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PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI, NESSUNA SANZIONE IN CASO DI DECADENZA

1 minuto, Redazione , 11/04/2014

Piani urbanistici particolareggiati, nessuna sanzione in caso di decadenza

In caso di decadenza dai requisiti per fruire dell'imposta di registro agevolata all'1%, non occorre informare il Fisco in quanto gli uffici ne sono già a conoscenza

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La Finanziaria 2008 aveva introdotto un regime agevolato, con imposta di registro all’1%, per le compravendite di terreni inseriti in piani urbanistici particolareggiati, finalizzate all’attuazione di programmi di edilizia residenziale. L'agevolazione, soppressa dal 1° gennaio 2014 per effetto del D.Lgs. n. 23/2011, era concessa a condizione che l’opera edificatoria fosse completata entro cinque anni, termine poi portato a undici anni dall’articolo 6, comma 6, del Dl 102/2013, e che l'immobile non fosse alienato prima di aver realizzato la costruzione. Il rispetto di tali vincoli poteva essere verificato dall'Agenzia delle Entrate utilizzando strumenti e documenti già in suo possesso. Proprio per tale ragione, il contribuente non doveva informare il Fisco del venir meno dei requisiti.
Con la Risoluzione n. 37/E del 9 aprile 2014, le Entrate hanno chiarito a tal proposito che non sono quindi dovute né la sanzione per la mancata denuncia, né quella per il tardivo pagamento del tributo. Decaduta l’agevolazione, l’ufficio può solo recuperare la differenza tra l’imposta ad aliquota ordinaria e quella ad aliquota agevolata, più gli interessi di mora, dalla data di registrazione dell'atto di acquisto del terreno edificabile inserito nel piano urbanistico particolareggiato. Ciò, ovviamente, solo con riguardo agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2013.

Tag: IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19

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