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RIVALUTAZIONE-BIS DI PARTECIPAZIONI: COME SANARE LO SCOMPUTO ILLEGITTIMO

Rivalutazione-bis di partecipazioni: come sanare lo scomputo illegittimo

L’imposta sostitutiva versata dal donante per una precedente rivalutazione è personale e il soggetto che ha effettuato una nuova rivalutazione scomputando illegittimamente l'imposta pagata dal donante ha 60 giorni di tempo per regolarizzare

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Con la Risoluzione n. 40/E del 20 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come sanare lo scomputo illegittimo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni non quotate già versata dal donante. In particolare, viene chiarito che i soggetti che in passato hanno scomputato l'imposta sostitutiva già versata dal donante in occasione di precedenti rivalutazioni da quella dovuta per una nuova rivalutazione del valore di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, potranno regolarizzare la propria posizione entro il 19 giugno 2015. La regolarizzazione dovrà avvenire versando entro tale data la maggiore imposta dovuta e gli interessi corrispettivi calcolati nella misura di cui all'art. 2 del Decreto MEF 21.05.2009 relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20, D.P.R. n. 602/1973. Non sono, invece, dovute sanzioni, nel rispetto del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 212/2000), data l’incertezza interpretativa sulla fattispecie in esame e considerando che le istruzioni sono state fornite solo recentemente dall’Amministrazione fiscale con la Risoluzione 91/E del 17 ottobre 2014.

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