L’articolo 2, comma 4 del D.L. n. 16/2012 ha modificato la disposizione relativa al termine di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute, stabilendo che la comunicazione, inviata sempre esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, deve essere presentata non più entro il 16 del mese successivo al ricevimento della dichiarazione d’intento, bensì entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluisce l’operazione non imponibile Iva.
Nel corso della presente trattazione, dopo aver esaminato la dichiarazione d’intento e i soggetti che la pongono in essere (esportatori abituali), verrà analizzata la modalità di trasmissione delle dichiarazioni d’intento che il soggetto ricevente (fornitore) deve effettuare all’Agenzia delle entrate, alla luce delle recenti modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni (D.L. n. 16/2012).