificato penale del datore di lavoro: Scheda informativa

Assunzione di minore e certificato penale del datore di lavoro: Scheda informativa

Scheda informativa sull'assunzione di minore e certificato penale del datore di lavoro

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Data: 29/08/2014
Tipologia: Approfondimento


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Il D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 attua la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Detto provvedimento, pur mantenendo l'impianto generale della normativa contenuta nella L. 17 ottobre 1967, n. 977, ha carattere profondamente innovativo, proponendosi di adeguare gradualmente la realtà lavorativa dei giovani di età inferiore ai diciotto anni agli standards europei. Privilegiare l'istruzione, assicurare l'inserimento professionale mediante la formazione, considerando che un'esperienza di lavoro appropriata può contribuire all'obiettivo di preparare i giovani alla vita professionale e sociale di adulti, promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro per garantire un livello più elevato di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori minorenni, trattandosi di gruppi a rischio particolarmente sensibili: queste, in sintesi, le priorità cui si ispira la nuova normativa.  La tecnica adottata è quella di introdurre modifiche ed integrazioni alla legge n. 977 del 1967, sostituendo interi articoli o aggiungendo dei commi. La presente normativa ha inteso unificare le disposizioni in materia di lavoro minorile, estendendone l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardino minori dei diciotto anni. Le nuove disposizioni si applicano, pertanto, anche all'apprendistato, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a domicilio, ecc.. Infatti, l'art. 3 che modifica l'art. 1 della L. n. 977 del 1967, nell'individuare il campo di applicazione, precisa che il decreto si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche "speciale", disciplinato dalle norme vigenti. È chiaro, quindi, il riferimento anche al contratto di apprendistato che l'art. 2 della L. 19 gennaio 1955, n. 25 definisce come uno "speciale" rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire all'apprendista assunto alle sue dipendenze "l'insegnamento necessario", perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare "lavoratore qualificato".

Per maggiore chiarezza è stata predisposta una tabella di raffronto tra la vecchia e la nuova normativa, che evidenzia le modifiche apportate alla legge n. 977 del 1967.



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