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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

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CARTELLA ESATTORIALE, VALIDA LA NOTIFICA NELLA SEDE LEGALE E NON NELL’EFFETTIVA

Cartella esattoriale, valida la notifica nella sede legale e non nell’effettiva

La notifica della cartella esattoriale effettuata nella sede sociale e non nella sede effettiva della società è comunque valida

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Con la sentenza n. 27677/2013, la Corte di Cassazione si occupa della notifica degli atti impositivi effettuata presso la sede del contribuente nota all’Amministrazione finanziaria e non reperita dal messo notificatore. Il caso specifico vede l'impugnazione di una cartella esattoriale per la mancata notifica dell'avviso. In particolare, era contestata la validità della notifica effettuata presso la sede legale mediante il rito degli irreperibili, ai sensi del Dpr n. 600/1973, articolo 60, lettera e), ancorché fosse stata comunicata all’Agenzia delle Entrate la diversa sede effettiva dell’ente, sita in località diversa. In sintesi, se il messo non reperisce il contribuente presso il domicilio fiscale noto perché trasferito in luogo sconosciuto e non sito nello stesso comune, scatta il rito degli irreperibili.

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