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Reverse charge

Comunicazione operazioni da San Marino

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2014, San Marino è stata espunta dalla lista dei Paesi black list. Pertanto, per le operazioni poste in essere con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in tale Stato, non sarà più necessario presentare la comunicazione delle operazioni black list.

Quali sono le sanzioni previste per il reverse charge?

Le sanzioni previste per le violazioni in tema di reverse charge possono essere formali e sostanziali. Recentemente si è pronunciata la Corte di Giustizia sulla mancata registrazione di una fattura soggetta a reverse charge.

Reverse charge, la parola passa alla Corte di Giustizia UE

Sarà la Corte di Giustizia UE a doversi esprimere sulla natura formale o sostanziale degli errori di registrazione in tema di reverse charge

Reverse charge nell'edilizia: il caso dei pannelli fotovoltaici

Il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle prestazioni rese nel settore edilizio e si concretizza nel fatto che il subappaltatore emette la propria fattura verso l'appaltatore senza l'applicazione dell'Iva. L'appaltatore, a sua volta, deve integrare la fattura ricevuta indicando in essa l'aliquota e la relativa imposta.

Quali sono le novità nella dichiarazione IVA 2013 per le imprese edili?

Recepita nel modello IVA l'imponibilità sui fabbricati abitativi dopo cinque anni dalla costruzione

Decreto sviluppo: l'IVA sulle cessioni e locazioni di fabbricati

Il decreto sviluppo introduce la possibilità di imponibilità dell'IVA sulle cessioni e locazioni di immobili da parte delle imprese costruttrici

Acquisti UE: Vies necessario per il reverse charge

In assenza di iscrizione al VIES l’Agenzia provvederà a segnalare l’operazione erroneamente prevista come UE allo Stato del fornitore che potrà recuperare l’eventuale imposta

Vies: la mancata iscrizione preclude il reverse charge

Se un operatore italiano non iscritto al Vies acquista da un operatore con sede in un altro Stato UE, l’operazione è soggetta ad Iva in Italia

Vies: senza iscrizione all'elenco non è possibile applicare il regime del reverse charge

Un <b>soggetto passivo italiano non regolarmente iscritto al VIES</b> che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, fa si che il predetto acquisto non possa configurarsi come una operazione intracomunitaria e pertanto l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore; Risoluzione del 27.04.2012 n. 42

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Speciali · 23/03/2022 Reverse charge e fatturazione elettronica: tutto ciò che devi sapere

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