Chiusura veloce delle Partite Iva inattive senza ulteriori adempimenti in capo al contribuente, basta versare unicamente la sanzione e compilare correttamente il Modello F24; questi i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate forniti con Risoluzione n. 93 del 21/09/2011
Gli effetti del Comunicato stampa dell’Agenzia sull’aumento dell’aliquota Iva al 21%
In fase di prima applicazione della nuova aliquota Iva al 21%, se la fattura è stata erroneamente emessa al 20% è possibile regolarizzare la violazione attraverso una variazione in aumento. Non è prevista, infatti, alcuna sanzione se la maggiore Iva verrà versata entro i termini della liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
Se la fattura è stata erroneamente emessa con l’aliquota Iva del 20% in luogo di quella del 21%, è possibile regolarizzare la violazione attraverso la nota di addebito
L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 16/09/2011 ha prorogato il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (solo per il periodo d’imposta 2010 l’importo è elevato a 25.000) al 31/12/2011.
L’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare 41/E il 5.8.2011 per chiarire alcuni punti difficili della Manovra correttiva 2011. In materia di chiusura delle partite Iva, però, il risultato non è quello sperato. Secondo l’Agenzia, infatti, il contribuente dovrebbe presentare la comunicazione di cessazione attività entro il 4.10.2011, adempimento che, in occasione del comunicato stampa dell’11 luglio 2011, era stato espressamente ritenuto non necessario dalla stessa Agenzia.
L’Agenzia torna a parlare dell’inclusione nell’archivio VIES chiarendo alcuni aspetti relativi all’iscrizione, alle sanzioni e alle operazioni straordinarie.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità in materia di territorialità Iva delle prestazioni di servizi
Nell’ipotesi di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione Iva di gruppo da parte di una società che invece vi partecipa, anche il credito maturato dall’incorporata nel corso dell’anno in cui è avvenuta l’incorporazione non può mai confluire nell’Iva di gruppo