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SPESE SANITARIE DETRAIBILI SE IL MASSOFISIOTERAPISTA È CON FORMAZIONE TRIENNALE

Spese sanitarie detraibili se il massofisioterapista è con formazione triennale

L’Agenzia delle Entrate precisa che sono detraibili come spese mediche quelle sostenute per prestazioni rese da un massofisioterapista con formazione triennale

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Sono detraibili ai fini Irpef ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese mediche sostenute per le prestazioni, fatte in regime libero professionale, da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999), anche senza prescrizione medica. Tale diploma è, infatti, equiparabile al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista. Ai fini della detrazione, nel documento di spesa, oltre a descrivere la prestazione resa, il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma conseguito entro quella data. E' quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/E/2015.

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

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