Pubblicato il 06/02/2012

Cassazione: riscatto di laurea deducibile solo dal 2001

Per la Cassazione, la norma che ha introdotto la deduzione del riscatto di laurea non ha effetto retroattivo

La Cassazione, con sentenza n. 15669/2012, ha precisato che la deducibilità integrale dei contributi per il riscatto della laurea non interessa i versamenti effettuati prima del D. Lgs. n. 47/2000, che ha fissato appunto la deducibilità dall’imponibile di tali pagamenti facoltativi. La norma di cui all’art. 10, lett. e), del Tuir non ha, infatti, natura interpretativa e, dunque, non ha efficacia retroattiva.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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tag Tag: Oneri deducibili e Detraibili

Commenti

I riferimenti della sentenza non sono esatti. Come al solito Il sole ha cannato... Non si troverà mai la sentenza 15669/2012. Le sentenze della cassazione emesse fino ad oggi non arrivano a questa numerazione.

saluti a tutti

- Commento di giuseppe (11:43 del 06/02/2012)

Il riferimento corretto è 1569/2012.

Un numero 6 in più....

Errore redazionale....

Saluti

- Commento di giuseppe (10:04 del 07/02/2012)
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